Legge regionale 18 gennaio 1984, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 18 01 1984

Bollettino ufficiale 27 1 1984 n. 2

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modifiche alle autorizzazioni di spesa di Leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1984 e del pluriennale 1984 - 1986 (Legge finanziaria per gli esercizi 1984-1986). (Disposizioni in materia di opere pubbliche)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi nel settore delle opere pubbliche diverse, nonché per gli interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, sono determinate, per l’esercizio finanziario 1984, come segue:

a) opere pubbliche diverse in Lire 655.000.000 (cap. 22702)

b) edifici di pubblico interesse, in complessive lire 2.300.000.000, così suddivise:

cap. 23320 Lire 300.000.000

cap. 27950 Lire 2.000.000.000

c) opere stradali di interesse regionale, in complessive Lire 23.665.000.000, così suddivise:

cap. 26000 Lire 14.915.000.000

cap. 26150 Lire 700.000.000

cap. 26400 Lire 3.000.000.000

cap. 26450 Lire 2.500.000.000

cap. 26550 Lire 650.000.000

cap. 26650 Lire 1.900.000.000

d) acquedotti, fognature ed altre opere di risanamento igienico, in complessive L. 2.200.000.000,

così suddivise:

cap. 29500 Lire 1.000.000.000

cap. 29800 Lire 1.200.000.000

e) edifici adibiti ad uso scolastico, in complessive Lire 11.400.000.000, così suddivise:

cap. 45050 Lire 9.600.000.000

cap. 45200 Lire 400.000.000

cap. 45250 Lire 1.400.000.000

Art. 2

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, per gli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 99, l’ulteriore spesa di Lire 645.000.000 (cap. 27970).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, FORESTAZIONE E DIFESA DEI BOSCHI

Art. 3

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di complessive Lire 19.360.000.000, per l’esecuzione di opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa da valanghe, nonché di difesa idrogeologica del suolo, così suddivisa:

cap. 28250 Lire 6.000.000.000

cap. 28260 Lire 60.000.000

cap. 28510 Lire 5.800.000.000

cap. 28530 Lire 6.500.000.000

cap. 28560 Lire 1.000.000.000

Art. 4

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di complessive Lire 5.590.000.000, per gli interventi intesi alla conservazione ed all’incremento del patrimonio boschivo e forestale, così suddivisa:

cap. 28750 Lire 1.000.000.000

cap. 28810 Lire 200.000.000

cap. 28850 Lire 100.000.000

cap. 29050 Lire 750.000.000

cap. 29060 Lire 3.000.000.000

cap. 29130 Lire 40.000.000

cap. 29180 Lire 500.000.000

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 5

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi diversi nel settore dell’agricoltura, nonché per gli interventi previsti dalle leggi regionali 14 agosto 1962, n. 17, 3 agosto 1972, n. 19, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 934 e dal regolamento CEE del 30 giugno 1981, n. 1944, sono determinate, per l’esercizio finanziario 1984, in complessive Lire 16.900.000.000 così destinate:

a) quanto a Lire 1.500.000.000 per infrastrutture in agricoltura (cap. 31900)

b) quanto a Lire 1.400.000.000 per macchine ed attrezzature agricole (cap. 31950)

c) quanto a Lire 800.000.000 per opere di miglioramento fondiario (cap. 32000)

d) quanto a Lire 1.800.000.000 per l’edilizia rurale (cap. 32100)

e) quanto a Lire 4.500.000.000 per opere destinate all’irrigazione (cap. 32200)

f) quanto a Lire 2.000.000.000 per utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani (cap. 32650).

g) quanto a Lire 1.400.000.000 per incremento delle colture e dei prodotti tipici (cap. 32750)

h) quanto a complessive L. 600.000.000 per assistenza tecnica (can. 33450 per Lire 150.000.000 e cap. 33455 per Lire 450.000.000)

i) quanto a complessive Lire 2.900.000.000 per zootecnia (cap. 33840 per Lire 1.800.000.000 e cap. 33850 per Lire 1.100.000.000).

Art. 6

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 3 marzo 1983, n. 6, è sospesa per gli esercizi finanziari dal 1984 al 1986 (cap. 33710).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Art. 7

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 luglio 1981, n. 40, è ridotta, per l’esercizio finanziario 1984, di Lire 50.000.000 (cap. 35706).

Art. 8

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, per gli interventi previsti anche dalla legge primo luglio 1977, n. 403, è elevata, per l’esercizio finanziario 1984, di Lire 5.200.000.000 (cap. 35710).

