Legge regionale 10 giugno 1983, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 4 7 1983 n. 16

Aumento per l’anno 1983 della spesa annua per l’applicazione della Legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, concernente provvedimenti in favore dei territori montani.

Art. 1

Per le finalitą previste dall’articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, č autorizzata per l’anno 1983 una maggiore spesa di L. 70.000.000.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 31200 della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Al finanziamento della maggiore spesa di Lire 70.000.000 si provvede per l’anno 1983 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti - Settore II - "Sviluppo economico") della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti - Settore II - Sviluppo economico " L. 70.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 31200 " Spese per il rimborso dei contributi unificati in agricoltura"

LR 23 giugno 1975, n. 27

LR 10 giugno 1983, n. 50 L. 70.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.