Regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 1

Norme generali per la concessione di finanziamenti ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale.

(B.U. 14 maggio 1985, n. 7)

Art. 1

(Disposizioni generali)

I finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 avente per scopo la promozione di iniziative dirette a favorire la ripresa della industria edilizia, sono rivolti ai seguenti interventi:

a) acquisto di abitazione, intendendosi per tale l'atto mediante il quale il richiedente del finanziamento acquisisce anche in concorso con i componenti il nucleo familiare la piena proprietà di una unità abitativa necessaria all'uso personale e della sua famiglia.

b) costruzione di abitazione, intendendosi per tale insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente del finanziamento realizza un nuovo immobile necessario all'uso personale e della sua famiglia.

c) ampliamento di abitazione, intendendosi per tale insieme di operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un aumento della superficie e della volumetria della propria abitazione onde renderla adeguata alle esigenze personali e della sua famiglia. L'ampliamento si concretizza nell'acquisto e nel successivo adattamento oppure nella costruzione di vani adiacenti alla abitazione posseduta.

d) recupero di abitazione (D.M. 23 maggio 1984, n. 258 - titolo II), intendendosi per tale quegli interventi di grande manutenzione straordinaria consistenti in opere necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, allo scopo di ripristinare all'uso abitativo del richiedente e della sua famiglia, l'unità immobiliare considerata.

Non sono ammessi a finanziamento interventi di recupero o di ampliamento di abitazioni situate in fabbricati compresi nelle zone A e nelle zone di recupero assimilate individuate nei Piani Regolatori Generali o in strumenti urbanistici analoghi approvati o deliberati dagli Enti competenti, per i quali si provvederà con successivo provvedimento legislativo entro tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 2

(Interventi per il recupero di immobili)

In relazione alla necessità di pervenire al recupero abitativo di alloggi compresi in immobili degradati e comunque non situati nelle zone di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, i finanziamenti agevolati per interventi diretti al recupero di abitazioni sono inoltre concessi alle categorie di cui all'articolo 4, anche se l'abitazione così realizzata viene utilizzata a fini di locazione.

In ogni modo però l'abitazione stessa deve di norma essere locata a nuclei familiari aventi attività lavorativa nella Valle d'Aosta e al canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

(Quote di ripartizione)

La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui agevolati è ripartita per l'anno 1985, come segue:

1) per gli interventi di acquisto, il 25% dello stanziamento;

2) per gli interventi di costruzione, il 25% dello stanziamento;

3) per gli interventi di ampliamento, il 10% dello stanziamento;

4) per gli interventi di recupero, il 40% dello stanziamento.

Nell'ambito delle disponibilità di cui al precedente numero 2, il 20% è riservato a cooperative edilizie a proprietà individuale che intendano costruire in condominio fabbricati comprendenti non più di dodici alloggi.

In tal caso l'ordine di precedenza nella concessione dei mutui sarà stabilita in base alla somma dei punteggi dei singoli membri delle cooperative.

La ripartizione delle disponibilità per i vari settori di intervento è annualmente disposta dal Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Nello stesso provvedimento è definita l'eventuale quota di finanziamento a favore degli Enti pubblici territoriali, i quali saranno soggetti alle condizioni di cui all'art. 9 - lett. a).

La Giunta regionale ha la facoltà di autorizzare storni di fondi per le somme di competenza di un trimestre non utilizzate in ciascun settore di investimento in caso di carenza di richieste ammissibili a finanziamento.

Art. 4

(Categorie ammissibili)

I finanziamenti agevolati di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76 spettano ai cittadini residenti nella Regione in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12.

Potranno ugualmente accedere ai finanziamenti in esame, i cittadini originari della Valle d'Aosta, già emigrati all'estero e che all'atto della presentazione della domanda di mutuo, siano residenti stabilmente in un Comune della Valle e purché rientrino in una delle categorie di cui al comma precedente.

Art. 5

(Facilitazioni particolari)

Allo scopo di favorire la possibilità di acquisire in proprietà una abitazione ad uso familiare, è concesso alle coppie che abbiano contratto matrimonio entro un biennio dalla presentazione della domanda di mutuo, un aumento del 10% del punteggio spettante in base al presente regolamento.

