Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 01 06 1984

Bollettino ufficiale 15 6 1984 n. 6

Interventi assistenziali ai minori.

Art. 1

In attesa della riforma dell’assistenza sociale o di leggi regionali di riordino del settore, gli interventi di assistenza economica a favore dei minori sono disciplinati dalla presente legge.

Le norme della presente legge si applicano ai soggetti di età inferiore agli anni 18, residenti in un comune della Valle d’Aosta.

Art. 2

Ai minori orfani di uno o di entrambi i genitori, ai minori riconosciuti da un solo genitore, oppure con genitori divorziati oppure con genitori che abbiano ottenuto la separazione consensuale o giudiziale omologata dall’autorità giudiziaria, è erogato un sussidio mensile di mantenimento pari all’importo della pensione sociale dell’INPS, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per ogni minore oltre al primo, il sussidio mensile è corrisposto nella misura del 40 percento dell’importo del sussidio, previsto al comma precedente.

Art. 3

Il sussidio mensile è corrisposto nella misura intera al genitore oppure all’esercente la potestà dei genitori che, costituendo un nucleo familiare a se stante, abbia un reddito annuo, da qualsiasi fonte proveniente, pari o inferiore al reddito di cui all’articolo 28, primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, fissato per il diritto alla pensione sociale dell’INPS nella misura intera. Tale limite di reddito è maggiorato del 20 percento per ogni minore oltre al primo.

I redditi da lavoro dipendente o da pensione saranno conteggiati nella misura del 60 percento.

Qualora il reddito del genitore o dell’esercente la potestà dei genitori ecceda il limite come identificato al primo comma, per ogni scaglione eccedente di lire 200.000, il sussidio mensile è ridotto del 10 percento.

Art. 4

Qualora il genitore o l’esercente la potestà dei genitori appartenga a nucleo familiare in cui convivono, oltre ai minori assistibili, altri componenti, compresi i conviventi di fatto, i limiti di reddito sono ricavati dalla somma dei redditi individuali diviso il numero dei componenti il nucleo, esclusi il minore o i minori assistibili.

Art. 5

Non hanno diritto all’assegno mensile i minori che abbiano un reddito personale annuo, da qualsiasi fonte proveniente, di importo pari o superiore all’ammontare annuo del sussidio mensile.

Art. 6

Gli interventi assistenziali, in assenza dei genitori, sono corrisposti a familiari o parenti che provvedono all’educazione ed all’assistenza dei minori.

Art. 7

I sussidi mensili sono approvati e corrisposti con provvedimento deliberativo della Giunta regionale con periodicità annuale.

Art. 8

La Giunta è autorizzata a disporre, con singoli provvedimenti deliberativi, interventi assistenziali a carattere annuale o " una tantum " a favore di famiglie di minori che si trovano in contingente stato di bisogno.

Art. 9

Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l’erogazione di concorsi finanziari per l’ammissione di minori in collegi e convitti.

Art. 10

Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l’erogazione di contributi da assegnare alle famiglie di minori ovvero direttamente agli enti gestori, per soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi.

Art. 11

Sono periodicamente aggiornati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi per affidamenti di minori effettuati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 12

Per l’applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 1.790.000.000.

L’onere di cui al precedente comma graverà:

- quanto a L. 340.000.000 al capitolo 41700, quanto a L. 1.200.000.000 al capitolo 41900 e quanto a L. 250.000.000 al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla copertura della spesa per l’anno 1984 si provvede:

- quanto a L. 340.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 (Allegato n. 8 - settore 3° - sicurezza sociale);

- quanto a L. 1.200.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41900 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984;

- quanto a L. 250.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984;

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al programma 2.2.3.03 Assistenza Sociale e Beneficienza Pubblica del bilancio pluriennale della Regione 1984/ 1986.

Gli aumenti di spesa derivanti dall’adeguamento automatico alle pensioni sociali dell’INPS, di cui all’articolo 2 della presente legge, saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

Art. 13

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 340.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 41700 Spese per interventi assistenziali a favore di minori con un solo genitore ed in stato di bisogno L. 340.000.000

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.