Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 - Testo storico

Legge regionale n. 101 del 30 12 1982

Bollettino ufficiale 30 12 1982 n. 21

Costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione.

Art. 1

(Costituzione dei fondi di rotazione)

È autorizzata la costituzione, presso la Finanziaria regionale Valle d’Aosta (FINAOSTA SpA) di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative nei settori artigianato, del commercio e della cooperazione nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 2

(Fondo di rotazione per l’artigianato)

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane, possono essere concessi a favore delle imprese artigiane, individuali e societarie, iscritte all’albo regionale delle imprese artigiane, finanziamenti aventi una durata massima di cinque anni e sino all’ammontare di lire ottantamilioni per l’impianto, l’ammodernamento, l’ampliamento e l’acquisto di laboratori, macchinario, automezzi e attrezzature necessari all’esercizio delle attività artigianali.

La spesa per l’acquisto di scorte è ammessa sino all’ammontare del venti per cento della spesa ammissibile complessiva. In tal caso i finanziamenti non potranno avere durata superiore a tre anni.

Art. 3

(Fondo di rotazione per il commercio)

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali, possono essere concessi a favore di piccole e medie imprese commerciali regolarmente iscritte all’Ufficio Registro Ditte, nonché agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti all’Albo regionale, finanziamenti aventi una durata non superiore a cinque anni, per un ammontare massimo pari al settanta per cento dell’investimento ammissibile e per le seguenti finalità:

a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività commerciale;

b) acquisto di attrezzature, arredi, macchinari ed automezzi necessari all’esercizio dell’attività commerciale;

c) acquisto di scorte nella misura massima del venti per cento dell’importo complessivo ammesso a finanziamento. In tal caso i finanziamenti non potranno avere durata superiore a tre anni.

Art. 4

(Imprese ammissibili alle provvidenze)

Sono ammesse a fruire delle provvidenze previste dall’articolo precedente le seguenti imprese esercenti il commercio all’ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante, nonché la somministrazione d’alimenti e di bevande:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d’acquisto e le associazioni, a condizione che siano costituiti da piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali, per finanziamenti erogabili nell’importo massimo unitario di lire duecentocinquantamilioni;

2) le cooperative di consumo ed i loro consorzi, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici, per finanziamenti erogabili nell’importo massimo unitario di lire duecentocinquantamilioni;

3) le piccole e medie imprese per finanziamenti erogabili nell’importo massimo unitario di lire ottantamilioni;

4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici locali, per finanziamenti erogabili nell’importo massimo unitario di lire centocinquantamilioni.

Art. 5

(Fondo di rotazione per la cooperazione)

Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento della cooperazione, possono essere concessi finanziamenti a cooperative di produzione e lavoro, nonché a cooperative di trasporto e miste con almeno il quaranta per cento di soci lavoratori, iscritte nel registro delle imprese e nel registro delle cooperative per la Valle d’Aosta, nonché ai consorzi tra le medesime, purché abbiano sede e svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio della Regione Valle d’Aosta.

Art. 6

(Interventi ammissibili)

I finanziamenti di cui all’articolo precedente sono concessi per i seguenti investimenti:

a) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori od opifici, compresa la realizzazione dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all’attività della cooperativa;

b) acquisto dei terreni per la realizzazione delle opere di cui alla lettera a): il finanziamentoper l’acquisto dei terreni potrà essere assistito solamente fino a concorrenza di un importo non superiore al venti per cento dell’ammontare dell’investimento;

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

d) realizzazione di opere e installazione di impianti diretti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, alla salvaguardia dell’ambiente di lavoro, nonché alla tutela delle acque e dell’atmosfera dagli inquinamenti.

Qualora tali opere siano realizzate in collaborazione da più società, il finanziamento viene ripartito in proporzione all’entità delle spese sostenute da ciascuna società;

e) acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, anche per la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti.

Qualora gli acquisti siano realizzati in collaborazione da più società, sia applica il disposto di cui alla precedente lettera d);

f) costruzione dell’abitazione per il custode dell’azienda, purché lo stesso sia socio della cooperativa e che detta abitazione sia parte integrante del complesso degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa;

g) formazione di scorte nella misura massima del 30 % dell’investimento.

Art. 7

(Limite e durata dei finanziamenti)

La quota assistibile del finanziamento previsto nel precedente articolo 6 e la durata massima dell’ammortamento sono così determinati:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f) in lire 400.000.000 e per la durata massima di quindici anni;

b) per gli interventi di cui alla lettera e), in lire 500.000.000 e per la durata massima di dieci anni;

c) per gli interventi di cui alla lettera g), in lire 200.000.000 e per la durata massima di tre anni.

Art. 8

(Restituzione della annualità di ammortamento)

Le annualità di ammortamento dei finanziamenti previsti dalla presente legge dovranno essere restituite nei termini indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7.

Art. 9

(Acconti ed estinzione anticipata dei finanziamenti)

Sui finanziamenti di cui agli articoli precedenti potranno essere effettuate erogazioni parziali, al tasso agevolato previsto nella misura determinata dalla Giunta regionale sulla base della documentazione di spesa presentata.

La Regione si riserva il controllo successivo della documentazione e regolarità dell’investimento come dal successivo articolo 18 secondo comma.

I mutuatari potranno estinguere anticipatamente i finanziamenti contratti versando il debito residuo.

Art. 10

(Garanzie)

I mutui agevolati previsti dalla presente legge dovranno essere assistiti da garanzia reale o personale ritenuta idonea dalla FINAOSTA SpA.

Gli interventi finanziari di cui all’articolo 5 della presente legge, quando rifiutati dalla FINAOSTA SpA per carenza di garanzia, possono essere ammessi dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per lo sviluppo economico, alla gestione speciale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, purché l’azienda cooperativa rivesta particolare importanza nel tessuto economico - sociale della zona in cui opera.

