Legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27

Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e altre disposizioni urgenti in materia di sanità.

(B.U. del 27 dicembre 2023, n. 57)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di assicurare, a fronte della carenza di personale sanitario, la continuità dei servizi, la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti in rapporto ai bisogni sanitari e di salute della popolazione e alle risorse disponibili, la presente legge, in armonia con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e le relative norme di attuazione, nonché in coerenza con il principio di autofinanziamento del Servizio sanitario regionale, reca, nelle more della riorganizzazione complessiva del Servizio sanitario regionale, disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee volte a valorizzare le esperienze professionali del personale di cui all'articolo 2.

2. La presente legge reca, inoltre, altre disposizioni urgenti in materia di sanità.

Art. 2

(Indennità sanitaria temporanea per il personale sanitario anche a tempo parziale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, limitatamente al triennio 2023/2025, è attribuita un'indennità sanitaria temporanea che integra il trattamento economico accessorio nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale da avviare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) al personale della dirigenza sanitaria non medica, veterinaria e delle professioni sanitarie e al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);

b) al personale della dirigenza medica, sanitaria non medica, veterinaria e delle professioni sanitarie e al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale con l'Azienda USL.

2. Dal personale di cui al comma 1, lettera a), è escluso il personale già beneficiario dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35).

Art. 3

(Piano operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa)

1. Al fine di favorire la completa attuazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa, con particolare riferimento ai ricoveri per interventi chirurgici non ancora effettuati a causa dell'arretrato determinato dall'emergenza pandemica da COVID-19, e secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), possono essere autorizzate e accreditate, nei limiti degli stanziamenti già previsti in bilancio per il finanziamento dei LEA, per l'esercizio di attività polispecialistica di chirurgia generale, per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche strutture sanitarie ospedaliere mono-specialistiche che non raggiungono la soglia minima di posti letto stabilita dal d.m. 70/2015.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riferimento agli standard di qualità che garantiscano l'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera in condizioni di sicurezza.

Art. 4

(Disposizioni in materia di collegio sindacale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

"1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, così designati:

a) uno dalla Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), che funge da presidente;

b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno dal Ministro della salute.".

2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"4. Nella prima seduta del Collegio è eletto un vice presidente, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza dalla carica.".

3. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due componenti.".

4. Il secondo periodo del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della l.r. 5/2000 sono abrogati.

Art. 5

(Misure straordinarie in favore dei soggetti erogatori dei servizi socio-sanitari privati accreditati)

1. Allo scopo di contribuire a fronteggiare i maggiori oneri determinati dall'incremento generale dei costi di funzionamento, l'Azienda USL è autorizzata, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, a riconoscere ai soggetti erogatori dei servizi socio-sanitari privati accreditati, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 39 della l.r. 5/2000, in aggiunta alle tariffe stabilite con le deliberazioni di Giunta regionale che disciplinano i singoli servizi, un ristoro, nella misura pari al 6,7 per cento della tariffa medesima, quale variazione percentuale media annua per il 2022 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) di fonte ISTAT.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Al termine di ciascun anno del triennio 2023/2025, l'Assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL, informa la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente, con apposita relazione, degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sul sistema sanitario regionale, al fine di valutarne l'efficacia e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modificazione della presente disciplina. Per l'anno 2023, la relazione di cui al precedente periodo è presentata entro il 30 giugno 2024.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 2 è determinato per il triennio 2023/2025 in annui euro 2.700.000.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spesa corrente).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per il triennio 2023/2025 con le risorse iscritte nei medesimi bilanci a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento del disegno di legge "Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale", nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere di cui all'articolo 5 è determinato per l'anno 2023 in euro 500.000 e trova copertura nell'ambito delle risorse già trasferite all'Azienda USL ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.