Legge regionale 3 maggio 1983, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 03 05 1983

Bollettino ufficiale 13 5 1983 n. 8

Modifica della pianta organica dei posti e del personale dell’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione.

Art. 1

Nella tabella organica dei posti e del personale dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, di cui all’allegato A alla legge regionale primo giugno 1982, n. 15, sono istituiti 3 nuovi posti di coadiutore (4° livello funzionale, ruolo del personale di segreteria) presso i servizi culturali.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in Lire 38.000.000 per l’anno 1983 e in annue Lire 56.000.000 per gli esercizi successivi, graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede:

- per il 1983 mediante riduzione dell’importo di Lire 38.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) ";

- gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzazione per Lire 112.000.000 delle risorse disponibili al bilancio pluriennale della Regione 1983- 1985 relative al programma " 1.2 - Personale regionale ".

Per gli esercizi successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 38.000.000

Variazione in aumento

Cap. 20900 - Spese per il personale addetto ai servizi della Regione: stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’ente L. 38.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.