Art. 11

(Dotazione dei fondi di rotazione)

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge sono costituiti con una dotazione iniziale complessiva di lire 3.600 milioni, con destinazione dei fondi stessi per lire millecinquecentomilioni agli interventi previsti all’articolo 2, per lire milletrecentomilioni agli interventi di cui all’articolo 3 e per lire ottocentomilioni agli interventi di cui all’articolo 5 della presente legge.

Art. 12

(Agevolazioni tributarie)

Alla FINAOSTA SpA ed ai beneficiari dei finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano, nei limiti delle previsioni delle rispettive norme le agevolazioni tributarie e le altre agevolazioni di cui alle leggi 27 luglio 1962, n. 1228, 22 luglio 1966, n. 614, 3 dicembre 1971, n. 1102 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, loro modificazioni, ed alle norme ed integrazioni da essi richiamate.

Art. 13

(Finanziamento dei fondi per gli anni successivi al 1982)

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno alimentati, per gli anni 1983 e seguenti:

a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o a lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) e delle relative penali dovute dai mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi;

e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;

f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di enti pubblici e di privati.

Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali ed il costo dei servizi prestati dalla FINAOSTA SpA sulla base di apposita convenzione.

Art. 14

(Commissione consultiva)

Le domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge sono sottoposte al parere di un’apposita commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

a) dall’Assessore regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti o suo delegato - Presidente;

b) da due artigiani designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative della Regione;

c) da due commercianti designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative della Regione;

d) da due rappresentanti della cooperazione designati dalla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines e dalle Organizzazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute e legalmente costituite nella Regione (articolo 2 della LR 30 gennaio 1981, n. 5);

e) da un rappresentante della FINAOSTA SpA;

f) da un agente e rappresentante di commercio designato dalla LAASVARC - Libera Associazione Autonoma Sindacale Agenti Rappresentanti di Commercio Valle d’Aosta.

Art. 15

(Deliberazione dei finanziamenti)

La Giunta regionale delibera sui finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi, con conseguente autorizzazione delle operazioni di mutuo, salvo ratifica da parte della FINAOSTA SpA sulla base delle garanzie offerte.

Art. 16

(Convenzioni per la gestione dei fondi)

La Giunta regionale è autorizzata a costituire i fondi di rotazione di cui all’articolo 1 della presente legge, determinandone le modalità di versamento e di prelievo, i parametri generali, i criteri applicativi per la massima efficacia degli interventi, la misura dei tassi di interesse da applicare, nonché le modificazioni dei tassi stessi, anche in dipendenza del verificarsi di variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all’uno per cento (un punto).

Analogamente si procede ogniqualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità Economica Europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.

Nei suddetti casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del Consiglio regionale.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad approvare la stipulazione con la FINAOSTA SpA, a ciò abilitata, di apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.

Le stipulande Convenzioni dovranno prevedere l’obbligo per la FINAOSTA SpA di comunicare alla Regione tutte le operazioni effettuate sui conti correnti intestati ai Fondi mediante trasmissione alla Regione stessa delle relative lettere contabili nonché degli estratti conto mensili.

La FINAOSTA presso la quale sono costituiti i fondi di rotazione deve tenere gestioni separate, con apertura per ciascun tipo di intervento di apposito conto (gestione fondi di rotazione).

Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, dovrà essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.

Art. 17

(Controlli contabili)

L’Assessorato regionale alle Finanze, avvalendosi dei dati forniti dalla FINAOSTA SpA, provvederà al controllo amministrativo e contabile dei finanziamenti agevolati concessi a termine della presente legge.

L’Assessorato all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, provvederà al controllo tecnico delle opere, attrezzature o impianti e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari dovranno consentire ogni tipo di controllo richiesto dall’Amministrazione regionale.

In caso di comprovata irregolarità la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato competente, potrà richiedere l’immediata estinzione del mutuo.

La FINAOSTA SpA potrà, in caso di necessità, provvedere direttamente a richiedere all’autorità giudiziaria l’adozione di provvedimenti cautelari o conservativi urgenti, dandone immediata notizia all’Assessorato regionale delle Finanze.

Art. 18

(Vincoli)

Gli immobili, le opere ed i mobili che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla presente legge non possono mutare la destinazione, per la quale venne concessa la provvidenza, per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell’ammortamento.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma precedente, il mutuatario dovrà rimborsare anticipatamente e immediatamente il mutuo e versare, altresì, a titolo penale, una somma pari al 40 per cento del debito residuo.

Art. 19

(Priorità )

Le imprese artigiane e commerciali, singole o societarie, e le cooperative in cui almeno il 15 per cento degli addetti sia rappresentato da soggetti portatori di handicaps, sono ammesse con priorità rispetto ad altre imprese alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 20

(Norma finanziaria)

L’onere complessivo di lire 3.600 milioni derivanti dall’applicazione della presente legge graverà sui capitoli 35600, 36650 e 36950 di nuova istituzione nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1982.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " (allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Art. 21

(Variazione al bilancio di previsione)

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese investimento) L. 3.600.000.000

b) Variazioni in aumento:

Cap. 35600 (di nuova istituzione) Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione istituito per la cooperazione LR 30 dicembre 1982, n. 101 L. 800.000.000

Cap. 36650 (di nuova istituzione) Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per l’artigianato LR 30 dicembre 1982, n. 101 L. 1.500.000.000

Cap. 36950 (di nuova istituzione) Spese per i finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per il commercio LR 30 dicembre 1982, n. 101 L. 1.300.000.000

Totale variazioni in aumento L. 3.600.000.000

Art. 22

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.