Art. 6

(Limiti di reddito)

Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare per la concessione dei finanziamenti è fissato per il biennio 1985/1986 in lire 30 milioni. Tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare ed è riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Ufficio Imposte all'atto di presentazione della domanda di mutuo.

Il reddito del nucleo familiare è diminuito di Lire 1.500.000 per ogni figlio e/o familiare effettivamente a carico di un componente del nucleo stesso. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del 60% con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e/o familiare a carico.

Per la determinazione del reddito annuo complessivo percepito da lavoratori dipendenti non si tiene conto dei compensi per lavoro straordinario, delle indennità di trasferta, arretrati di stipendio o paghe nonché di compensi e premi a carattere saltuario e non continuativo.

Il limite di reddito di cui al primo comma sarà oggetto di revisione biennale a decorrere dall'anno 1987, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 8.

Art. 7

(Limiti di finanziamento)

L'importo dei singoli mutui può essere concesso fino ad un ammontare pari al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, intendendosi per tale, nel caso di acquisto, la cifra risultante dalla scrittura privata di compravendita e/o dall'atto pubblico di acquisto e, nel caso di costruzione, ampliamento e recupero, quella risultante dai costi approvati con apposito provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dalla approvazione del presente regolamento.

L'importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di L. 70.000.000, per tutto il biennio 1985/1986.

A decorrere dall'anno 1987, il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione biennale, sulla base delle previsioni di cui al successivo articolo 8.

Art. 8

(Meccanismi di revisione)

L'ammontare massimo dei mutui ed i limiti di reddito per accedervi, saranno oggetto di revisione biennale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio antecedente la data di adeguamento e riferito al capoluogo di Regione, risultante dal Bollettino mensile di Statistica edito dall'Istat.

La revisione avrà luogo all'inizio di ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 1987 e gli importi risultanti della rivalutazione di cui al precedente comma saranno applicati con decorrenza dal 1° luglio successivo.

Art. 9

(Tassi di interesse)

Il tasso annuo di interesse sui finanziamenti concessi, calcolato in modo da non risultare troppo oneroso nella prima parte dell'ammortamento ma che comunque rientri nei limiti della vigente legislazione sull'edilizia residenziale, è determinato in relazione ai sottoelencati scaglioni di reddito convenzionali:

a) per reddito fino a Lire 15 milioni

- dal 1° al 5° anno: 7%;

- dal 6° al 15° anno: 9%;

- dal 16° al 25° anno: 11%;

b) per i redditi fino a Lire 22.500.000

- dal 1° al 5° anno: 8%;

- dal 6° al 15° anno: 10%;

- dal 16° al 25° anno: 12%;

c) per i redditi fino a Lire 30.000.000

- dal 1° al 5° anno: 10%;

- dal 6° al 15° anno: 12%;

- dal 16° al 25° anno: 15%.

Per la determinazione del tasso di interesse a carico del beneficiario, si fa riferimento al reddito del nucleo familiare all'atto della presentazione della domanda di finanziamento risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Ufficio Imposte.

Art. 10

(Modalità per l'ammortamento)

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venticinque, mediante la corresponsione di cinquanta semestralità posticipate, sulla base del piano di ammortamento calcolato con le previsioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

E' data facoltà al mutuatario di rilasciare delega al proprio datore di lavoro a favore dell'istituto mutuante, per la trattenuta mensile sullo stipendio di un sesto della rata semestrale di ammortamento dovuta, con obbligo da parte del delegato di versamento entro tre giorni dalla scadenza di ciascun periodo di paga.

Art. 11

(Garanzia)

La concessione del mutuo comporterà l'acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell'Istituto mutuante, sull'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 12

(Requisiti soggettivi)

Per accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 1, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver maturato in uno o più Comuni della Regione un periodo di residenza pari ad almeno 5 anni, anche non consecutivi;

c) non essere proprietari, essi stessi ed i componenti il nucleo familiare, nel Comune di residenza né in quello sede dell'attività lavorativa né in quello sede dell'intervento di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare, intendendosi per adeguata un'abitazione provvista dei servizi idro-sanitari, igienicamente e staticamente sana e composta di un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare;

E' altresì ammessa la proprietà di un'altra abitazione, qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto specifici diritti reali di godimento o quote di comproprietà non inferiore alla metà siano attribuiti ad altri soggetti, oppure la stessa venga recuperata sulla base delle previsioni del precedente articolo 2;

d) non aver beneficiato, in altre occasioni, di contributi agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico limitatamente agli interventi per l'acquisto e/o la costruzione di una abitazione;

e) non aver avuto in assegnazione, con patto di futura vendita, o a riscatto un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro Ente pubblico;

f) fruire di un reddito per nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore al limite massimo indicato al 1° comma dell'articolo 4.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai parenti e affini fino al l° grado stabilmente conviventi con il capo famiglia.

