Legge regionale 22 marzo 1983, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 22 03 1983

Bollettino ufficiale 6 4 1983 n. 5

Norme concernenti i termini per la presentazione di istanze, domande, richieste e ricorsi all’Amministrazione regionale e all’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta.

Art. UNICO

Le domande, le istanze o le richieste, nonché i ricorsi che devono essere inoltrati a organi e uffici dell’amministrazione regionale si intendono prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito per la presentazione.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Le predette disposizioni sono estese all’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.