Legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 - Testo vigente

Legge regionale 10 giugno 1983, n. 56

Misure urgenti per la tutela dei beni culturali.

(B.U. 7 luglio 1983, n. 17).

Art. 1

(1)

1. In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato in materia di tutela del paesaggio, antichità e belle arti, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione Valle d'Aosta ai sensi degli articolo 16 e 38 della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, il Ministro per i beni culturali ed ambientali è sostituito dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, fatti salvi gli adempimenti e le limitazioni previsti dall'articolo 38, commi 2, 3 e 4 della precitata legge. Sono esclusi dalla presente legge gli atti di cui al capo IV della legge primo giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, per il quale la Regione provvederà con apposita legge.

2. I provvedimenti di vincolo, di notifica, di demolizione, di conversione delle demolizioni in indennità o sanzione, di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni, sono emessi dal presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali.

3. Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali o della Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Presidente della Giunta sente il parere della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui agli artt. 2 e 4.

Art. 2

(2)

1. E' costituita la Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, così composta:

a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente dei Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione o suo delegato;

c) dall'Assistente chimico responsabile del laboratorio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali o suo delegato;

d) da otto membri di cui:

1) un archeologo, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;

2) un architetto, scelto fra esperti in beni architettonico monumentali, che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;

3) un esperto nel campo dei beni paesistico-ambientali che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;

4) un esperto in storia dell'arte, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;

5) un esperto in tecniche di catalogazione scelto fra esperti che operano in istituti pubblicamente riconosciuti, italiani od esteri;

6) un esperto in museologia, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;

7) due esperti in beni culturali designati dalle associazioni culturali ammesse alle provvidenze previste dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 e successive modificazioni, concernente contributi alle associazioni culturali valdostane.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. I poteri della Commissione sono comunque prorogati fino al suo rinnovo.

3. La Commissione nomina fra i suoi membri un Comitato tecnico scientifico così composto:

a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzione di coordinatore;

b) dall'archeologo;

c) dall'architetto esperto in beni architettonico-monumentali;

d) dallo storico dell'arte;

e) da un esperto in beni paesistico-ambientali;

f) dal chimico esperto nelle problematiche di restauro e conservazione.

Art. 3

(3)

1. La Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali esprime pareri su argomenti riguardanti la tutela, lo studio, la ricerca e la conservazione dei beni archeologici, dei beni architettonici, dei beni storico - artistici e delle bellezze naturali e paesistiche.

2. Sono obbligatoriamente sottoposti alla Commissione le proposte di vincolo, di notifica, le proposte di demolizione, le istanze di conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni, le istanze di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni e gli indirizzi programmatici.

Il Sovrintendente ha inoltre facoltà di richiedere pareri in merito a progetti di opere di grande impatto paesistico.

3. La Commissione è convocata dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali su sua iniziativa o su richiesta della Giunta regionale.

4. Il Comitato tecnico-scientifico, su richiesta della Commissione, esprime pareri tecnici in ordine a proposte e progetti di ricerca, restauro e conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle problematiche metodologiche e conservative.

5. Ai membri della Commissione per i beni culturali ed ambientali, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta della Commissione o del Comitato, pari a lire 100.000 ed il rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali. Sono autorizzati, alle condizioni previste per i dipendenti regionali, rimborsi delle spese sostenute dai componenti della Commissione per l'effettuazione di sopralluoghi e visite di studio, in Italia o all'estero, riguardanti l'espletamento dei compiti della Commissione e del Comitato.

Art. 4

La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali è integrata, per il parere relativo ai provvedimenti di vincolo di cui alla legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, dal Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i beni culturali e ambientali, approva per ogni Comune l'elenco delle zone individuate come "aree di interesse archeologico" e "aree di interesse paesistico" corredate di planimetrie a base catastale in scala tra 1: 500 e 1: 5.000 e l'elenco degli "edifici monumentali" corredati di planimetrie catastali. Gli aggiornamenti di detti elenchi avvengono con analoga procedura.

I monumenti inclusi negli elenchi sono soggetti alla tutela prevista dalla legge dello Stato primo giugno 1939, n. 1089.

Sugli immobili compresi negli elenchi di cui al primo comma si applicano le disposizioni della presente legge dal giorno successivo a quello della relativa deliberazione della Giunta regionale. A tal fine la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 63 della legge dello Stato 16 maggio 1978, n. 196 ed è inviata immediatamente al Sindaco del Comune interessato.

