Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 - Testo vigente

Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70

Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica.

(B.U. 29 novembre 1982, n. 15).

TITOLO I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

CAPO I

ATTRIBUZIONI

Art. 1

(Omissis) (1).

ARTICOLO 2. Competenze della Regione.

In materia di igiene e sanità pubblica spettano alla Regione:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;

b) la classificazione dei comuni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

c) la formulazione di direttive, anche vincolanti, in applicazione dell'articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

d) i provvedimenti igienici previsti dall'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti più comuni;

e) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge statale e regionale e non delegate alla U.S.L..

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa nelle materie indicate dal presente articolo, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei servizi della U.S.L..

E' attribuita, altresì, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, alla competenza regionale, la nomina di commissioni, collegi e comitati disciplinati dalla presente legge.

ARTICOLO 3. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.

Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di due o più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei servizi e presidi dell'U.S.L..

L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo, è demandata ai sindaci; in caso di inadempienza entro il termine indicato nel provvedimento, provvede il presidente della Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, esercizio, ampliamento o trasformazione di:

a) case di cura e/o di riabilitazione e presidi residenziali socio-assistenziali privati;

b) istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, sia per gli aspetti concernenti le attività di esecuzione che le attività di prelievo, stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio-terapiche, siano essi gestiti da persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute;

c) (1a)

d) centri di raccolta sangue, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60;

e) servizi di trasporto infermi.

Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura ed esercizio, gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico, semprechè non rientrino per complessità di strutture o per le attrezzature ivi impiegate in uno dei tipi di cui al precedente comma e dispongano del previsto decreto di usabilità.

Spettano altresì al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti di cui agli articoli 93, 96 e 105 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo saranno disciplinate con separata legge regionale non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine, il rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) è sospeso.

Artt. 4. - 14.

(Omissis) (1b).

CAPO IBIS

DISCIPLINA PER L'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI DI CATEGORIA B (1c)

Art. 14bis

(Nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B)

1. Al rilascio dei nulla osta previsti dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), provvede con proprio provvedimento il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la stessa struttura.

2. L'istanza di rilascio, di aggiornamento o di cessazione del nulla osta, sottoscritta dal richiedente e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui all'allegato XIV dello stesso decreto legislativo.

3. Nel nulla osta sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate al paragrafo 4.3 dell'allegato XIV del d.lgs. 101/2020 e, se ne ricorrono i presupposti, quelle indicate all'articolo 54 dello stesso decreto legislativo.

Art. 14ter

(Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio)

1. Ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 101/2020, l'allontanamento dal regime autorizzatorio dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la stessa struttura.

2. Per le pratiche soggette a nulla osta, l'allontanamento dal regime autorizzatorio è autorizzato dall'autorità titolare del procedimento autorizzativo della pratica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 14quater

(Autorizzazione alla spedizione di rifiuti radioattivi)

1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti dalle pratiche soggette a nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B sono autorizzate dall'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 52 del d.lgs. 101/2020, previo parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del Comando del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

CAPO II

ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 15

(Commissione tecnica regionale per la radioprotezione) (1d)

1. La Commissione tecnica regionale per la radioprotezione è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, con funzioni di presidente;

b) un tecnico designato dalla struttura regionale competente in materia di assetto e tutela del territorio;

c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL;

d) un medico specializzato in area radiologica, designato dall'Azienda USL;

e) un tecnico designato dall'ARPA;

f) un funzionario designato dall'Ispettorato territoriale del lavoro;

g) il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

h) un tecnico esperto iscritto nell'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020 con l'abilitazione di terzo grado, con funzioni di coordinamento tecnico-scientifico, a cui è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Commissione di cui al comma 1 esprime parere anche sulle richieste di nulla osta di competenza prefettizia previsti dall'articolo 52, comma 2, del d.lgs. 101/2020.

3. Alla nomina dei componenti della Commissione di cui al comma 1, che restano in carica per cinque anni, si provvede con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

ARTICOLO 16. Commissione regionale per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Ai compiti tecnico-consultivi per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, provvede la commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60.

ARTICOLO 17. Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico. (2)

ARTICOLO 18. Commissione regionale tecnica per i gas tossici. (2a)

1. Ai compiti previsti dall'articolo 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), così come sostituito dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, provvede la commissione tecnica permanente per i gas tossici costituita presso l'assessorato regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si individua la composizione della commissione. Alla nomina dei relativi componenti si provvede con atto dirigenziale.

ARTICOLO 19. Commissione esaminatrice per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici. (2a)

1. Ai compiti previsti dall'articolo 32 del R.D. 147/1927, provvede la commissione regionale per gli aspiranti al certificato di idoneità tecnica permanente per i gas tossici costituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si individua la composizione della commissione. Alla nomina dei relativi componenti si provvede con atto dirigenziale.

