Legge regionale 7 maggio 1985, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 7 maggio 1985, n. 27

Aumento della spesa annua concernente gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap previsti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni.

(B.U. 28 maggio 1985, n. 8).

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni, č autorizzata la maggiore spesa annua di Lire 250.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 41660 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede:

- per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ";

- per gli anni 1986/1987 con le disponibilitą relative al programma 2.2.3.03. " Assistenza sociale e beneficenza pubblica" del bilancio pluriennale della Regione 1985/1987;

- per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 250.000.000

Variazione in aumento

Cap. 41660 - " Contributi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap " L. 250.000.000

Art. 4.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.