Legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28

Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali.

(B.U. del 27 dicembre 2023, n. 57)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche), e ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), disciplina e gestisce la tassa automobilistica regionale, entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.

Art. 2

(Misura delle tasse automobilistiche)

1. La tassa automobilistica si applica secondo il tariffario unico nazionale vigente, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Alla riscossione delle tasse automobilistiche non si applicano arrotondamenti.

3. La tassa di circolazione è dovuta in misura fissa per anno solare e non ne è ammesso il rimborso, fatto salvo il caso di doppio pagamento, di pagamento eccedente il dovuto o di pagamento effettuato per categoria di veicolo errata, qualora l'ammontare del rimborso superi l'importo minimo stabilito dalla normativa regionale vigente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo della tassa per le targhe prova è fissata in:

a) euro 180 per gli autoveicoli;

b) euro 30 per i motoveicoli e per i ciclomotori.

5. Per i veicoli tassati in base alla portata, aventi massa complessiva fino a sei tonnellate, la tassa automobilistica è versata in un'unica soluzione, per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio, dal 1° giugno e dal 1° ottobre.

6. Per i veicoli di cui al comma 5, il primo pagamento a seguito di immatricolazione, o successivo al termine di un regime di esenzione, è corrisposto per un periodo superiore a otto mesi e fino alla scadenza di maggio, settembre o gennaio immediatamente successiva agli otto mesi predetti.

7. Il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non esonera dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

8. Entro il 10 novembre di ogni anno la Regione può rideterminare, con propria legge, gli importi delle tasse automobilistiche, a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli stessi importi vigenti ai sensi del comma 1. Qualora la Regione non provveda entro il termine predetto, si intende prorogata la tariffa vigente.

Art. 3

(Archivio regionale delle tasse automobilistiche)

1. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche, di seguito denominato archivio, è costituito dall'elenco dei veicoli e dei rimorchi intestati a persone fisiche o giuridiche residenti in Valle d'Aosta o da esse utilizzati a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

2. Nell'archivio sono riportate, per ciascun veicolo, le informazioni inerenti:

a) ai dati tecnici dei veicoli necessari alla determinazione della tassa, quali importo, scadenza, periodo di validità, eventuali riduzioni ed esenzioni;

b) alla corretta identificazione del soggetto passivo del tributo;

c) alla corretta notificazione degli atti impositivi emanati dall'Amministrazione regionale;

d) ai versamenti eseguiti.

3. La Giunta regionale può affidare la gestione e l'aggiornamento dell'archivio a soggetti terzi, con procedure ad evidenza pubblica e modalità da definire in apposita convenzione che preveda, inoltre, la prestazione di idonee garanzie.

4. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2019, n. 157, le attività di gestione, controllo e aggiornamento dell'archivio possono essere svolte dalla Regione in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito accordo.

5. L'accordo di cui al comma 4 è adottato dalla Giunta regionale, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'accordo può riguardare:

a) la gestione dell'archivio e l'integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all'articolo 51, comma 2bis, del decreto-legge 124/2019;

b) l'assistenza ai contribuenti delle tasse automobilistiche e l'attività istruttoria relativa a istanze, richieste e altre comunicazioni degli stessi;

c) la cooperazione per il contrasto all'evasione fiscale in materia di tributi sui veicoli.

6. Il soggetto terzo incaricato può essere collegato in via telematica con l'archivio.

Art. 4

(Modalità di pagamento)

1. La riscossione della tassa automobilistica, versata in autoliquidazione dai contribuenti residenti in Valle d'Aosta, avviene tramite la piattaforma di incasso PagoPA, connessa al Nodo dei Pagamenti-SPC costituito ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, sulla quale sono abilitati i diversi prestatori di servizi di pagamento.

Art. 5

(Gestione)

1. Per le attività di gestione delle tasse automobilistiche è responsabile la struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito denominata struttura competente.

2. La Giunta regionale può affidare, in tutto o in parte, a soggetti terzi le attività inerenti alla gestione delle tasse automobilistiche, con procedure ad evidenza pubblica e modalità da definire in apposita convenzione che preveda, inoltre, la prestazione di idonee garanzie.

3. Per la gestione delle tasse automobilistiche, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 51 del decreto-legge 124/2019, la Giunta regionale può avvalersi, in tutto o in parte, di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 19/2007.

4. La Giunta regionale può affidare il servizio di assistenza ai contribuenti, per gli adempimenti connessi all'assolvimento delle tasse automobilistiche, ai soggetti, presenti sul territorio regionale, autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), abilitati alla riscossione della tassa automobilistica.

Art. 6

(Soggettività passiva e accertamento del tributo)

1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal PRA per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e per i rimanenti veicoli.

2. L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e nel rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio.

3. La struttura competente, anche tramite i soggetti incaricati della gestione dell'archivio, accerta il regolare pagamento delle tasse.

