Legge regionale 22 marzo 1983, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 22 marzo 1983, n. 8

Norme concernenti i termini per la presentazione di istanze, domande, richieste e ricorsi all'Amministrazione regionale e all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

(B.U. 6 aprile 1983, n. 5).

Art. Unico

Le domande, le istanze o le richieste, nonché i ricorsi che devono essere inoltrati a organi e uffici dell'amministrazione regionale si intendono prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito per la presentazione.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le predette disposizioni sono estese all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.