Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 98 - Testo storico

Legge regionale n. 98 del 24 12 1982

Bollettino ufficiale 27 12 1982 n. 20

Aumento della percentuale di intervento per l’attuazione dei compiti attribuiti alla "Federachon di sport de Noutra Tera" dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53.

Art. 1

La percentuale di intervento regionale prevista dall’articolo 9, secondo comma, della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, č elevato dal 3 percento al 5 percento. L’onere derivante a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, valutato in annue lire 9.000.000, graverą sul capitolo 37200 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982, che a tal fine viene aumentato da lire 1.200.000.000 a lire 1.209.000.000.

Per l’esercizio 1982 alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 37150 del bilancio medesimo.

Per gli anni 1983 e 1984 la copertura dell’onere di lire 18.000.000 č assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 22212 (interventi promozionali per il turismo).

Art. 2

A partire dall’esercizio in corso, i contributi di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, sono concessi con delibera della Giunta regionale entro i limiti della percentuale di cui all’articolo 1 della presente legge.

Art. 3

Al bilancio preventivo della regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 37150 Spese per manifestazioni ed iniziative atte a migliorare l’offerta turistica L. 9.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37200 Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attivitą nel settore del turismo e del tempo libero L. 9.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.