Art. 9

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni è ridotta, per l’esercizio finanziario 1984, di Lire 20.000.000 (cap. 35715).

Art. 10

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6 è ridotta, per l’esercizio finanziario 1984, di Lire 20.000.000 (cap. 35720).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO

Art. 11

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di complessive Lire 720.000.000 per il potenziamento di attività economiche, così suddivisa:

cap. 35900 Lire 600.000.000

cap. 36000 Lire 120.000.000

Art. 12

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni è ridotta, per l’esercizio finanziario 1984, di Lire 28.000.000 (cap. 36850).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

Art. 13

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di Lire 80.000.000 per l’individuazione e la definizione di potenziali fonti energetiche alternative (cap. 38100).

Art. 14

Le autorizzazioni di spesa recate dalla legge regionale 10 maggio 1983, n. 33, per gli interventi previsti dagli artt. 3, n. 1 e 4, n. 1 della legge medesima sono sospese per l’esercizio finanziario 1984 (capitoli n. 38125 - 38140).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 15

Per gli interventi finalizzati alla promozione del turismo è autorizzata, per l’esercizio 1984, la spesa di complessive Lire 4.756.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 2.100.000.000, per spese di pubblicità e azioni promozionali turistiche (cap. 37100);

b) quanto a Lire 300.000.000, per spese di organizzazione atte a migliorare l’offerta turistica (cap. 37150);

c) quanto a Lire 500.000.000, per spese per manifestazioni culturali di interesse turistico (cap. 37160 e 37170 per Lire 250.000.000 ciascuno);

d) quanto a Lire 1.856.000.000 per contributi ad enti che svolgono attività nel settore del turismo e del tempo libero (cap. 37200).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 16

L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 103, è ulteriormente ridotta, a decorrere dall’esercizio finanziario 1984 di Lire 5.000.000 annue (cap. 41350).

Art. 17

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni è revocata a decorrere dall’esercizio finanziario 1984 (cap. 41400).

Art. 18

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di complessive Lire 1.450.000.000, per gli interventi in materia di assistenza sociale, così suddivisa:

cap. 41900 Lire 1.200.000.000

cap. 41950 Lire 250.000.000

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRI INTERVENTI A CARATTERE SCOLASTICO

Art. 19

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di complessive Lire 1.183.000.000, per interventi a carattere scolastico, così suddivisa:

cap. 44200 Lire 263.000.000

ca. 44400 Lire 440.000.000

cap. 44450 Lire 160.000.000

cap. 44700 Lire 320.000.000

Art. 20

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di complessive Lire 1.840.000 destinata: a) quanto a Lire 1.000.000.000 per la gestione di scuole materne autorizzate (cap. 45450);

b) quanto a Lire 200.000.000 per la gestione di scuole elementari parificate (cap. 45460);

c) quanto a Lire 420.000.000 per la gestione di scuole secondarie legalmente riconosciute e convenzionate (cap. 45470);

d) quanto a Lire 220.000.000 per la gestione e funzionamento di altre iniziative scolastiche ivi compresi i corsi per lavoratori e studenti lavoratori (cap. 45475).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI

Art. 21

Le autorizzazioni di spesa recate dalla legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, per gli interventi previsti dall’articolo 21 della legge regionale medesima, sono ridotte, per l’esercizio finanziario 1984, di complessive Lire 50.000.000, così suddivise:

cap. 45800 Lire 30.000.000

cap. 45900 Lire 20.000.000

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI E SCIENTIFICHE

Art. 22

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di complessive Lire 1.105.000.000 destinata: a) quanto a Lire 250.000.000 per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 46100);

b) quanto a Lire 145.000.000 per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 46150);

c) quanto a Lire 195.000.000 per l’acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 46200);

d) quanto a Lire 245.000.000 per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 46250);

e) quanto a Lire 270.000.000 per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46350).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUSEI - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Art. 23

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di complessive Lire 4.330.000.000, per interventi intesi alla conservazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico, così suddivisa:

cap. 46750 Lire 3.100.000.000

cap. 46750 Lire 130.000.000

cap. 46800 Lire 1.100.000.000.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 24

Ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1984, la spesa di complessive Lire 5.775.000.000 per interventi nel settore della formazione professionale così suddivisa:

cap. 49000 Lire 2.000.000.000

cap. 49010 Lire 3.775.000.000

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 25

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6, è ridotta, per l’esercizio finanziario 1984, di Lire 20.000.000 (cap. 23750).

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive Lire 107.961.000.000, per l’anno 1984, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 1984, stato di previsione della parte entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione della parte spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella allegato A.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.