Legge regionale 3 maggio 1983, n. 24 - Testo storico
Legge regionale n. 24 del 03 05 1983
Bollettino ufficiale 13 5 1983 n. 8
Aumento della assegnazione annua di cui alla legge regionale 14 luglio 1982, n. 20 all’Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi per la Valle d’Aosta per spese di funzionamento amministrativo.
La spesa per il funzionamento amministrativo dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi( IRRSAE), prevista dalla legge regionale 14 luglio 1982, n. 20, č aumentata a Lire 35.000.000 annue a decorrere dall’anno finanziario 1983.
Il maggior onere annuo di Lire 20.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 46410 (" Contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi ") della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede per l’anno 1983 mediante prelievo della somma di Lire 20.000.000 dal capitolo 50000 - fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) - Settore IV - promozione sociale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo di Lire quaranta milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.08 " attivitą culturali e scientifiche " del bilancio pluriennale della Regione 1983/ 85.
Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 20.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 46410 - Contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi
LR 3 maggio 1983, n. 24 L. 20.000.000
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.