Legge regionale 10 giugno 1983, n. 51 - Testo vigente

Legge regionale 10 giugno 1983, n. 51

Interventi finanziari della Finanziaria regionale Valle d'Aosta - "FINAOSTA SpA".

(B.U. 4 luglio 1983, n. 16).

Art. 1.

I fondi di rotazione regionale di cui alla Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere gestiti anche dalla Societą finanziaria regionale Valle d'Aosta di cui alla Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (*), previa approvazione di apposita convenzione da parte della Giunta regionale.

Art. 2.

Tra le forme di finanziamento di cui agli artt. 2 e 3 della Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, č inserita la locazione finanziaria di registratori di cassa per un importo di spesa ammissibile fino al 100 percento.

La Giunta regionale č delegata ad approvare apposita convenzione per regolamentare tale particolare tipo di finanziamento.

Art. 3.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) Si veda ora la L.R. 16 marzo 2006, n. 7.