Art. 20

(Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti) (3)

1. La Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che la presiede;

b) il dirigente responsabile della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

d) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

e) il dirigente della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con ruolo di referente del piano sanitario regionale di risanamento;

f) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

2. Alla Commissione possono partecipare, di intesa con le amministrazioni interessate, i dirigenti o i funzionari responsabili del Ministero della salute, del Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da micobacterium bovis, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), e del Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici (CERMAS).

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione dei programmi di profilassi e di risanamento per l'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, sentito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti di cui all'articolo 20bis;

b) valutazione dell'andamento dei programmi annuali di eradicazione;

c) predisposizione delle misure di lotta nei confronti di specifiche epizoozie;

d) ogni altra attività di consulenza e supporto tecnico ai compiti di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 20bis

(Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti) (3a)

1. E' istituito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti con il compito di formulare proposte e pareri alla Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo 20.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che ne assicura il coordinamento, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici, o suo delegato;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori.

3. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

ARTICOLO 21. Commissione sanitaria per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti.

La commissione sanitaria prevista dall'articolo 481 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall'articolo 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, opera nell'ambito della U.S.L. ed ha sede in Aosta ed, eventualmente, in altri comuni della U.S.L. previamente individuati con provvedimento della Giunta regionale - su richiesta del Comitato di gestione dell'U.S.L. - la quale determina altresì l'ambito di competenza territoriale coincidente con quello di più distretti di base.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L., ovvero per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

b) da due medici appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 12, secondo comma, del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, designati dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

Qualora, in quest'ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designato dal Comitato di gestione.

Art. 22

(3b)

ARTICOLO 23. Membri supplenti, durata in carica, sostituzioni, compensi.

In seno alle commissioni sanitarie di cui al presente capo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, devono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei titolari.

Le dimissioni di un componente devono essere indirizzate alla Giunta regionale che provvederà a sostituirlo con le stesse modalità seguite per la nomina.

Le commissioni sanitarie durano in carica per un triennio. In caso di vacanza della carica nel corso del triennio per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.

(3c).

ARTICOLO 24. Soppressione organismi collegiali.

Sono soppressi:

a) il consiglio di sanità della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo del CPS 23 dicembre 1946, n. 532;

b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'articolo 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798;

c) la commissione di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592;

d) la commissione di cui all'articolo 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

TITOLO II

MEDICINA LEGALE

CAPO I

ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

Art. 25

Le funzioni in materia di medicina legale previste dall'articolo 14, terzo comma, lettera a), e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed attribuite alla U.S.L., vengono svolte mediante il servizio di medicina legale di cui all'articolo 3, punto 3), della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 6.

L'U.S.L. stipula - sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale - convenzioni con gli enti gestori delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la realizzazione delle finalità medico-legali, in relazione al coordinamento previsto dall'articolo 57, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'articolo 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il servizio di medicina legale dell'U.S.L. assolve anche i compiti connessi alla istruttoria delle pratiche previdenziali affidati alla U.S.L., a norma delle convenzioni previste dal terzo comma del suddetto articolo 75.

ARTICOLO 26. Funzioni medico-legali.

Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico-biologico connesso a specifiche norme di legge nell'ambito dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico-legale.

Le attività medico-legali sono:

a) gli accertamenti preventivi di idoneità e non idoneità generica e/o specifica psico-fisica previsti quali obbligatori da leggi e regolamenti;

b) la disposizione e l'esecuzione degli accertamenti medico-legali per idoneità lavorativa temporanea, ai sensi degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c) l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psico-fisica e sulle assenze per infermità, per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psico-fisica e sulle assenze dal lavoro per infermità, gravidanza, parto, puerperio, malattie professionali e infortuni di lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni;

e) l'esecuzione di altri accertamenti concernenti l'invalidità temporanea e/o permanente previsti dalle leggi e regolamenti e già demandati al medico regionale, o ufficiali sanitari o medici dell'Ispettorato del Lavoro;

f) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, per causa di servizio, per riduzione della capacità di guadagno, per riduzione della capacità di lavoro generico o specifico, per cecità, sordomutismo o altre malformazioni o difetti fisici o psichici, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti di personale militare;

g) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti del personale militare o dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

h) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18;

i) il servizio necroscopico di cui agli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, che è coordinato dal responsabile del servizio medico-legale della U.S.L.;

l) l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle UUSSLL;

m) ogni altra attività prevista dalle norme vigenti.

ARTICOLO 27. Esercizio delle funzioni medico-legali.

Per l'espletamento delle relative funzioni il servizio medico-legale dell'U.S.L. si avvale, oltre che del personale medico specializzato e qualificato e del personale infermieristico e amministrativo previsto dalla relativa pianta organica, anche dell'apporto di altri servizi, presidi, uffici e strutture delle unità sanitarie locali.

