Legge regionale 18 febbraio 1983, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 18 febbraio 1983, n. 2

Consiglio di Amministrazione del Convitto regionale Federico Chabod di Aosta.

(B.U. 8 marzo 1983, n. 3).

Art. 1.

L'Amministrazione del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta è affidata ad un consiglio, composto:

a) dal rettore, presidente;

b) da un rappresentante della Regione, designato dalla Giunta regionale al di fuori dei propri componenti e dei membri del Consiglio regionale;

c) da un funzionario dell'assessorato regionale alle finanze, designato dall'assessore alle finanze;

d) da un preside di scuola media e da un direttore didattico delle scuole dipendenti dalla Regione, frequentate dai convittori e dai semiconvittori. La designazione del preside e del direttore didattico avverrà ad opera dell'assessore alla pubblica istruzione;

e) da un rappresentante del personale educativo del convitto;

f) da un rappresentante dei genitori dei convittori e da un rappresentante dei genitori dei semiconvittori;

g) da un rappresentante del personale non docente.

Il rappresentante del personale educativo e il rappresentante del personale non docente sono eletti dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nel convitto; i rappresentanti dei genitori dei convittori e dei semiconvittori sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Le modalità di elezione di detti rappresentati saranno stabilite con ordinanza dell'assessore regionale alla pubblica istruzione.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri consiglieri, cessati dall'ufficio per qualsiasi ragione durante il triennio di durata del consiglio, restano in carica sino al termine del triennio stesso.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il vice - rettore.

In assenza del rettore le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute da uno dei consiglieri scelto dal consiglio stesso.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario del convitto, che assiste alle relative sedute con voto consultivo. In sua assenza, le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere più giovane d'età.

Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il rettore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta esercita le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato ai consigli d'amministrazione dei convitti nazionali e, con i necessari adattamenti, quelle attribuite ai consigli di circolo e d'istituto. Per il suo funzionamento si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme statali sui consigli di amministrazione dei convitti nazionali, ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Nei confronti degli atti e delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione suddetto il sovraintendente agli studi della Regione esercita la vigilanza attribuita nella materia ai provveditori agli studi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.