Legge regionale 10 giugno 1983, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 27 6 1983 n. 15

Modificazione ed integrazione della Legge regionale 11 agosto 1981, n. 57, concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla Maxel Vallée d’Aoste SpA per esigenze di Cassa".

Art. 1

Il termine di decorrenza della garanzia fideiussoria previsto dal secondo comma della legge regionale 11 agosto 1981, n. 57 è prorogato di altri 2 anni, per cui la predetta garanzia fideiussoria avrà scadenza il primo luglio 1985.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, l’eventuale onere a carico del bilancio della Regione, previsto in annue L. 5.000.000, graverà sul capitolo 51000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso e sul corrispondente capitolo del bilancio per l’esercizio 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1983 con l’utilizzo delle maggiori entrate già accertate e riscosse sul capitolo 8700 della parte Entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 1983.

- Per l’anno 1984 con la disponibilità relativa a " Oneri non ripartibili - 3.2. Altri oneri " non ripartibili " del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento

Cap. 8700 Dividendi sulle azioni di società per la quota di partecipazione regionale su altri titoli di proprietà. L. 5.000.000

Parte Spesa

Variazione in aumento

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

- LR primo aprile 1975, n. 7 L. 5.000.000

Art. 4

L’allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 viene così modificato:

LR 11 agosto 1981, n. 57

LR 10 giugno 1983, n. 41

" Garanzia fidejussoria della Regione alla Maxel Valleé d’Aoste SpA per esigenze di cassa ".

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.