Legge regionale 21 dicembre 1983, n. 74 - Testo storico

Legge regionale n. 74 del 21 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Concessione al Comune di Aosta di un contributo per l’acquisizione del Quartiere Case Cogne di Aosta.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale di Lire 18.500 milioni per l’acquisizione, da parte del Comune di Aosta degli immobili denominatI " Quartiere Case Cogne " di Aosta.

Il contributo di cui al precedente comma potrà, eventualmente, essere erogato direttamente alla Società proprietaria al momento della stipulazione dell’atto di compravendita.

Art. 2

La concessione del contributo è subordinata all’assunzione, da parte del Comune di Aosta, dell’impegno di destinare gli immobili acquistati alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sia sovvenzionata che agevolata - convenzionata ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3

Il Comune di Aosta dovrà, in sede di approvazione di apposita variante al piano regolatore generale del Comune stesso, presentare un programma generale di intervento che ne quantifichi il costo globale che definisca la quota di volumi a destinazione abitativa e che rechi indicazioni circa il tipo di intervento e le relative modalità di attuazione, con particolare riferimento ai tempi ed alla sistemazione abitativa provvisoria e definitiva degli attuali abitanti.

L’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102, è abrogato.

Art. 4

A parziale copertura dell’onere di cui all’articolo 1 è autorizzata la contrazione con uno o più istituti di credito di uno o più mutui quindicennali al tasso del 19,50 percento per un importo complessivo di Lire 12.500 milioni.

Art. 5

La copertura dell’onere derivante alla Regione per l’applicazione della presente legge, valutato in Lire 23.144 milioni, è assicurata:

1) quanto a Lire 3.000 milioni mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102;

2) quanto a Lire 3.000 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento (allegato n. 8 - Intervento a carattere generale) - al bilancio di previsione del corrente esercizio;

3) quanto a Lire 12.500 milioni mediante ricorso al credito secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4;

4) quanto a Lire 4.644 milioni annue a decorrere dal 1984:

per gli anni 1984 e 1985 per Lire 6.000 milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.1.1. Finanza Locale e per Lire 3.288 milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2. 4.05 Strutture Scolastiche del bilancio pluriennale 1983/ 1985 destinate per pari importo alla copertura di tale intervento.

La spesa di cui al precedente comma graverà:

- quanto a Lire 18.500 milioni, di cui Lire 3.000 milioni in conto residui e Lire 15.500 milioni in conto competenza, sul capitolo 22762 del bilancio di previsione per l’esercizio 1983;

- quanto a Lire 2.330 milioni sul capitolo 50650 del bilancio di previsione per l’anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

- quanto a Lire 2.314 milioni sul capitolo 50700 del bilancio di previsione per l’anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 6

Al bilancio di previsione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento

Cap. 11150 " Contrazione di mutui per spese di investimento

LR 21 dicembre 1983, n. 74 L. 12.500.000.000

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 3.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 22762 " Contributi per l’acquisizione ed il recupero urbanistico ed edilizio del Quartiere Cogne in Comune di Aosta

LR 30 dicembre 1982, n. 102

LR 21 dicembre 1983, n. 74 L. 15.500.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.