4. L'accertamento è svolto anche sulla base delle segnalazioni pervenute dagli organi istituzionalmente preposti al controllo, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. Ai fini dell'accertamento delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 1 deve essere trascritto o annotato nei pubblici registri. Le predette registrazioni hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7.

6. Quanto risulta dalle trascrizioni o annotazioni nei pubblici registri di eventi relativi a periodi d'imposta oggetto di atti impositivi divenuti definitivi produce i propri effetti per gli anni d'imposta per i quali è ancora possibile il versamento della tassa attraverso il ravvedimento operoso.

7. La perdita del possesso annotata al PRA mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà produce i suoi effetti dalla data dell'annotazione stessa e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

8. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei pubblici registri degli atti o dei fatti di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

9. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei pubblici registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del d.lgs. 285/1992.

Art. 7

(Recupero del tributo non versato)

1. Per recupero si intende la procedura amministrativa finalizzata alla riscossione della tassa non assolta, a seguito delle verifiche eseguite dalla struttura competente, direttamente o tramite terzi incaricati.

2. Ai fini del recupero, la struttura competente invia al contribuente, nei termini di legge, l'avviso di accertamento corredato dal bollettino PagoPA per il versamento di quanto dovuto. Tale avviso può essere preceduto da comunicazioni a carattere informale inviate al contribuente al fine di invitarlo a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.

3. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e può anche essere effettuato mediante diretta iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Art. 8

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni relative al pagamento delle tasse si osservano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel d.lgs. 472/1997 e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. La struttura competente non procede all'irrogazione delle previste sanzioni qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare a errori di aggiornamento degli archivi informatici o al versamento effettuato a favore di Regione non competente all'incasso.

Art. 9

(Esenzioni e agevolazioni)

1. Le esenzioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sono gestite dalla struttura competente.

2. Sono, inoltre, esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche:

a) i veicoli destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche, purché le modifiche strutturali dei veicoli stessi siano riportati sulla carta di circolazione;

b) i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi;

c) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, inclusi quelli concessi in comodato d'uso agli enti locali;

d) i veicoli di proprietà degli enti locali o da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, destinati a uso esclusivo della polizia locale, nonché i veicoli di proprietà della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, o da essa utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, destinati a uso esclusivo degli ispettori metrici nell'esercizio delle loro funzioni;

e) i veicoli non circolanti, di proprietà degli istituti scolastici ed educativi, utilizzati a fini didattici.

3. I veicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22bis, 22ter e 22quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000).

4. Ai sensi dell'articolo 82, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA o per i veicoli da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine.

5. Il beneficio di cui al comma 4 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

6. I beneficiari dell'esenzione di cui al comma 4 sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

7. I veicoli elettrici nuovi sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall'articolo 20 del d.P.R. 39/1953.

8. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 7, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

9. L'ulteriore esenzione di cui al comma 7 decade, a fare data dal giorno di emissione dell'atto impositivo, qualora l'intestatario del veicolo elettrico sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche oggetto di atti impositivi divenuti definitivi.

10. L'agevolazione di cui all'articolo 63, comma 1bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro italiano veicoli storici (RIVS), nel Registro ACI Storico e nei registri di enti e associazioni di comprovata esperienza in materia, con almeno una sede nel territorio della Regione, che abbiano, fra i propri scopi statutari, la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico.

11. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 10 gli intestatari dei veicoli iscritti nei medesimi registri devono presentare apposita istanza alla struttura competente.

Art. 10

(Rimborso tassa automobilistica)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:

a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto, in relazione allo stesso veicolo;

b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;

c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso.

2. Per i pagamenti della tassa per i quali non è scaduto il termine per il rimborso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, il contribuente che ha effettuato l'annotazione al PRA della cessazione della circolazione per rottamazione, nel periodo in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere il rimborso per il periodo nel quale non ha goduto del possesso del veicolo, purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso. In caso di pagamento tardivo, in data posteriore alla rottamazione, è dovuto solo il rateo che decorre dall'inizio dell'ultimo periodo d'imposta fino al termine del mese in cui è avvenuta la rottamazione, purché il periodo non goduto sia pari ad almeno un quadrimestre. In caso contrario, il pagamento è dovuto per l'intero periodo d'imposta.

Art. 11

(Interruzione dell'obbligo di pagamento per i soggetti autorizzati al commercio di veicoli)

1. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei soggetti che ne fanno professionalmente regolare commercio.

2. Al fine dell'interruzione di cui al comma 1, i soggetti autorizzati, o abilitati al commercio per la rivendita dei veicoli, sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati, secondo le modalità indicate dall'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22 marzo 1995, n. 85. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa versata e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

3. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati, o abilitati, al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi a noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 285/1992, da uso di terzi a uso proprio.

4. Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 2 entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del d.l. 953/1982 risultano pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5.

5. L'interruzione è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.

6. Per i veicoli acquistati per la rivendita con data del contratto di compravendita a partire dal 1° gennaio 2024 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del d.l. 953/1982.

7. L'acquisto, con le modalità di cui al comma 2, di veicoli in esenzione dal pagamento della tassa comporta il proseguimento del regime di interruzione dell'obbligo di pagamento.

Art. 12

(Radiazione d'ufficio per soggetti particolari)

1. Fatte salve le procedure previste dall'articolo 96 del d.lgs. 285/1992, al fine di migliorare la qualità delle banche dati come previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 2019, n. 157, la struttura competente può chiedere al Conservatore del PRA la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal PRA dei veicoli per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il mezzo è intestato a un soggetto defunto o certificato irreperibile da oltre dieci anni o a una società estinta o cessata, anche a seguito della chiusura della procedura concorsuale;

b) risulti omesso il pagamento della tassa automobilistica, o della tassa fissa di circolazione per i veicoli ultratrentennali, per almeno un triennio specificatamente individuato dalla struttura competente;

c) nessuna formalità sia stata annotata al PRA diversa dal fermo amministrativo annotato dall'agente della riscossione;

d) il veicolo risulti non coperto dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile (R.C. Auto) nel triennio individuato.

2. Eventuali annotazioni di procedure di fermo amministrativo di cui al comma 1, lettera c), non precludono la radiazione d'ufficio per i veicoli intestati a un soggetto defunto o irreperibile da oltre dieci anni, o intestati a una società che risulti cessata o estinta.

3. La struttura competente procede ai controlli tramite il soggetto gestore del PRA e dell'archivio e pubblica i dati personali necessari all'identificazione dei mezzi, in particolare la targa e l'intestazione al PRA, per i quali intende attivare la procedura della radiazione d'ufficio nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) nonché sul sito istituzionale della Regione. Ai soggetti interessati dalla procedura di radiazione, se individuabili, la struttura competente invia la comunicazione di avvio del procedimento della cancellazione d'ufficio.

4. I soggetti interessati possono proporre, mediante apposita istanza da presentare alla struttura competente, opposizione all'avvio del procedimento per la cancellazione d'ufficio, avvenuto mediante la pubblicazione di cui al comma 3, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR. Entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono chiedere l'interruzione della procedura di cancellazione d'ufficio con apposita domanda alla quale sono allegate le ricevute relative:

a) al pagamento delle tasse automobilistiche dovute per il triennio di cui al comma 1, lettera b); a tal fine non è ammesso il ravvedimento operoso e resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 471/1997, nella misura del 30 per cento della tassa dovuta;

b) al versamento della polizza RC Auto per l'anno in corso.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4, i soggetti interessati possono produrre la documentazione attestante uno dei seguenti requisiti:

a) il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una o più annualità riferite al triennio di cui al comma 1, lettera b);

b) la vendita del veicolo o altri eventi che ne hanno comportato la perdita del possesso.

6. Decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata opposizione, la struttura competente trasmette l'elenco dei veicoli da radiare al soggetto di cui al comma 3 ai fini della cancellazione dal PRA.

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino al periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del d.lgs. 117/2017, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024. Dalla medesima data, il titolo II della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e l'articolo 12 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), sono abrogati. Le disposizioni previste per i veicoli a basso impatto ambientale dall'articolo 62ter della l.r. 9/2008 continuano a trovare applicazione fino al termine del periodo di esenzione stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 62ter.

4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. La minore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 11, comma 6, è determinata in annui 10.000 euro, a decorrere dall'anno 2024.

2. La minore entrata di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti).

3. La minore entrata di cui al comma 1 trova copertura nei medesimi bilanci mediante la maggiore entrata, di pari importo, derivante dalla modifica in aumento del tariffario, di cui all'articolo 2, comma 4, iscritta al Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).

4. A partire dagli esercizi successivi al 2026, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale della Regione sono determinati al netto della minore entrata di cui al comma 1.

5. Le minori entrate conseguenti alle abrogazioni di cui all'articolo 13, comma 3, fanno carico allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), e trovano compensazione nelle maggiori entrate di pari importo derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, iscritte in entrambi i bilanci nei medesimi Titolo e Tipologia.

6. Le maggiori spese previste dagli articoli 3, commi 3 e 4, 5, commi 2, 3 e 4, 7, comma 2 e 10, pari, complessivamente, a euro 235.000 a decorrere dal 2024, fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti), e trovano compensazione nella riduzione di spese già iscritte negli stessi bilanci ai sensi della normativa abrogata dall'articolo 14, comma 3, per il medesimo scopo e nei medesimi Missione, Programma e Titolo.

7. A decorrere dal 2027 l'onere di cui al comma 6 troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

8. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.