Legge regionale 11 maggio 1965, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 11 05 1965

Bollettino ufficiale 15 5 1965 n. 0

CONGLOBAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO E INTEGRAZIONE DELLA 13a MENSILITÀ PER GLI ANNI 1964 E 1965.

Art. 1

Con effetto dal primo gennaio 1965 è conglobato negli stipendi e salari del personale regionale retribuito ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6, l’assegno temporaneo di cui alla legge regionale 9 maggio 1963 n. 10.

Dalla stessa data l’assegno temporaneo sarà soppresso.

L’assegno da conglobare ai sensi del presente articolo sarà previamente maggiorato di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutti i dipendenti regionali a cui l’assegno stesso sarà assoggettato per effetto del conglobamento.

Art. 2

Con decorrenza dal primo marzo 1966 sarà conglobato, negli stipendi e salari del personale regionale retribuito ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6, un importo pari all’assegno in godimento, previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1963 n. 2.

Dalla stessa data l’assegno integrativo sarà soppresso.

L’assegno da conglobare ai sensi del precedente comma sarà previamente maggiorato in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutti i dipendenti regionali a cui l’assegno stesso sarà assoggettato per effetto del conglobamento.

Con l’attribuzione dei nuovi stipendi e salari conglobati non saranno ridotti gli assegni pensionabili riassorbibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.

Art. 3

L’integrazione della 13a mensilità prevista per il personale regionale dalla legge regionale 27 agosto 1964 n. 15, è dovuta anche per l’anno 1964 con la stessa disciplina e con la maggiorazione di un importo pari ad una mensilità dell’assegno mensile in godimento previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1963 n. 2.

La 13a mensilità per l’anno 1965 è integrata di un importo pari ad una mensilità dell’assegno mensile in godimento, prevista dalla legge regionale 25 gennaio 1963 n. 2.

L’integrazione della 13a mensilità per gli anni 1964 e 1965 va determinata avendo riguardo alla qualifica, al grado ed alla situazione di servizio considerati per la liquidazione della mensilità stessa à sensi di legge.

Art. 4

Il secondo comma dell’articolo 181 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, è modificato mediante la soppressione delle seguenti quattro parole finali del comma stesso: "o per dimissioni volontarie".

Art. 5

La spesa di Lire 18.000.000 prevista per l’integrazione della 13a mensilità per l’anno 1964, graverà sul capitolo 21 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1965.

All’uopo sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte SPESE del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1965:

Variazione in aumento: lo stanziamento del capitolo 21 ("Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale") è aumentato della somma di Lire 15.000.000 ( quindicimilioni).

Variazione in diminuzione: lo stanziamento del capitolo 22 ("Spese per la corresponsione al personale di premi di anzianità ecc."), è diminuito della somma di Lire 15.000.000 ( quindicimilioni).

Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge per l’anno 1965, previste in annue Lire 50.000.000 per il conglobamento dell’assegno temporaneo di cui alla legge regionale 9- 5- 1963 n. 10 e in L. 8.500.000 per l’integrazione della 13a mensilità, saranno imputate agli appositi capitoli del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1965 relativi alle spese per stipendi ed indennità al personale regionale, che presentano la necessaria disponibilità di fondi, e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.

La maggiore spesa, prevista in annue Lire 45.000.000, per il conglobamento dal primo marzo 1966 dell’assegno di cui alla legge regionale n. 2 del 25 gennaio 1963 sarà imputata agli istituendi capitoli della parte SPESE dei bilanci preventivi della Regione per l’anno 1966, e per i successivi anni, corrispondenti agli appositi capitoli di spesa del bilancio preventivo per l’anno 1965 relativi alle spese per stipendi e indennità al personale regionale.

Alla copertura della spesa annua di Lire 45.000.000, di cui al precedente comma, si provvederà con l’aumento, già accertato per l’anno 1965, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1965 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").

Art. 6

In sede di attuazione della presente legge, le misure lorde delle competenze del personale regionale che, per effetto del conglobamento, risulteranno soggette a ritenute ed imposte superiori a quelle già gravanti, saranno elevate in relazione a tali maggiori incidenze.

La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi necessari per la pratica applicazione della presente legge.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.