Legge regionale 23 giugno 1983, n. 63 - Testo vigente

Legge regionale 23 giugno 1983, n. 63

Soppressione dei Patronati scolastici e del Consorzio Regionale dei Patronati Scolastici.

(B.U. 22 luglio 1983, n. 19).

Art. 1.

La presente legge determina modalità e criteri per il passaggio dei beni e del personale dei patronati scolastici e del consorzio regionale ai Comuni, ai sensi dell'articolo 3 della L. 16 maggio 1978, n. 196 e dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni di assistenza scolastica già spettanti ai Patronati Scolastici ed al Consorzio sono esercitate dai Comuni in connessione con ogni altro intervento in materia di diritto allo studio.

Art. 2.

I Presidenti o i Commissari di Patronati Scolastici, in carica alla data della soppressione degli enti medesimi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettueranno l'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente, l'individuazione e la descrizione di ogni altro rapporto giuridico facente capo all'Ente alla data del 31 dicembre 1982 nonché la ricognizione del personale dipendente in servizio alla stessa data, e li trasmetteranno alla Giunta Regionale ed al Comune competente.

Qualora gli organi di cui al comma precedente non provvedano agli adempimenti in esso previsti, ad essi provvederà un Commissario nominato dal Consiglio Comunale.

Art. 3.

I beni immobili e mobili, i rapporti giuridici di cui al precedente articolo , facenti capo a ciascun patronato scolastico, passano al Comune competente.

Al suddetto Comune è altresì trasferito il personale dipendente dal patronato scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con deliberazione della Giunta Comunale, in base alle operazioni effettuate a norma del precedente articolo.

Art. 4.

La trascrizione dei beni immobili e dei beni mobili registrati nonché le relative volture catastali sono effettuate ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 26, 43 e seguenti del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni.

L'attribuzione al Patrimonio Comunale ha luogo allo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova e con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni e arredi al servizio degli stessi.

Art. 5.

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni, che ha effetto dal primo gennaio 1983, si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente.

Fino alla definizione dell'inquadramento di cui al precedente comma, al personale interessato continuano ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso i patronati scolastici e i consorzi dei patronati di appartenenza.

A decorrere dalla data di inquadramento tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza, all'INADEL e alla CPDEL.

Art. 6.

I Comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso alla data del 31 dicembre 1982 facenti capo al disciolto Patronato.

Art. 7.

I beni, il personale, i rapporti giuridici appartenenti al Consorzio dei Patronati scolastici sono attribuiti al competente Comune di provenienza, secondo le modalità previste dalla presente legge.