Legge regionale 10 giugno 1983, n. 51 - Testo storico

Legge regionale n. 51 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 4 7 1983 n. 16

Interventi finanziari della Finanziaria regionale Valle d’Aosta - FINAOSTA SpA

Art. 1

I fondi di rotazione regionale di cui alla Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere gestiti anche dalla Societą finanziaria regionale Valle d’Aosta di cui alla Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, previa approvazione di apposita convenzione da parte della Giunta regionale.

Art. 2

Tra le forme di finanziamento di cui agli artt. 2 e 3 della Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, č inserita la locazione finanziaria di registratori di cassa per un importo di spesa ammissibile fino al 100 percento.

La Giunta regionale č delegata ad approvare apposita convenzione per regolamentare tale particolare tipo di finanziamento.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.