L'attività del servizio medico-legale si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase di definizione diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.

Il piano socio-sanitario regionale dispone le forme ed i modi di integrazione, collegamento funzionale e coordinamento tra il servizio di medicina legale e gli altri servizi della U.S.L., allo scopo di perseguire l'utilizzazione integrativa dei dati clinici, l'economicità delle valutazioni medico-legali, la corretta utilizzazione di queste ai fini della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale del cittadino.

ARTICOLO 28. Sostituzione del medico regionale e dell'ufficiale sanitario.

Le funzioni medico-legali attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del medico regionale e degli ufficiali sanitari sono svolte dall'U.S.L., che le esercita avvalendosi dei sanitari appartenenti al servizio di medicina legale.

Il medico regionale e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio di medicina legale o, per sua delega, da altro medico del servizio.

CAPO II

ORGANISMI COLLEGIALI DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA

Artt. 29. - 37.

(Omissis) (4).

ARTICOLO 38. Collocamento obbligatorio al lavoro.

L'accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro degli interessati, secondo le leggi vigenti.

ARTICOLO 39. Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

Ai compiti previsti dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvede, nell'ambito dell'U.S.L., il collegio medico costituito in Aosta, presso l'U.S.L..

Il collegio medico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

b) da due medici dei quali uno specialista in medicina del lavoro o in disciplina affine, uno specialista in igiene o medicina legale o in altra disciplina affine, scelti fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designati dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della vigente normativa.

La segreteria del collegio è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L..

ARTICOLO 40. Compensi.

Ai componenti le commissioni di cui al presente titolo, sono corrisposti compensi secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 78.

TITOLO III

ATTIVITA' IN MATERIA FARMACEUTICA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 41. Attribuzioni.

Nel quadro delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale - fatto salvo quanto disposto in merito ai servizi dell'U.S.L. - allo sviluppo, coordinamento e controllo dell'attività farmaceutica espletata nell'ambito dell'U.S.L., provvede il servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, punto 4) della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, mediante apposita unità operativa per l'attività farmaceutica.

Tale unità operativa esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) predisposizione e realizzazione delle iniziative di documentazione e informazione scientifica sulle caratteristiche e sull'uso dei farmaci;

b) collaborazione alle iniziative di aggiornamento professionale in tema di farmaci e nella realizzazione di programmi di insegnamento in ambito farmacologico e terapeutico;

c) collaborazione alla realizzazione di particolari progetti-direttivo previsti dal piano sanitario regionale;

d) consulenza sull'uso dei farmaci agli operatori dei presidi, servizi e distretti sanitari di base dell'U.S.L.;

e) collaborazione nella stesura, aggiornamento e gestione del Prontuario Terapeutico predisposto dalla Regione ad uso interno dei presidi e servizi dell'U.S.L.;

f) predisposizione, gestione ed aggiornamento del Repertorio dell'U.S.L., indicante i reagenti ed i presidi medico-chirurgici da utilizzare nei presidi e servizi dell'U.S.L.;

g) raccolta dei dati quantitativi e qualitativi su consumo e spesa per farmaci, reagenti, presidi medico-chirurgici utilizzati dall'U.S.L.;

h) predisposizione dei piani di acquisto dei medicinali e del restante materiale sanitario nell'ambito delle indicazioni del Prontuario e del Repertorio dell'U.S.L.;

i) approvvigionamento di farmaci essenziali non reperibili in commercio, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ad uso sperimentale all'interno dei presidi ospedalieri;

l) definizione di programmi per la produzione di preparati magistrali ad uso interno;

m) espletamento di controlli di qualità e quantità sui medicinali e su altro materiale sanitario acquistato dalla U.S.L.;

n) tenuta ed aggiornamento del Prontuario terapeutico del S.S.N.;

o) ricezione delle ricette dalle farmacie;

p) revisione delle ricette per la liquidazione;

q) raccolta dei dati quantitativi su consumo e spesa per farmaci distribuiti tramite le farmacie pubbliche e private dell'U.S.L. al fine di condurre indagini di tipo epidemiologico e statistico relative a:

- indice di prescrizione secondo distretto sanitario e secondo prescrivente;

- andamento del consumo e della spesa per gruppi di farmaci e per classi terapeutiche;

- individuazioni di eventuali aree di iperconsumo;

r) collaborazione con il servizio economico-finanziario per le liquidazioni alle farmacie e le elaborazioni meccanizzate sulle ricette;

s) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

t) ispezione e controllo sulle farmacie pubbliche e private, secondo le norme vigenti;

u) attività istruttoria nella materia di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi.

