Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84 - Testo storico

Legge regionale n. 84 del 02 12 1982

Bollettino ufficiale 21 12 1982 n. 17

Finanziamenti per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali.

Art. 1

(Finalità della legge)

La Regione Valle d’Aosta, in armonia con i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con

le finalità di cui alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65, provvede direttamente, nell’ambito dell’articolazione organizzativa e funzionale del servizio socio - sanitario regionale, alla realizzazione di presidi distrettuali di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21.

A tal fine, la Giunta regionale, in anticipazione alle indicazioni del piano socio - sanitario regionale, previo parere della Commissione consiliare per la sicurezza sociale, predispone per il triennio 1982 - 1984 un piano stralcio annuale di investimenti per la realizzazione di presidi distrettuali.

La realizzazione del piano stralcio di investimenti comporta in particolare la diretta assunzione degli oneri per la progettazione, l’acquisto di immobili, la costruzione - compresa l’acquisizione di aree - ovvero per la ristrutturazione o l’ampliamento di beni di proprietà della Regione medesima o di enti locali.

Sono, altresì, a carico della Regione, gli oneri per l’arredamento e le attrezzature di primo impianto dei presidi.

Ai sensi dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le opere realizzate rimangono o sono trasferite al patrimonio del Comune ove sono ubicate, con vincolo di destinazione all’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta.

Art. 2

(Programma di intervento)

Per l’attuazione delle finalità della presente legge, oltre all’utilizzazione di fondi sulla quota assegnata alla Regione sul fondo di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è autorizzata la spesa di due miliardi e cento milioni, ripartita in ragione di lire settecentomilioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984.

È fatto divieto agli enti locali di utilizzare fondi propri per la realizzazione di presidi socio sanitari distrettuali.

Art. 3

(Norme finanziarie)

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sull’istituendo capitolo 40550 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1983 e 1984.

Alla copertura degli oneri, di cui al comma precedente, si fa fronte:

- per l’anno 1982 mediante prelievo della somma di lire settecentomilioni dal Capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese

di investimento)" - allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1982;

- per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire 1.400.000.000 delle disponibilità relative al programma 2.2.3.2. " Strutture sanitarie " del bilancio pluriennale 1982- 1984 della Regione.

Art. 4

(Variazione di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di spese normali (Spese di investimento) " L. 700.000.000

Variazione in aumento

Cap. 40550 "Spese per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali". L. 700.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.