Legge regionale 7 maggio 1985, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 07 05 1985

Bollettino ufficiale 28 5 1985 n. 8

Modificazione ed integrazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, recante interventi a favore dell’agriturismo.

Art. 1

Le lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, sono sostituite come segue:

"a) locazione, ad uso turistico, di stanze o alloggi siti in fabbricati rurali, in nuovi fabbricati o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali;

b) somministrazione di pasti costituiti, in prevalenza, da cibi e bevande provenienti dall’utilizzazione dei prodotti aziendali e, per la parte restante, dall’utilizzazione, principalmente, dei prodotti agricoli della Regione;"

Art. 2

Il quarto comma dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Ai componenti della Commissione di cui ai punti e) ed f) è corrisposta una indennità di presenza nella misura prevista per i componenti supplenti della Commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio.

Il penultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Ai soggetti iscritti nell’elenco, previo accertamento dei requisiti oggettivi sull’idoneità degli immobili destinati all’attività agrituristica, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale un certificato di operatore agrituristico indicante i limiti e le modalità per l’esercizio dell’attività agrituristica. I titolari del certificato possono esercitare l’attività agrituristica senza l’obbligo di altre iscrizioni in registri professionali o di altre autorizzazioni amministrative e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore".

Art. 3

L’articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è sostituito dal seguente:

articolo 4 "Requisiti soggettivi

Per l’iscrizione nell’elenco di cui al precedente articolo 3, oltre all’adempimento dell’obbligo scolastico ed al superamento dell’apposito esame di idoneità, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere residente e domiciliato in Valle d’Aosta;

b) essere conduttore di un’azienda agricola oppure coniuge, parente entro il terzo grado od affine entro il secondo grado, dello stesso, che presti la propria attività in modo continuativo nell’azienda stessa.

L’azienda deve possedere un minimo di organizzazione e una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati;

c) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato;

d) non essere nelle condizioni previste dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Il superamento dell’esame di idoneità non è richiesto per i familiari, di cui alla lettera b) del presente articolo, che abbiano prestato la propria opera, per almeno 2 anni, in qualità di coadiutori di un operatore agrituristico. In ogni caso l’attività deve essere stata svolta e l’opera prestata nei 5 anni anteriori alla data della domanda di iscrizione".

Art. 4

Le parole: "entro il 15 ottobre di ogni anno" contenute nella lettera c) dell’articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, sono sostituite dalle seguenti: "entro il primo settembre di ogni anno".

Art. 5

Le seguenti parole, della lettera a) del primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, "di mutui ventennali agevolati o di contributi una tantum per", sono sostituite dalle seguenti:

a) "di contributi in conto interessi su mutui ventennali agevolati per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 luglio 1928, n. 1760, i quali saranno sottoposti allo stesso tasso previsto al secondo comma dell’articolo 8 della LR 24 gennaio 1983, n. 1, o di contributi una tantum in conto capitale per:"

Dopo l’ultimo comma dell’articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

"A favore degli operatori agrituristici, che siano imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della lettera f) dell’ultimo comma dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30.

I mutui contratti in applicazione della presente legge potranno essere garantiti da fideiussione regionale, ai sensi del quarto comma dell’articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30.

Rimane comunque immutato il tetto di spesa previsto dall’articolo 14 della LR 24 gennaio 1983, n. 1".

Art. 6

Dopo l’ultimo comma dell’articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è aggiunto il comma seguente:

"Nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la precedenza va sempre accordata agli imprenditori agricoli a titolo principale".

Art. 7

L’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è sostituito come segue:

"Tale volume è aggiuntivo a quello sviluppabile per la residenza agricola e non può essere comunque superiore a 500 mc.

Per opere di costruzione e ristrutturazione relative all’attività agrituristica poste fuori delle zone A, B e C, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 nei Comuni provvisti di PRGC, e poste fuori dal perimetro delle zone abitate nei Comuni sprovvisti di PRGC, la superficie minima delle stanze da letto è quella stabilita dalla legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11.

Le disposizioni del presente articolo sono inderogabili".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.