Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 80 - Testo vigente

Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 80

Norme integrative alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, per la formulazione di graduatorie straordinarie ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato nel settore dell'edilizia residenziale.

(B.U. 29 dicembre 1984, n. 18).

Art. 1.

(Disposizioni generali).

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, al fine di soddisfare le domande prodotte per l'ammissione ai benefici di cui alla Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 31 ed in deroga alla stessa istituisce delle graduatorie straordinarie per ciascuno dei programmi semestrali finanziati dalla suddetta legge.

Possono accedere al mutuo, coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge, sono stati esclusi dalle relative graduatorie provvisorie e definitive per vizi di forma, documentazione errata, incompleta o presentata tardivamente.

Alla Commissione Regionale di cui all'articolo 12 della Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 31 è demandato il compito di riesaminare le domande, individuando specifici criteri che consentano la formulazione delle graduatorie straordinarie.

Art. 2.

(Programmi straordinari di intervento).

Ad integrazione dei finanziamenti stanziati dall'articolo 2 della Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 31 è istituito un fondo supplementare di Lire 400.000.000 (quattrocentomilioni) da ripartirsi proporzionalmente alle necessità nell'ambito dei semestri oggetto del programma d'intervento.

Eventuali fondi residui dei finanziamenti precedenti sono destinati ad incrementare il programma straordinario.

La Giunta Regionale, con apposito provvedimento stabilirà i limiti d'impegno per ciascun semestre.

Art. 3.

(Documentazione relativa ai requisiti).

Per la riammissione al mutuo, il richiedente dovrà produrre:

- dichiarazione di conferma della richiesta di mutuo;

- eventuale documentazione a completamento o in sostituzione di quella già prodotta con la domanda originaria;

- dichiarazione di scelta dell'Istituto di Credito per la stipula del contratto di mutuo.

Art. 4.

(Tempi di attuazione).

Successivamente alla scadenza per la presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 3 la Giunta Regionale provvederà per ogni semestre all'approvazione della graduatoria straordinaria con l'invio di apposita comunicazione agli interessati, ed agli Istituti di Credito.

Art. 5.

(Norme finanziarie).

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue L. 400.000.000 graverà sul capitolo n. 25255 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1984 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento" del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 concernente il finanziamento di spese per l'ammortamento di mutui da contrarre - quota capitale - Conseguentemente su tale intervento risulta disponibile la minor somma di L. 322.000.000;

- per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 800.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3 - oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1984/ 1986;

- a decorrere dall'anno 1987 gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 6.

(Variazioni di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento "

L. 400.000.000

Variazioni in aumento:

cap. 25255 " Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia residenziale "

- prime rate

- LR 5 maggio 1983, n. 31

- LR 28 dicembre 1984, n. 80

L. 400.000.000

Art. 7.

(Dichiarazione di urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.