Legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 - Testo vigente

Legge regionale 31 maggio 1983, n. 35

Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno.

(B.U. 10 giugno 1983, n. 12).

Art. 1.

Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento della meccanizzazione e delle strutture produttive nel settore forestale ed in quello di prima trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, vengono istituite delle agevolazioni creditizie a favore di operatori pubblici e privati operanti nella Regione ed ivi aventi domicilio legale.

I limiti e la natura delle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabiliti negli articoli successivi.

Art. 2.

Le agevolazioni di cui all'articolo 1 consistono nel concorso del pagamento in conto interessi della differenza fra il tasso praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ed i tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari, determinati dalle norme di indirizzo e di coordinamento per le operazioni di credito agrario.

Tali agevolazioni sono concesse in alternativa a quelle, contributive o creditizie, disposte dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Locali.

Art. 3.

Sono ammessi ai prestiti e ai mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 2, con le seguenti priorità: gli Enti che intendano utilizzare direttamente i soprassuoli boschivi di loro proprietà e quelli eventualmente affidati alla loro gestione, le cooperative forestali e le ditte boschive regolarmente iscritte come tali presso l'assessorato all'Industria e Commercio, e su parere conforme dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

Per essere ammesse, le cooperative forestali e le ditte boschive devono avere utilizzato nei boschi del territorio regionale almeno 500 mc. di legname nel biennio precedente alla data della domanda.

Non sono ammessi gli operatori privati, singoli od associati, che abbiano con Enti Pubblici pendenze per l'alienazione di lotti boschivi, o quelli che siano incorsi in contravvenzioni forestali nel biennio antecedente la data della domanda.

Per le domande di agevolazioni inerenti le strutture di prima lavorazione e commercializzazione del legname, vigono le stesse priorità di cui al primo comma, con un privilegio ulteriore nei riguardi delle imprese che utilizzino materiale di provenienza locale.

Art. 4.

Costituiscono oggetto di prestito o mutuo:

Acquisto di attrezzature e macchinari per l'abbattimento di alberi e per l'allestimento dei prodotti legnosi.

Acquisto di attrezzature necessarie all'installazione di pescanti e teleferiche per il concentramento e l'esbosco dei prodotti delle utilizzazioni forestali.

Acquisto di verricelli e gru per le operazioni di accatastamento e di carico dei tronchi.

Acquisto di automezzi abilitati al contemporaneo trasporto di uomini e macchinari necessari alle lavorazioni in bosco.

Acquisto di macchine scortecciatrici fisse, seghe a nastro e circolari, semplici e multiple; intestatrici, elevatori e refendini.

Acquisto ed installazione di impianti di aspirazione, e di macchinari fissi e mobili per la manipolazione e l'impaccamento dei segati grezzi.

Acquisto di trattori forestali e di automezzi pesanti abilitati all'autocaricamento ed al trasporto del legname.

Costruzione ed ampliamento degli edifici necessari alla prima lavorazione del legname ed all'immagazzinamento dei segati grezzi.

Acquisto, installazione e ammodernamento di impianti di automazione connessi con le operazioni di segagione.

Costruzione, ammodernamento ed ampliamento di impianti ed acquisto di macchinari per la produzione e l'insilamento dei cippati, per l'essicazione, la vaporizzazione e la preservazione del legname.

Art. 5.

L'importo minimo agevolabile è di L. 20 milioni e quello massimo di L. 200.000.000.

I prestiti hanno durata quinquennale. I mutui hanno durata decennale.

I prestiti e i mutui sono concessi nella misura massima del 75 percento della spesa riconosciuta ammissibile, se a favore degli operatori privati, e del 100 percento, se a favore degli Enti e delle Cooperative forestali.

Art. 6.

L'ammortamento dei prestiti e dei mutui ha inizio dal giorno di perfezionamento dell'operazione e viene effettuato in rate costanti posticipate.

Nel caso di estinzione anticipata dai prestiti o dei mutui, le rate di concorso regionale vengono corrisposte agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento, a condizione che risulti accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi.

Alla liquidazione del concorso negli interessi, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso di interesse posticipato praticato dagli istituti di credito nei limiti del tasso di riferimento e le rate a carico dei beneficiari, si provvede in base ad appositi elenchi trimestrali prodotti dagli istituti medesimi.

Art. 7.

I prestiti e i mutui di cui alla legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

In via transitoria sono ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge anche gli operatori di cui all'articolo 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già iniziato la costruzione di fabbricati destinati alla prima lavorazione del legname o che abbiano in corso l'acquisto di mezzi e macchinari.

Art. 9.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 11.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 80.000.000 graverà sull'istituendo capitolo n. 28740 " Contributi in conto interessi a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Prime rate " del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di L. 80.000.000 dallo stanziamento del capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento " del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 (Allegato n. 8 - Settore I - Assetto del territorio e tutela dell'Ambiente) che presenta la necessaria disponibilità.

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi - del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

- per gli anni successivi agli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 12.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Capitolo 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento. L. 80.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente.

Programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi.

Capitolo 28740 - (di nuova istituzione)

Contributi in conto interessi a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Prime rate.

Legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 L. 80.000.000

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.