Legge regionale 1° giugno 1984, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 1 giugno 1984, n. 19

Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta*.

(B.U. 15 giugno 1984, n. 6).

Art. 1

La Regione Valle d'Aosta č autorizzata a concedere al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, al quale aderisce, ai sensi della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, un contributo annuale per gli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, fino ad un massimo di lire 345 milioni all'anno.

Per lo stesso periodo la Regione č autorizzata a rinnovare la garanzia fidejussoria di cui all'articolo 2 della predetta legge.

Art. 2

Le decisioni relative all'attuazione della presente legge sono assunte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale preposto al settore turismo.

Art. 3

Il contributo di cui all'articolo 1 č destinato ai seguenti fini:

a) consentire l'abbattimento, fino a un massimo di sei punti, del tasso di interesse fissato tra il Consorzio predetto e gli istituti di credito convenzionati, per affidamenti a breve termine da concedersi alle aziende alberghiere aderenti;

b) consentire l'abbattimento, fino a un massimo di sei punti, del tasso di interesse fissato tra il Consorzio predetto e gli istituti di credito convenzionati, per finanziamenti a medio termine - di norma quinquennali - da concedersi

alle aziende alberghiere aderenti per operazioni di acquisto, sistemazione o ammodernamento debitamente documentate e inerenti le aziende medesime.

Le modalitą di ripartizione del contributo regionale tra i due impieghi sopraspecificati sono deliberate dal Consorzio.

Le somme versate dalla Regione non utilizzate entro l'anno di competenza vengono automaticamente portate in disponibilitą per l'esercizio successivo.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 350.000.000 sino al 1986, graverą quanto a lire 345.000.000 sul capitolo 37850 e quanto a lire 5.000.000 sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento (Allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico) del bilancio per l'esercizio in corso;

- per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.13

- Interventi promozionali per lo sviluppo di attivitą alberghiere ed extra alberghiere - del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento ".

L. 350.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 37850 " Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori " L. 345.000.000

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - LR primo aprile 1975, n. 7 " L. 5.000.000

Nell'allegato n. 9 alla legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3 č aggiunto quanto segue:

LR primo giugno 1984, n. 19: " Garanzia fidejussoria della Regione presso istituti di credito a favore del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta ".

*Per la proroga dell'efficacia della presente legge fino al 31 dicembre 1989 vedi l'art. 1 della L.R. 2 novembre 1987, n. 90.