Legge regionale 8 novembre 2024, n. 22 - Testo vigente
Legge regionale 8 novembre 2024, n. 22
Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).
(B.U. del 15 novembre 2024, n. 55)
(Oggetto e finalità)
1. Nelle more della revisione complessiva della normativa regionale in materia di cooperazione, con particolare riferimento alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), la presente legge semplifica e riorganizza le misure di contributo previste a favore degli enti cooperativi, al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, che impatta su diversi settori del tessuto economico regionale.
(Sostituzione dell'articolo 43)
1. L'articolo 43 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 43
(Soggetti beneficiari)
1. I soggetti beneficiari delle misure previste dal presente capo sono gli enti cooperativi, aventi sede operativa nel territorio regionale, che:
a) perseguono lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2;
b) sono in possesso della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente tramite l'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3, nelle categorie:
1) cooperative di produzione e lavoro;
2) altre cooperative con almeno il 40 per cento di soci lavoratori;
3) cooperative sociali;
c) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalla normativa statale in materia di cooperazione.
2. Gli enti ausiliari organizzati in forma di società cooperativa sono esclusi dai benefici di cui al presente capo.".
(Sostituzione dell'articolo 44)
1. L'articolo 44 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 44
(Modalità per l'ottenimento di contributi e spese ammissibili)
1. I contributi di cui al presente capo sono concessi a domanda, da presentare in via telematica, tramite piattaforma dedicata accessibile dal sito istituzionale della Regione, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. La domanda è presentata alla struttura competente ed è corredata da apposito progetto di investimento, relativo all'operazione per la quale si chiede il contributo, commisurato alle effettive esigenze dell'ente cooperativo richiedente e conforme all'oggetto e agli scopi statutari dello stesso.
3. Sono ammissibili a contributo, purché coerenti e funzionali all'attività dell'ente cooperativo richiedente e a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, le spese relative all'acquisto di:
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature;
b) immobilizzazioni immateriali.".
(Sostituzione dell'articolo 45)
1. L'articolo 45 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 45
(Contributi agli investimenti per lo sviluppo di nuovi enti cooperativi)
1. Per favorire lo sviluppo di nuovi enti cooperativi, sono concessi contributi a fondo perduto per un importo massimo non superiore a euro 40.000, nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili e con il limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 10.000.
2. Sono considerati ammissibili gli investimenti coerenti con il progetto di cui all'articolo 44, comma 2, finalizzati a favorire lo sviluppo di nuovi enti cooperativi, intendendosi per tali gli enti cooperativi costituiti da meno di due anni alla data di presentazione della domanda e aventi almeno un bilancio approvato e depositato da cui risulti un patrimonio netto positivo.".
(Sostituzione dell'articolo 46)
1. L'articolo 46 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 46
(Contributi agli investimenti per programmi di sviluppo e di innovazione)
1. Per favorire la realizzazione di programmi di sviluppo e di innovazione da parte degli enti cooperativi costituiti da più di due anni alla data di presentazione della domanda e aventi almeno due bilanci approvati e depositati da cui risulti un patrimonio netto positivo, sono concessi contributi a fondo perduto per un importo massimo non superiore a euro 80.000, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e con il limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 10.000.
2. Sono considerati ammissibili gli investimenti relativi a programmi di sviluppo e di innovazione, coerenti con il progetto di cui all'articolo 44, comma 2, volti ad ammodernare o a espandere l'attività degli enti cooperativi, aventi ricadute positive sul territorio regionale in termini di rispetto dell'ambiente, promozione della sostenibilità, utilizzo efficiente dell'energia e delle risorse naturali, nonché di sviluppo dei livelli occupazionali.
3. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato del 20 per cento a seguito di operazioni di aumento di capitale sociale pari almeno al 10 per cento delle spese ammissibili.".
(Sostituzione dell'articolo 50)
1. L'articolo 50 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 50
(Concessione dei contributi e cumulo)
1. I contributi di cui al presente capo sono concessi ai sensi della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. La struttura competente provvede all'espletamento dell'istruttoria e acquisisce la valutazione tecnico-economico-finanziaria effettuata da Finaosta S.p.A, o tramite soggetti esperti in materia di valutazione dei progetti di investimento, individuati mediante procedure a evidenza pubblica. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale si avvalga del supporto di Finaosta S.p.A., la struttura competente provvede a stipulare apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento della valutazione tecnico-economico-finanziaria e l'entità dei compensi per le attività svolte.
