Legge regionale 18 febbraio 1983, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 18 02 1983

Bollettino ufficiale 8 3 1983 n. 3

Formazione dell’anagrafe dell’utenza e del censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

Art. 1

In attuazione dell’articolo 4 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione provvede a formare e gestire:

a) l’anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di Enti pubblici realizzati, risanati e acquisiti per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a);

c) l’anagrafe dei beneficiari d’alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;

d) l’anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare o acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

Art. 2

Per la realizzazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lettere a) e b), la Regione, avvalendosi degli Enti proprietari o di gestione degli alloggi pubblici di cui al citato articolo 1 lettera a), cura la acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

b) la verifica della legittimità dello stato d’uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell’utenza all’interno del patrimonio edilizio.

Art. 3

Le anagrafi di cui al precedente articolo 1 lettera c) e d) sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonché a fornire allo Stato, alla Regione, ai Comuni ed agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

Art. 4

La rilevazione dei dati necessari per la formazione dell’anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente articolo 1 lettera a), b) e c) viene effettuata a cura della Regione con la collaborazione di tutti gli Enti interessati ( IACP - Comuni - Istituti Assicurativi - Poste - FFSS - ecc.. . . ) che dovranno mettere a disposizione tutti i dati tecnici e anagrafici in loro possesso.

La Regione istituisce il centro di coordinamento e di controllo che stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell’anagrafe regionale, sovraintende alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento.

Art. 5

Ai fini dell’attuazione dell’anagrafe di cui al precedente articolo 1 lettera d) la Regione provvede, avvalendosi del centro di coordinamento e di controllo alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonché al loro aggiornamento.

A tal fine si provvederà a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche le informazioni e la documentazione necessaria al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3.

Art. 6

Vengono delegati all’attuale Commissione Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica i compiti consultivi per la formazione dell’anagrafe dell’utenza e del censimento degli alloggi, di cui al precedente articolo 1.

Tale Commissione è integrata dalla rappresentanza degli Istituti di Credito e delle organizzazioni degli assegnatari.

Art. 7

Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente articolo 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall’Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato articolo 1 e non consentano l’accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo comma, nonché le disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 8

Gli Enti proprietari o di gestione degli alloggi interessati dal Censimento di cui al precedente articolo 1 nonché gli altri Enti pubblici e gli organi dell’Amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell’articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire alla Regione o all’Ente da essa delegato, le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili alla realizzazione delle anagrafi.

Art. 9

Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi dell’articolo 3 lettera i) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alla iscrizione dei fondi nel bilancio regionale si provvederà con le modalità previste dall’articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.