Legge regionale 4 maggio 1984, n. 15 - Testo vigente
Legge regionale 4 maggio 1984, n. 15
Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana della Terza Età".
(B.U. 17 maggio 1984, n. 5).
(Oggetto e finalità) (1)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove, in ogni ambito e attività di propria competenza, la diffusione della cultura e al fine di garantire l'apprendimento in tutto l'arco della vita, assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere livelli culturali, sostiene l'attività svolta dalla cooperativa culturale regionale "Università della terza età? nel prevenire l'analfabetismo di ritorno, nel contrastare i nuovi analfabetismi ed evitare marginalizzazione e solitudine.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce un contributo annuo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale "Università valdostana della terza età.
(Rinvio) (2)
1. Al fine di ottenere il contributo di cui alla presente legge, l'associazione interessata presenta domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 47350 (Contributo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana della Terza Età") del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1984 mediante riduzione per Lire 25.000.000 dallo stanziamento iscritto al Cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali spese correnti). Nell'allegato n. 8 alla voce:
"Spese di funzionamento istituzionale - Finanziamento spesa per revisione dei servizi della Amministrazione regionale". Resta utilizzabile la minor somma di Lire 975.000.000.
- per l'anno 1985 mediante utilizzo per Lire 25.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. altri oneri non ripartibili, destinate per pari importo alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge.
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 25.000.000
Variazione in aumento
Settore 2.2.4. - Promozione Sociale
Programma 2.2.4.10 - Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale.
Cap. 47350 (di nuova istituzione)
"Contributo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale " Università Valdostana della Terza Età"
L. 25.000.000
(Disposizioni finanziarie) (3)
1. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2025, n. 1.
Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 1 recitava:
E' autorizzata per gli anni 1984 e 1985 la spesa annua fino ad un massimo di Lire venticinquemilioni per la concessione di un contributo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana per la Terza Età", il cui obiettivo è promuovere la formazione e la partecipazione culturale e sociale delle persone della terza età, attraverso corsi e attività promozionali e integrative, facilitandone l'accesso alle attività di studio, ricerca e documentazione che si realizzano in Valle d'Aosta nei diversi settori della vita sociale, culturale ed economica.".
(2) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 30 gennaio 2025, n. 1.
Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 2 recitava:
Al fine di accedere ai benefici della presente legge il Presidente della Cooperativa Culturale Regionale " Università Valdostana per la Terza Età " presenta entro il 30 settembre di ogni anno il rendiconto dell'attività svolta nell'anno scolastico precedente ed il programma per l'anno successivo all'Assessore alla Pubblica Istruzione che ne vaglia l'ammissibilità al contributo.
Tale programma, a decorrere dall'anno accademico 1984/ 1985, dovrà svolgersi possibilmente in eguale misura nella lingua francese e nella lingua italiana e dedicare almeno una parte delle sue attività alla conoscenza o ricerca della realtà cultuale, storica, sociale ed economica valdostana.
Su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, la Giunta regionale provvede con apposita deliberazione alla concessione e alla liquidazione del contributo annuale di cui al precedente articolo 1.
Limitatamente al contributo per l'anno 1984, il termine di cui al primo comma del presente articolo è fissato al 30° giorno dall'entrata in vigore della legge.".
(3) Articolo inserito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 30 gennaio 2025, n. 1.