Legge regionale 11 novembre 1965, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 11 11 1965

Bollettino ufficiale 0 11 1965 n. 0

MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1960 N. 8, RIGUARDANTE LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE PER L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO E IL COMMERCIO.

Art. 1

La denominazione dell’Istituto Professionale Regionale per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, istituito con l’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, č modificata come segue:

"Istituto Professionale Regionale per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio e le Attivitą Alberghiere".

Il predetto Istituto č equiparato, a tutti gli effetti, agli analoghi Istituti Professionali statali.

Art. 2

L’articolo 2 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 č modificato come segue:

"L’Istituto Professionale Regionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all’esercizio delle attivitą di ordine esecutivo nei vari settori dell’Industria, dell’Artigianato, del Commercio e delle Attivitą Alberghiere.

L’Istituto stesso č costituito dalle seguenti Scuole Professionali, ciascuna delle quali comprende varie Sezioni:

1) Scuola Professionale per l’industria meccanica ed elettrotecnica, con Sezioni per: aggiustatore meccanico, meccanico riparatore di automezzi, congegnatore meccanico, meccanico tornitore, meccanico fresatore, elettricista, elettromeccanico, elettricista per automezzi;

2) Scuola Professionale per l’industria edile, con Sezioni per: muratore, carpentiere in legno e ferro, aiuto assistente edile;

3) Scuola Professionale per l’industria idraulica, con Sezioni per: installatore di impianti idraulico - sanitari;

4) Scuola Professionale per l’industria del legno, con Sezioni per: falegname, mobiliere;

5) Scuola Professionale per attivitą ed impieghi commerciali, con Sezioni per: addetti alla segreteria d’azienda, addetti alla contabilitą d’azienda, applicato ai servizi amministrativi, stenodattilografo;

6) Scuola Professionale per le Attivitą Alberghiere, con Sezioni per: addetto alla segreteria e all’amministrazione di alberghi, addetto ai servizi di sala e bar, addetti ai servizi alberghieri di cucina ".

Art. 3

L’articolo 9 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 č completato con l’aggiunta del seguente nuovo comma finale:

" c) Per le Scuole Alberghiere: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; merceologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; pratica commerciale e contabilitą generale; organizzazione e amministrazione alberghiera; lingue estere; nozioni di amministrazioni; dattilografia; religione; educazione fisica ".

Art. 4

L’articolo 17 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 č completato con l’aggiunta del seguente nuovo primo comma:

" Per la gestione dell’Istituto Professionale Regionale sono demandate alla Giunta Regionale le attribuzioni previste dalle norme vigenti per i Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali statali ".

Art. 5

Le spese per il funzionamento, l’arredamento e l’attrezzatura dell’Istituto Professionale Regionale, previste in complessive annue Lire centosessanta milioni, sono a carico della Regione e sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale, con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1965 (capitoli 380, 381, 382, 383, 384, 385, 393, 407, 417), che presentano la necessaria disponibilitą di fondi, e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni.

Art. 6

La tabella organica dell’Istituto Professionale Regionale annessa alla legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 č sostituita dalla nuova tabella organica annessa alla presente legge.

Art. 7

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

(Allegato A annesso alla legge regionale 11 novembre 1965 n. 19)

TABELLA ORGANICA DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE PER L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO, IL COMMERCIO E LE ATTIVITĄ ALBERGHIERE.

Qualifiche del personale di ruolo e numero dei relativi posti.

1) Preside senza insegnamento (prima categoria), posti 1.

2) Cattedre di insegnamento (ruolo A), posti 18.

3) Insegnanti tecnici - pratici, posti 9. (1)

4) Segretario economo, posti 1.

5) Applicati, posti 7.

6) Personale di servizio, posti 15.

NOTE

(1) Il trattamento economico e di carriera č quello previsto per gli insegnanti tecnici - pratici degli istituti tecnici.

Personale incaricato.

7) Incarichi di insegnamento per complessive 240 ore settimanali.

8) Incarichi di insegnamento tecnico - pratico per complessive ore 108 settimanali.