Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89 - Testo vigente

Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89

Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.*

(B.U. 29 dicembre 1983, n. 24).

Art. 1

Tra gli enti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, e che possono beneficiare delle sovvenzioni previste dall'articolo 2, lettera a) della stessa legge regionale, sono comprese le cooperative che abbiano sede nel territorio regionale.

Art. 2

(1)

1. Alle cooperative che hanno come soci o dipendenti persone con disabilità, come individuate dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo per il costo della persona occupata può essere concesso in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente, per il periodo di occupazione del lavoratore, sino all'80 per cento dei costi salariali.

2. Ai sensi della normativa europea vigente, possono essere, inoltre, riconosciuti in regime de minimis sino all'80 per cento i costi relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno alle persone con disabilità.

3. I contributi a favore di cooperative che non svolgono attività economica sul mercato o che svolgono attività meramente locali, non costituenti aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a copertura degli stessi costi di cui ai commi 1 e 2, con le medesime intensità. Nel caso in cui la cooperativa svolga anche attività economica o di natura non meramente locale, i contributi di cui al presente comma sono concessi per i costi riferiti alle sole attività non aventi rilevanza economica o di natura meramente locale, a condizione che il socio o il lavoratore disabile sia impiegato in tali attività. Il beneficio deve essere iscritto in apposita contabilità separata rispetto a quella concernente l'attività avente rilevanza economica o non meramente locale eventualmente svolta dalla cooperativa beneficiaria.

4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 3

(2)

Art. 4

(3)

Art. 5

La copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata dalla autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 52.

La relativa spesa graverà sul capitolo n. 41660 Contributi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità*, LR 11 agosto 1981, n. 54 e LR 24 agosto 1982, n. 52 " del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) L'art. 4 della L.R. 18 novembre 2013, n. 17, dispone, al comma 1, che le parole "portatori di handicaps", "cittadini portatori di handicaps", "soggetti portatori di handicaps", "lavoratori portatori di handicaps", "cittadini handicappati", "persone portatrici di handicaps", nonché le parole "portatore di handicap" e "soggetto portatore di handicap", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1981 e nella l.r. 89/1983, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "persone con disabilità" o "persona con disabilità", e, al comma 2, che le parole "non portatore di handicap" sono sostituite dalle parole "non disabile", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2013, n. 17.

L'articolo 2 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 16, comma 1, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31:

"1. Alle cooperative che abbiano come soci o dipendenti soggetti portatori di handicap, come individuati dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 (Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap), il contributo può essere concesso, a scelta del beneficiario:

a) nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

b) in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente.

2. Possono inoltre essere riconosciuti, nella determinazione dell'ammontare dei contributi, alle condizioni di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 800/2008, i costi totali o parziali relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno ai soggetti portatori di handicap.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. La predetta deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"Alle cooperative che abbiano come soci e/o dipendenti soggetti portatori di handicaps, come individuati dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo può essere concesso sino al 100 percento dell'onere complessivo sostenuto per la persona occupata.

Possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, gli oneri derivanti dall'affiancamento agli handicappati di personale di sostegno.".

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 18 novembre 2013, n. 17, le disposizioni di cui all'articolo 2, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 17/2013, si applicano alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2013. La deliberazione di cui all'articolo 2, comma 4, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 17/2013, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge.

(2) Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può derogare alla procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, per la concessione dei contributi.".

(3) L'art. 7, comma 1, lettera b), n. 19), del R.R. 17 agosto 1999, n. 3, dispone, ai sensi dell'art. 66, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, e a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, l'abrogazione del presente articolo.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"La Commissione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, è integrata da un rappresentante degli organismi cooperativi legalmente riconosciuti, presenti a livello regionale.".