Legge regionale 16 giugno 1983, n. 58 - Testo storico

Legge regionale n. 58 del 16 06 1983

Bollettino ufficiale 11 7 1983 n. 18

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, recante istituzione dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d’Aosta.

Art. 1

All’articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, č aggiunto il seguente quarto comma:

" In caso di assenza o impedimento, il presidente č sostituito dal vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno, dopo l’elezione del presidente ".

Art. 2

Dopo il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, č inserito il seguente:

" I responsabili di sezione scelti al di fuori dei componenti del consiglio direttivo devono far parte del personale comandato presso l’Istituto ai sensi del successivo articolo 7 ".

Art. 3

L’articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, č modificato nel modo seguente:

- al primo comma sono soppresse le parole "ai ruoli regionali del personale amministrativo ";

- al terzo comma sono soppresse le parole " o ad altri ruoli di personale regionale ".

Art. 4

Dopo l’articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, č inserito il seguente:

" Articolo 7 bis - Personale amministrativo. -

Per il funzionamento dell’Istituto sono istituiti nell’organico del personale dell’assessorato regionale alla pubblica istruzione i seguenti posti di ruolo:

- un posto di segretario (quinto livello - ruolo del personale amministrativo);

- un posto di ragioniere (quinto livello - ruolo del personale di ragioneria);

- tre posti di coadiutore (quarto livello - ruolo del personale amministrativo);

- un posto di usciere (secondo livello - ruolo del personale di custodia).

Nei confronti del personale inquadrato nei posti di cui al precedente comma le competenze attribuite dalla vigente normativa regionale ai dirigenti e ai vice - dirigenti sono esercitate dal segretario dell’Istituto; gli atti di competenza della giunta regionale o del suo presidente sono adottati sentito il preventivo parere del consiglio direttivo dell’Istituto ".

Art. 5

Dopo l’articolo 14 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, č inserito il seguente:

" Articolo 14 bis - Indennitą di carica, gettoni di presenza. -

Eventuali indennitą di carica e compensi al presidente, al vicepresidente, al segretario dell’Istituto ed ai revisori dei conti potranno essere corrisposti dal consiglio direttivo dell’Istituto alle condizioni e negli importi massimi previsti dalle norme statali per i corrispondenti incarichi negli istituti di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 419.

Con analoghe modalitą potranno essere corrisposti ai consiglieri, al segretario dell’Istituto ed ai revisori dei conti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo e alle sedute delle commissioni interne dell’Istituto, formalmente costituite con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 6

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000 per l’anno 1983 e in lire 90.000.000 annui per i futuri esercizi, graverą sul cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede, per l’anno 1983, con prelievo di lire 45.000.000 dal fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti), iscritto al capitolo 50000 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1983, e, per gli anni 1984 e 1985, mediante utilizzo per lire 180.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1- 2 - Personale regionale del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 45.000.000

Variazione in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 45.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.