Legge regionale 3 maggio 1983, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 3 maggio 1983, n. 27

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio intercomunale di Roisan - Valpelline con sede in Comune di Valpelline.

(B.U. 13 maggio 1983, n. 8).

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio intercomunale Roisan - Valpelline, con sede in Comune di Valpelline, fino alla concorrenza massima di Lire 508.482.000 per la stipulazione di un mutuo integrativo di Lire 391 milioni 140.000 da contrarre dal Consorzio con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'articolo 35 - IV e V comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle opere di costruzione di un acquedotto intercomunale.

La garanzia è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte, e gli altri accessori richiesti dall'Istituto Mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- All'impegno da parte del Consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

- All'impegno, da parte del Consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto intercomunale, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

- Alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

- All'impegno, da parte dell'Istituto Mutuante di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somma al Consorzio.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle di Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale nonché a provvedere agli attivi conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in Lire un milione faranno carico al capitolo 51000 del Bilancio in corso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte per l'anno 1983 mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2.: Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale per gli anni 1983-1985.

La previsione di spesa iscritta al settore II: Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104, relativa al rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 per prestiti di conduzione ed anticipazione è destinata per Lire 1.000.000 alla copertura della presente legge.

Art. 5.

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 1.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

LR primo aprile 1975, n. 7 L. 1.000.000

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 approvato con legge regionale n. 104 del 30 dicembre 1982 è aggiunto quanto segue:

legge regionale 3 maggio 1983, n. 27.

Garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti di credito o Aziende bancarie per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del Consorzio Intercomunale di Roisan e Valpelline.