Art. 13

(Requisiti delle abitazioni)

1) Abitazioni di nuova costruzione.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla realizzazione di:

a) una abitazione unifamiliare;

b) un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, appartenente anche per intero al richiedente, purché la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq.;

c) un solo alloggio nell'ambito di un edificio plurifamiliare.

La superficie utile abitabile delle nuove costruzioni di cui al precedente comma non può superare i 120 mq; pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Per i nuclei familiari superiori ai 4 componenti è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq. per ogni componente eccedente i quattro.

La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda.

I mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi caratteristiche di lusso.

Per superficie utile si intende quella interna all'alloggio computata al netto delle murature perimetrali e delle tramezzature interne e della superficie non prettamente residenziale, quali la cantina, il garage, i locali tecnici ed accessori, i balconi e solai.

2) Acquisto di alloggio.

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio, ivi incluso un locale autorimessa, della superficie utile abitabile non superiore a mq. 120 e se non di nuova costruzione purché risulti censita al N.C.E.U. e in condizioni di abitabilità ritenute soddisfacenti.

La superficie utile abitabile degli alloggi da acquistare, di cui al precedente comma, può essere maggiorata, nel caso di nuclei familiari superiori al 4 componenti, di 15 mq. per ogni componente eccedente i quattro.

Non possono essere concessi fondi di rotazione per l'acquisto di abitazioni aventi caratteristiche di lusso o accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3) Recupero di abitazioni al di fuori delle zone di cui all'articolo 1 ultimo comma.

Per gli interventi di recupero, purché provvisti della relativa concessione edilizia o autorizzazione comunale, non sono posti limiti alla superficie dell'abitazione ammessa a finanziamento. Il mutuo può essere concesso unicamente per gli interventi di recupero definiti alla lettera d), dell'art. 1 del presente regolamento.

4) Abitazioni oggetto di interventi di ampliamento:

E' mutuabile l'intervento che prevede l'ampliamento dell'abitazione di proprietà del richiedente, per adeguarla alle dimensioni del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 1 lettera c) e comunque fino al limite di mq. 120 di superficie utile per nuclei familiari di quattro persone purché provvisto dalla relativa concessione edilizia o autorizzazione comunale. Si applica la maggiorazione di mq. 15 per ogni componente del nucleo familiare eccedente i quattro.

I richiedenti possono produrre la domanda per una sola delle specifiche categorie di finanziamento.

Possono essere ammessi a mutuo gli interventi le cui concessioni edilizie o autorizzazioni comunali non siano intestate ai mutuatari, purché gli intestatari delle concessioni stesse risultino essere appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 14

(Limiti di intervento)

Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione o di recupero e/o di ampliamento per i quali, all'atto della presentazione della domanda, sia decorso più di un anno dal rilascio della relativa concessione edilizia, nonché gli interventi per l'acquisto, il cui atto pubblico di compravendita sia stato stipulato prima della data di presentazione della domanda.

In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente limitatamente alle domande presentate fino al 30 giugno 1985, sono ammissibili a finanziamento tanto gli interventi di nuova costruzione, di recupero e di ampliamento che non risultino ancora ultimati nonché l'acquisto di alloggi il cui atto pubblico di compravendita non sia stato stipulato antecedentemente al l° luglio 1984.