3. Il dirigente della struttura competente, sulla base dell'istruttoria e della valutazione tecnico- economico-finanziaria, procede, con proprio provvedimento, alla concessione o al diniego dei contributi.
4. I contributi concessi ai sensi del presente capo possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese ammissibili, fermo restando il divieto di doppio finanziamento.".
(Sostituzione dell'articolo 51)
1. L'articolo 51 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 51
(Vincoli, alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)
1. Ogni ente cooperativo può presentare una sola domanda di contributo nell'arco di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Tale disposizione opera esclusivamente nel caso di domande favorevolmente istruite o in corso di istruttoria.
2. Gli enti cooperativi beneficiari dei contributi di cui al presente capo hanno l'obbligo di mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo e di non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese, decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa nel caso di investimenti concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso di investimenti concernenti beni immobili.
3. Gli enti cooperativi beneficiari che intendano alienare o cedere i beni oggetto di contributo o mutarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo di cui al comma 2, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, presentano apposita domanda alla struttura competente.
4. Il dirigente della struttura competente autorizza, con proprio provvedimento, il mutamento di destinazione d'uso o l'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento e provvede al recupero dell'importo del contributo concesso, calcolato in proporzione al periodo di utilizzo del bene e maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di avvenuta restituzione.
5. La restituzione del contributo concesso non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.".
(Sostituzione dell'articolo 52)
1. L'articolo 52 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 52
(Controlli, ispezioni e revoca dei contributi)
1. La struttura competente, anche avvalendosi del supporto di Finaosta S.p.A. o di soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, individuati mediante procedure a evidenza pubblica, può disporre, in qualsiasi momento, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dall'ente cooperativo beneficiario.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede degli enti cooperativi interessati, nonché a ogni documentazione necessaria.
3. Il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca, anche parziale, qualora gli enti cooperativi:
a) forniscano dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
b) non adempiano all'obbligo di cui all'articolo 51, comma 2;
c) non portino a termine le iniziative programmate entro tre anni dalla data di concessione del contributo;
d) trasferiscano l'attività o non rispettino i vincoli di cui al presente capo;
e) attuino l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo;
f) non attuino, in parte o del tutto, il progetto di cui all'articolo 44, comma 2.
4. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di avvenuta restituzione. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire senza ulteriori interessi, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
5. La mancata restituzione del contributo entro il termine stabilito comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dal presente capo per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.".
(Modificazione all'articolo 57bis)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 57bis della l.r. 27/1998, è aggiunto il seguente:
"3bis. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche tramite procedimenti a bando, secondo le modalità e i termini individuati con deliberazione della Giunta regionale.".
(Disposizioni transitorie)
1. Per i procedimenti relativi alle domande di contributo di cui al titolo IV della l.r. 27/1998, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 27/1998, come modificate dalla presente legge.
2. Nelle more dell'istituzione della piattaforma dedicata di cui all'articolo 44 della l.r. 27/1998, come sostituito dall'articolo 3, gli enti cooperativi presentano domanda di contributo tramite modelli appositamente predisposti dalla struttura regionale competente in materia di cooperazione, corredata dalla documentazione prevista con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 57bis della l.r. 27/1998.
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 47, 47bis, 48 e 49 e il comma 3 dell'articolo 57bis della l.r. 27/1998 sono abrogati.
2. Sono altresì abrogati:
a) gli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione));
b) l'articolo 15, comma 6, della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
c) l'articolo 34, comma 4, della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009).
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 390.000 per l'anno 2024 e annui euro 170.000 a decorrere dal 2025.
2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:
a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), annualmente così suddivisi:
1) per l'anno 2024 euro 40.000;
2) per l'anno 2025 euro 10.000.
b) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):
1) Titolo 1 (spese correnti): euro 10.000 per ciascun anno del periodo 2024/2027;
2) Titolo 2 (spese in conto capitale): euro 340.000 per l'anno 2024, euro 150.000 per l'anno 2025 e annui euro 160.000 per il 2026 e 2027.
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa dei medesimi bilanci nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):
a) Titolo 1 (spese correnti): per annui euro 10.000 per il periodo 2024/2027;
b) Titolo 2 (spese in conto capitale): per euro 380.000 per l'anno 2024 e annui euro 160.000 per il periodo 2025/2027.
4. A partire dagli esercizi successivi al 2027, la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.