Gli elenchi di cui al comma primo costituiscono integrazione e, qualora in contrasto, variante al piano regolatore generale comunale del Comune cui si riferiscono. In ordine a tali integrazioni e varianti, la Giunta regionale sente il parere del Comune interessato il quale, con deliberazione consiliare, deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione dell'invito della Giunta regionale, decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere medesimo (3a).

Gli elenchi anzidetti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte seconda. La pubblicazione tiene luogo di notifica. Un estratto del Bollettino Ufficiale è affisso, per richiesta dell'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, all'albo del Comune interessato per tre mesi consecutivi. Entro i successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare al Comune osservazioni e opposizioni nel merito, che il Comune trasmette, con il proprio parere, all'Assessore entro i successivi quindici giorni, per l'esame della Giunta.

La Giunta, sentito il parere della Commissione per i Beni culturali e ambientali, decide motivatamente sulle opposizioni e, ove necessario, adotta i provvedimenti conseguenti in ordine agli elenchi. In seguito, gli elenchi sono trasmessi al Comune, che li inserisce nel PRGC.

Art. 6

Nelle aree archeologiche individuate ai sensi dell'articolo 5 è ammessa solamente l'esecuzione di opere dirette a proteggere e rendere accessibili al pubblico i reperti archeologici che debbano essere conservati "in situ". Tali opere non sono soggette a limiti di volume, di superficie coperta, di altezza e possono essere costruite anche sui confini di proprietà, fermo restando quanto disposto dal codice civile in ordine a luci e vedute, senza arrecare pregiudizio alle proprietà confinanti in ordine ai veicoli di carattere urbanistico da rispettare.

La necessità di conservare "in situ" i reperti è stabilita con decreto dell'Assessore competente in materia, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 2.

Nel caso di rinvenimento fortuito di reperti archeologici in uno scavo edilizio eseguito in base a concessione rilasciata a norma di legge, il Sovraintendente ai Beni culturali e ambientali informa la Commissione. Questa può proporre all'Assessore di valutare l'opportunità di consentire l'esecuzione di tutto o parte del volume previsto dalla concessione edilizia, per limitare il danno al concessionario, qualora ciò sia compatibile con l'esigenza di protezione dei reperti stessi.

Qualora detta esigenza richieda il rifacimento totale o parziale del progetto, che risulti in contrasto con le norme urbanistico - edilizie, applicabili nel Comune, l'Assessore, su parere favorevole della Giunta, chiede al Sindaco di rilasciare concessione in deroga. Tale richiesta sostituisce il nullaosta regionale previsto dalla legislazione in materia di concessione in deroga.

Art. 7

Sul territorio regionale è vietato l'uso di rivelatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve richiedere al Presidente della Giunta regionale apposita autorizzazione specificandone il campo di applicazione.

Chiunque utilizzi rivelatori di metalli senza la relativa autorizzazione è passibile della sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 100.000 e del sequestro dell'apparecchiatura.

L'autorizzazione non può essere concessa in aree dichiarate di interesse archeologico, salvo che si tratti di attività finalizzate alla ricerca archeologica autorizzate dalla Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali.

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione delle norme del presente articolo il personale della Sovraintendenza con mansioni non inferiori a quelle di concetto, gli ispettori onorari dei beni culturali, gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 8

(4)

1. Nei Comuni dotati di classificazione dei fabbricati approvata con le procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), gli edifici classificati come monumento o documento dal piano regolatore generale comunale sono soggetti alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Nelle aree archeologiche, individuate dai piani regolatori generali comunali adeguati al piano territoriale paesistico o da apposita cartografia, per i soli interventi che non interessino il sottosuolo o i reperti, nonché nelle aree di valore storico e paesaggistico, ad esclusione degli interventi sugli edifici classificati come monumento o documento dal piano regolatore generale comunale, le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), sono delegate ai Comuni, con le modalità previste dalla medesima l.r. 18/1994.

3. Le opere di qualunque natura interne agli edifici e in elevato, anche se ricompresi nelle aree archeologiche o di valore storico e paesaggistico, che non interessino la stratificazione archeologica, i reperti o gli edifici classificati di cui al comma 1, non sono da sottoporre ad alcuna autorizzazione ai fini della tutela paesaggistica qualora le stesse non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, lo stato dei luoghi né rechino pregiudizio ai valori storici o paesaggistici oggetto di protezione.