Art. 15

(Punteggi e graduatorie)

Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 saranno formulate con l'attribuzione dei punteggi sottoelencati:

1) richiedenti che occupino abitazioni in condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficiale Sanitario del comune, quali grotte, baracche, cantina, seminterrato o immobili gravemente insalubri oppure pericolanti

punti 5;

2) sprovvisti di servizi igienici interni e/o carenti

punti 3;

3) condizioni di coabitazione con altro nucleo familiare

punti 3;

4) condizioni di sovraffollamento dell'alloggio occupato dalla famiglia:

a) da 1,5 a 2 persone a vano punti 1,5;

b) oltre 2 persone a vano punti 3;

5) richiedente sottoposto a provvedimento di sfratto divenuto esecutivo e non dovuto a morosità o ad altri inadempimenti contrattuali

punti 3,5;

6) Anzianità di residenza anagrafica o in alternativa di attività lavorativa in Valle d'Aosta:

- fino ad anni 5 punti 0;

- per ogni anno successivo maturato, con un massimo di punti 10 punti 0,40

7) Composizione del nucleo familiare:

- fino a 3 persone punti 0;

- 4 persone punti 0,5;

- 5 persone punti 1;

- oltre le 5 persone punti 1,5;

8) Presenza di un invalido:

- fino al 49% punti 0,5;

- dal 50% al 79% punti 1,5;

- dall'80% al 100% punti 3.

La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata dalle competenti commissioni mediche;

9) Distanza dell'abitazione occupata in maniera stabile dal richiedente dal proprio luogo di lavoro:

- fino a 6 km. punti 0;

- da 6,100 a 15 km. punti 1;

- da 15,100 a 26 km. punti 2;

- oltre i 26 punti 3;

10) Acquisto dell'alloggio occupato stabilmente dal richiedente: punti 3,5;

11) Reddito nucleo familiare:

- fino a 15 milioni punti 2;

- da 15 a 22,5 milioni punti 1;

- oltre 22,5 milioni punti 0;

La documentazione ed i certificati attestanti i punteggi devono essere prodotti contemporaneamente alla presentazione della domanda.

Per l'attribuzione dei punteggi si considereranno le condizioni possedute al momento della presentazione della domanda.

Art. 16

(Obblighi e sanzioni)

Il proprietario dell'alloggio acquistato, costruito con i finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, non può cederlo in locazione, neppure parzialmente, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta l'elevazione del tasso d'interesse annuo al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia.

L'elevazione è deliberata dalla Giunta regionale.

La trasgressione alle previsioni del secondo comma dell'articolo 2 comporta la revoca del finanziamento.

Art. 17

(Obblighi e sanzioni)

Il proprietario dell'alloggio costruito o acquistato con i mutui di cui al presente regolamento non può alienarlo prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

La trasgressione al divieto di cui sopra comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato dell'importo per interessi maturati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia.

L'alienazione dell'alloggio effettuata dopo il 10° anno comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato dell'importo per interessi maturati al tasso legale.

Tali disposizioni non si applicano ai dipendenti statali trasferiti d'ufficio in altre Regioni, purché l'alienazione avvenga a favore dei soggetti aventi i requisiti previsti dall'art. 12 e questi accettino di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni stabilite dalla convenzione stipulata con l'istituto mutuante.

Art. 18

(Restituzione anticipata)

Al mutuatario è data facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione da stipulare con l'istituto mutuante, dopo dieci anni dall'inizio dell'ammortamento previo pagamento della quota del capitale residuo maggiorato della metà del tasso legale; nel caso di estinzione anticipata nel corso dei primi dieci anni è dovuto, sulla somma residua il tasso legale.

Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

Art. 19

(Erogazione del mutuo)

A) Nel caso di costruzione, l'erogazione del mutuo avverrà secondo le seguenti modalità:

- il 30% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca;

- il 60% per quote successive, in base a stati di avanzamento debitamente controllati;

- il 10% alla concessione del permesso di abitabilità.

B) Nel caso di acquisto di alloggio, l'erogazione del mutuo viene effettuata in un'unica soluzione dopo il perfezionamento del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca.

C) Nel caso di recupero o ampliamento, l'erogazione del mutuo avverrà secondo le seguenti modalità:

- il 40% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca;

- il 50% in base a stati di avanzamento debitamente controllati;

- il 10% alla concessione del permesso di abitabilità.

Per gli interventi di cui alle lettere A e C, durante il corso dei lavori e fino all'ultimazione degli stessi, da effettuarsi non oltre 36 mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate in tale periodo.

