Legge regionale 22 aprile 1985, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 22 04 1985

Bollettino ufficiale 14 5 1985 n. 7

Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d’Aosta in materia di usi civici, consorterie e promiscuitą per condomini agrari e forestali.

Art. 1

Le funzioni amministrative in materie di usi civici, consorterie e promiscuitą per condomini agrari e forestali, trasferite alla Regione a norma degli artt. 1 e 13 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e dell’articolo 38, Commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta a seconda delle rispettive competenze indicate dallo Statuto e dalla Legge regionale 7 dicembre 1979 n. 66.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.