Legge regionale 19 agosto 1984, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 19 08 1984

Bollettino ufficiale 5 10 1984 n. 14

Integrazione di finanziamenti per interventi nel settore delle opere pubbliche per l’esercizio 1984.

Art. 1

(Previsioni d’intervento)

1) Allo scopo di proseguire nel piano d’intervento per la realizzazione di opere pubbliche, le autorizzazioni di spese recate dall’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1984, n. 2, confermate dall’ultimo comma dell’articolo 11 della Legge regionale 11 aprile 1984 n. 6, sono aumentate, per l’esercizio 1984 dei seguenti importi:

a) per l’esecuzione di opere pubbliche diverse, di complessive Lire 853.000.000;

b) per la costruzione e la sistemazione straordinaria di edifici pubblici, di complessive Lire 1.000.000.000;

c) per la costruzione, il ripristino e la manutenzione di opere stradali di interesse regionale, di complessive Lire 11.350.000.000;

d) per la costruzione, la sistemazione di acquedotti, di fognature e di altre opere di risanamento igienico degli abitati, di complessive Lire 9.370.000.000;

e) per la costruzione, la sistemazione e la manutenzione straordinaria di edifici adibiti ad uso scolastico, di complessive Lire 3.930.000.000;

2) Il programma straordinario di lavori derivanti dall’assegnazione dei fondi di cui sopra, sarà approvato con deliberazione del Consiglio Regionale.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1) L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sui seguenti capitoli del Bilancio Preventivo della Regione per l’anno 1984:

- Capitolo 22702 per Lire 853.000.000;

- Capitolo 26000 per Lire 8.800.000.000;

- Capitolo 26150 per Lire 1.000.000.000;

- Capitolo 26400 per Lire 800.000.000;

- Capitolo 26450 per Lire 300.000.000;

- Capitolo 26550 per Lire 250.000.000;

- Capitolo 26650 per Lire 200.000.000;

- Capitolo 27950 per Lire 1.000.000.000;

- Capitolo 29500 per Lire 2.170.000.000;

- Capitolo 29800 per Lire 7.200.000.000;

- Capitolo 45050 per Lire 2.500.000.000;

- Capitolo 45250 per Lire 1.430.000.000.

2) Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a Lire 853.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese d’investimento) " - Allegato n. 8 - Interventi a carattere generale - del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

- quanto a Lire 25.650.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d’investimento) "

- Allegato n. 8 settore primo - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente - del bilancio di previsione per il corrente esercizio utilizzando all’uopo le integrazioni approvate con provvedimento legislativo di assestamento al bilancio stesso.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1) Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese d’investimento) " L. 853.000.000

cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) "

L. 25.650.000.000

Totale in diminuzione L. 26.503.000.000

Variazioni in aumento:

cap. 22702 (Contributi ai Comuni ed altri Enti Locali in spese di investimento straordinarie ed imprevedibili e comunque a carattere eccezionale)

L. 853.000.000

cap. 26000 (Spese per opere stradali di interesse regionale)

L. 8.800.000.000

cap. 26150 (Spese per lavori di ripristino e manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale)

L. 1.000.000.000

cap. 26400 (Spese per la costruzione di opere stradali e di altre opere a mezzo di cantieri di lavoro)

L. 800.000.000

cap. 26450 (Spese per la manutenzione delle strade regionali, per sgombero neve e spese accessorie)

L. 300.000.000

cap. 26550 (Spese per l’acquisto, la riparazione e la manutenzione di strumenti tecnici, di macchine e di attrezzature stradali) L. 250.000.000

cap. 26650 (Spese per retribuzione agli operai addetti agli interventi di programma in amministrazione diretta)

L. 200.000.000

cap. 27950 (Spese per la costruzione e la sistemazione straordinaria di edifici pubblici) L. 1.000.000.000

cap. 29500 (Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti)

L. 2.170.000.000

cap. 29800 (Spese per la costruzione di fognature e di altre opere di risanamento igienico degli abitati)

L. 7.200.000.000

cap. 45050 (Spese per la costruzione, sistemazione ed adattamento di edifici per la pubblica istruzione)

L. 2.500.000.000

cap. 45250 (Spese per la manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad uso scolastico)

L. 1.430.000.000

Totale in aumento L. 26.503.000.000

2) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.