Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89 - Testo storico

Legge regionale n. 89 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: interventi per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

Art. 1

Tra gli enti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, e che possono beneficiare delle sovvenzioni previste dall’articolo 2, lettera a) della stessa legge regionale, sono comprese le cooperative che abbiano sede nel territorio regionale.

Art. 2

Alle cooperative che abbiano come soci e/o dipendenti soggetti portatori di handicaps, come individuati dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo può essere concesso sino al 100 percento dell’onere complessivo sostenuto per la persona occupata.

Possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, gli oneri derivanti dall’affiancamento agli handicappati di personale di sostegno.

Art. 3

Per il periodo di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione può derogare alla procedura prevista dall’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, per la concessione dei contributi.

Art. 4

La Commissione prevista dall’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, è integrata da un rappresentante degli organismi cooperativi legalmente riconosciuti, presenti a livello regionale.

Art. 5

La copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è assicurata dalla autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 52.

La relativa spesa graverà sul capitolo n. 41660 Contributi per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps, LR 11 agosto 1981, n. 54 e LR 24 agosto 1982, n. 52 " del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983 sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.