Legge regionale 9 luglio 1984, n. 38 - Testo storico
Legge regionale n. 38 del 09 07 1984
Bollettino ufficiale 31 8 1984 n. 11
Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l’istituzione dell’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico.
È autorizzata per l’anno 1984 e successivi, la maggiore spesa di Lire 70.000.000 per l’erogazione di contributi annuali all’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.
I contributi annuali sono erogati, nella misura di L. 270 milioni, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell’Ente.
Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul Capitolo 36500 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
Alla copertura dell’onere relativo si provvede:
- per l’anno 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) Settore II - Sviluppo economico " della parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.
- Per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzazione delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.10 " Interventi promozionali per l’Artigianato " del bilancio pluriennale 1984- 1986.
Per gli anni successivi, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
- Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento delle spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti)
L. 70.000.000
- Variazione in aumento:
Cap. 36500 Contributi all’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico. Legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 - Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 10 - Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 97 - Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 76 - Legge regionale 9 luglio 1984, n. 38.
L. 70.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.