Legge regionale 19 aprile 1985, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 19 04 1985

Bollettino ufficiale 29 4 1985 n. 6

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, e successive modificazioni, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta, nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, č autorizzata l’ulteriore spesa di lire 6.580.000.000 per l’anno 1985 e di lire 5.000.000.000 annui per gli anni 1986 e 1987.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, graverą sul Capitolo 33700 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui ai commi precedenti si provvede:

- per l’anno 1985 mediante riduzione della somma di L. 6.580.000.000 dallo stanziamento iscritto al Capitolo 50050 Fondo globale per il finanziamento di funzioni normali (spese di investimento) Allegato n. 8 - Settore 2 " Sviluppo economico " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1985;

- per gli anni 1986/1987 mediante utilizzo della somma di L. 10.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale della Regione 1985/1987.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 6.580.000.000

Variazione in aumento

cap. 33700 " Spese per la bonifica sanitaria del bestiame,( LR 28 giugno 1962, n. 13, LR 30 agosto 1970, n. 24) " L. 6.580.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.