Legge regionale 18 febbraio 1983, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 18 febbraio 1983, n. 5

Formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

(B.U. 8 marzo 1983, n. 3).

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 4 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione provvede a formare e gestire:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di Enti pubblici realizzati, risanati e acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a);

c) l'anagrafe dei beneficiari d'alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;

d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare o acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

Art. 2.

Per la realizzazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lettere a) e b), la Regione, avvalendosi degli Enti proprietari o di gestione degli alloggi pubblici di cui al citato articolo 1 lettera a), cura la acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio edilizio.

Art. 3.

Le anagrafi di cui al precedente articolo 1 lettera c) e d) sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonché a fornire allo Stato, alla Regione, ai Comuni ed agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

Art. 4.

La rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente articolo 1 lettera a), b) e c) viene effettuata a cura della Regione con la collaborazione di tutti gli Enti interessati ( IACP - Comuni - Istituti Assicurativi - Poste - FFSS - ecc.... ) che dovranno mettere a disposizione tutti i dati tecnici e anagrafici in loro possesso.

La Regione istituisce il centro di coordinamento e di controllo che stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovraintende alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui al precedente articolo 1 lettera d) la Regione provvede, avvalendosi del centro di coordinamento e di controllo alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonché al loro aggiornamento.

Al tal fine si provvederà a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche le informazioni e la documentazione necessaria al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3.

Art. 6.

Vengono delegati all'attuale Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica i compiti consultivi per la formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi, di cui al precedente articolo 1.

Tale Commissione è integrata dalla rappresentanza degli Istituti di Credito e delle organizzazioni degli assegnatari.

Art. 7.

Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente articolo 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato articolo 1 e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo comma, nonché le disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 8.

Gli Enti proprietari o di gestione degli alloggi interessati dal Censimento di cui al precedente articolo 1 nonché gli altri Enti pubblici e gli organi dell'Amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire alla Regione o all'Ente da essa delegato, le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili alla realizzazione delle anagrafi.

Art. 9.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi dell'articolo 3 lettera i) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alla iscrizione dei fondi nel bilancio regionale si provvederà con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.