Art. 9

Per coadiuvare la Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali nell'azione di tutela di beni culturali e ambientali è istituita la funzione dell'ispettore onorario.

L'ispettore onorario è nominato con decreto dell'Assessore, su proposta del Sovrintendente per i beni culturali, e resta in carica cinque anni.

Gli ispettori onorari fanno direttamente capo al Sovrintendente per i beni culturali e ambientali.

Essi sono tenuti:

- alla immediata segnalazione, seguita comunque da comunicazione scritta, di reperti da salvaguardare di cui, per qualunque motivo, possano essere venuti a conoscenza;

- alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta.

L'attività di ispettore onorario non è retribuita.

Il Sovraintendente può inoltre incaricare singoli ispettori della sorveglianza di cantieri o scavi privati o delegarli alla partecipazione alle Commissioni edilizie comunali. Tali attività danno diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

La nomina può essere revocata dall'Assessore, su proposta del Sovrintendente in caso di scarsa diligenza o, comunque, allorché l'opera dell'ispettore non si dimostri utile agli interessi dell'Amministrazione.

Art. 10

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in annue L. 500.000 graveranno sul capitolo 46960 che si istituisce nella parte spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere si provvede: per l'anno 1983 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 46950; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 1.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.4.9. Musei - beni culturali e ambientali del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 46950 Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico L. 500.000

Variazione in aumento:

Cap. 46960 (di nuova istituzione) Spese per rimborsi agli Ispettori onorari dei beni culturali e ambientali L. 500.000

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati - (5).

¦

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 1993, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497 e primo giugno 1939 n. 1089, ad esclusione di quelli di cui al capo iv di quest'ultima per il quale la Regione provvede con apposita legge, il Ministro per i Beni culturali e ambientali è sostituito dal Presidente della Giunta regionale. I decreti di notifica sono emessi dal Presidente della Giunta, sentito l'Assessore competente.

Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali o della Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge dello Stato 29 giugno 1939 n. 1497, il Presidente della Giunta sente il parere della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali di cui ai successivi artt. 2 e 4.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 1993, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"È istituita la Commissione regionale per i beni culturali e ambientali, che si compone:

- del Sovraintendente per i beni culturali e ambientali o suo delegato, con funzione di presidente;

- del dirigente dei sevizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione o suo delegato;

- di dodici membri scelti tra esperti nei settori archeologico, architettonico, ambientale, storico-artistico, archivistico di cui almeno uno per settore.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri della Commissione sono prorogati fino al suo rinnovo.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 1993, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali esprime parere su ogni argomento riguardante la tutela, lo studio e la conservazione dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichità, su richiesta della Sovraintendenza regionale ai beni culturali.

La Commissione può, di propria iniziativa, fare proposte per la conservazione dei monumenti, per l'esecuzione degli scavi, per lo studio di reperti o per eventuali acquisti di oggetti di antichità e d'arte e dar parere sulla scelta di istituti che collaborano alla ricerca archeologica.

I pareri e le proposte della Commissione sono da ritenersi consultivi.

Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni.".

(3a) Comma così sostituito dall'art. 96, comma 1, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo del comma quarto dell'articolo 5 recitava:

"Gli elenchi di cui al primo comma costituiscono integrazione e, qualora in contrasto, variante al PRGC del Comune cui si riferiscono. In ordine a tali integrazioni e varianti, la Giunta regionale sente il parere del Comune interessato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.".

(4) Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"Nei centri storici perimetrati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni e nelle zone A dei Comuni che abbiano adottato il Piano regolatore generale, le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale sopracitata, come modificata dal 2° comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, si applicano fino ad approvazione del PRGC.

Nei Comuni dotati di PRGC approvato, fino ad approvazione dell'elenco dei monumenti di cui all'articolo 5, sono soggetti alla tutela della legge dello Stato primo giugno 1939, n. 1089, gli edifici censiti come " monumento " e " documento " nei PRGC vigenti.

Nella parte di territorio del Comune di Aosta indicata nell'allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o gli edifici evidenziati nella medesima deve essere preventivamente autorizzata dalla Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali.".

(5) Allegato abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'allegato recitava:

"TITOLO DEDOTTO

Pianta planimetrica del Comune di Aosta individuante le aree in cui opere interessanti il sottosuolo o gli edifici indicati sono soggette alla preventiva autorizzazione della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali."