Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 84 - Testo storico

Legge regionale n. 84 del 28 12 1984

Bollettino ufficiale 29 12 1984 n. 18

Finanziamento del ripristino del collegamento Aosta - Pila.

Art. 1

La Regione Valle d’Aosta è autorizzata a finanziare il ripristino del collegamento tra la città di Aosta e la località Pila in comune di Gressan, procedendo alla realizzazione diretta di un nuovo impianto.

Art. 2

Ai fini di cui all’articolo 1 viene stanziata la somma di lire 12 miliardi, pari al costo di massima previsto per l’opera in oggetto, ripartita come in appresso:

- lire 6 miliardi a carico dell’esercizio finanziario 1984

- lire 3 miliardi a carico dell’esercizio finanziario 1985

- lire 3 miliardi a carico dell’esercizio finanziario 1986.

La Giunta regionale è autorizzata a procedere a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per la definizione del progetto dell’opera e per l’assegnazione dei relativi lavori, scegliendo altresì, sulla base della normativa vigente e sentita la competente Commissione consiliare, la formula di aggiudicazione meglio rispondente alle esigenze del caso e all’interesse dell’amministrazione.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 12.000.000.000, graverà sul capitolo 38093 che si istituisce sul bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

per l’anno 1984 mediante riduzione:

- quanto a lire 4.274.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale

per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti "

del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984, utilizzando a tal fine l’intera disponibilità relativa al finanziamento della quota interessi per ammortamento mutui da contrarre, iscritta all'allegato n. 8 del bilancio stesso;

- quanto a lire 1.726.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento ", utilizzando parte della disponibilità relativa alla quota capitale per ammortamento mutui da contrarre, iscritta all’allegato n. 8; conseguentemente su tale intervento rimane disponibile la minor somma di lire 448.000.000;

- gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per lire 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti "

L. 4.274.000.000

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento "

L. 1.726.000.000

Totale L. 6.000.000.000

Variazione in aumento:

Settore secondo - Sviluppo economico

Programma 14 - Interventi nel settore dei trasporti cap. 38093 (di nuova istituzione)

" Spese per il ripristino del collegamento Aosta - Pila "

L. 6.000.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.