Legge regionale 12 novembre 1982, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 12 11 1982

Bollettino ufficiale 6 12 1982 n. 16

Modificazione della legge regionale 1° aprile 1977, n. 18, recante norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore nella regione.

Art. 1

Il secondo comma dell’articolo 2 della legge 1° aprile 1977, n. 18, è modificato nel modo seguente:

"La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti, a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per ragione di abitazione o dimora o di lavoro o servizio, nonché alle persone disabili munite del contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro 8 giugno 1979".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.