Il mancato rispetto del limite di tempo di cui sopra, comporta l'aumento del tasso di interesse dovuto per tutto il periodo di ammortamento, di 1 punto per ogni anno, o rata superiore a mesi 6, di ritardo.

Art. 20

(Procedura)

La domanda per ottenere la concessione del finanziamento previsto all'art. 1, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere recapitata all'Assessorato dei Lavori Pubblici per l'istruttoria entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno.

La Commissione preposta all'esame delle domande e al controllo delle condizioni sia soggettive che oggettive di cui agli articoli precedenti, provvede all'approvazione delle graduatorie entro 30 giorni dalla data di scadenza di ciascun trimestre, utilizzando, per ciascun trimestre, un quarto della disponibilità annuale, con trasferimento al trimestre successivo, salvo i casi di cui all'art. 3, quinto comma, dei fondi eventualmente non utilizzati nel trimestre precedente.

Le domande non ammesse a graduatoria utile a finanziamento saranno riprese in considerazione nei trimestri successivi, previo eventuale aggiornamento di documentazione.

Art. 21

(Documentazione)

Le domande redatte su apposito modulo per ottenere la concessione del finanziamento per gli interventi di cui all'articolo 1 devono essere corredate della seguente documentazione a carattere generale:

a) questionario, concernente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'articolo 15 da compilarsi in ogni sua parte;

b) documentazione come sotto specificata:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di residenza o certificato storico di residenza in caso di variazione;

3) certificato situazione di famiglia;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il reddito complessivo del nucleo familiare corredata dal mod. 101 o 102 per i pensionati;

5) certificato di atto notorio attestante le condizioni di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 12;

6) ogni altra documentazione autentica, da presentarsi nell'interesse del richiedente, per ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti dagli articoli 5 e 15.

Per gli interventi di nuova costruzione o di recupero e/o di ampliamento si richiedono inoltre in duplice copia

1) certificazione autentica attestante la proprietà dell'area o del fabbricato da sistemare e/o ampliare;

2) progetto autenticato, conforme a quello approvato dal Comune, completo di tutti gli elaborati tecnici con allegato computo metrico estimativo;

3) concessione edilizia ed eventuali varianti autenticate;

4) dichiarazione che il proprietario dell'immobile oggetto di intervento di recupero intende avvalersi delle norme e dei vincoli dell'art. 2 del presente regolamento.

L'area, o la vecchia abitazione, in caso di mutuo per costruzione, ampliamento o recupero, potrà appartenere, oltre che al beneficiario, anche al coniuge o ai parenti ed affini di primo grado. In tal caso il richiedente dovrà provare che i proprietari o titolari dei diritti reali, consentono l'esecuzione dei lavori e che interverranno a prestare le garanzie necessarie.

Per chi intende acquistare un alloggio si richiedono inoltre in duplice copia:

1) compromesso di vendita con l'indicazione, tra l'altro, dei dati catastali e del prezzo di acquisto che verrà indicato nell'atto pubblico. Tale documento deve essere presentato, pena la decadenza, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione regionale di ammissione alla graduatoria;

2) planimetria dell'alloggio da acquistare;

3) certificato di abitabilità o certificato di ultimazione lavori.

Art. 22

(Istituzione della Commissione)

Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie è istituita presso l'Amministrazione regionale, una Commissione, di cui fanno parte:

- l'Assessore ai Lavori Pubblici o suo delegato;

- L'Assessore regionale delle Finanze o suo delegato;

- un Consigliere regionale di maggioranza;

- un Consigliere regionale di minoranza;

- un esperto di tecnica bancaria nel settore mutui fondiari.

La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale ai Lavori pubblici o, in sua assenza, dall'Assessore regionale alle Finanze.

Le funzioni di relatore e di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da funzionari dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica dell'Assessorato Lavori Pubblici. Assiste alle sedute della Commissione un funzionario dell'Ufficio Credito dell'Assessorato Finanze.

Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

Art. 23

(Ricorsi)

Le graduatorie nonché le revoche sono pubblicate, per il periodo di 15 giorni, all'Albo Pretorio dell'Amministrazione regionale.

Entro dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie e le revoche alla Giunta regionale che sentita la Commissione decide in merito in via definitiva nei successivi 15 giorni.

La Giunta regionale delibera la concessione dei mutui determinandone l'importo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.