ARTICOLO 42. Esercizio delle funzioni.

L'attività farmaceutica della U.S.L. deve essere diretta a realizzare un'adeguata informazione scientifica e documentazione sui farmaci, la razionalizzazione del loro impiego ed il contenimento della spesa farmaceutica.

A tal scopo, annualmente, il responsabile della unità operativa di cui al precedente articolo 41 predispone, d'intesa con l'ufficio di direzione dell'U.S.L., una relazione da sottoporre al comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario nei servizi dell'U.S.L. e sulla quantificazione della spesa con conseguenti proposte per la sua eventuale riduzione.

ARTICOLO 43. Apertura ed esercizio delle farmacie.

Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la istituzione di dispensari farmaceutici. Spetta al comitato di gestione dell'U.S.L., nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, adottare i provvedimenti esecutivi in base alle decisioni della Giunta in tema di:

a) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica;

b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie;

c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

f) (4a)

g) regolazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, sino ad un massimo di trenta giorni, come da legge regionale in materia;

h) ogni altra funzione relativa al servizio farmaceutico, non riservata alla competenza dello Stato o della Regione.

Il Comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile dell'unità operativa di cui al precedente articolo 41, da un funzionario amministrativo dell'Unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui almeno uno farmacista rurale, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della Regione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

E' soppressa la commissione di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1968, n. 475. Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati al precedente terzo comma del presente articolo.

ARTICOLO 44. Vigilanza sulle farmacie.

Fatte salve le competenze della commissione di cui all'articolo 15 del D.P.R. 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall'unità operativa di cui al precedente articolo 41, intendendosi sostituito al medico regionale il responsabile dell'unità stessa.

In relazione all'articolo 127 del testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione e costituita:

a) dal responsabile dell'unità operativa di cui al precedente articolo 41;

b) da un medico dipendente dell'U.S.L. designato dalla Giunta regionale;

c) da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della Regione.

Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'U.S.L..

La predetta commissione può anche compiere ispezioni straordinarie.

Copia del verbale della ispezione è inviata al comitato di gestione dell'U.S.L. e all'assessorato della sanità ed assistenza sociale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

La commissione che procede alla ispezione, ove nel corso di essa ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo ogni opportuna disposizione al responsabile della farmacia e si assicura della loro esecuzione. I provvedimenti amministrativi adottati in via d'urgenza devono essere segnalati senza ritardo al Presidente del Comitato di gestione ed all'Ufficio di direzione dell'U.S.L..

ARTICOLO 45. Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice.

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta regionale.

(5).

(6).

La Giunta regionale nomina la commissione indicata nel secondo comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione stessa in quanto dovuti.

L'elenco dei vincitori è trasmesso al presidente dell'U.S.L. per i provvedimenti di competenza.

CAPO II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

ARTICOLO 46. Approvvigionamento dei farmaci.

L'U.S.L. provvede all'approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri presidi e servizi secondo criteri di efficacia, qualità ed economicità per il consumo interno.

A tal fine l'approvvigionamento è effettuato sulla base di un elenco-tipo adottato dalla Giunta regionale, derivato dal prontuario terapeutico nazionale, su proposta di una apposita commissione tecnica locale coordinata dall'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e formata da esperti e da sanitari operanti nell'ambito dei servizi della U.S.L..

Tale commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima.

La distribuzione dei medicinali nei presidi ospedalieri è, di norma, personalizzata. Nel regolamento di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, è disciplinata specificamente, in conformità alle presenti norme, l'attività farmaceutica espletata nell'ambito dei presidi ospedalieri.

ARTICOLO 47. Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario.

Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare alla U.S.L. sono disciplinati dalla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61.

Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla vigente normativa.

L'U.S.L. può acquistare direttamente dalle imprese o dai depositi o magazzini all'ingrosso i medicinali ed il restante materiale sanitario, indicati nell'elenco di cui al precedente articolo 46 e nel Repertorio dei reagenti e dei presidi medico-chirurgici dell'U.S.L., da destinare al consumo interno dei propri presidi e servizi, nonché alle farmacie ubicate nel proprio territorio di cui sono titolari gli enti pubblici.

L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile dell'unità operativa di cui al precedente articolo 41.

ARTICOLO 48. Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza.

In caso di comprovata necessità e urgenza, l'U.S.L. può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

Nei casi previsti dal comma precedente, spetta al dirigente del presidio interessato effettuare l'acquisto, previa autorizzazione del coordinatore del distretto sanitario in cui il presidio è ubicato.

ARTICOLO 49. Acquisto da parte dell'U.S.L. di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche.

L'U.S.L., nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.

ARTICOLO 50. Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'U.S.L..

L'U.S.L. può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

ARTICOLO 51. Disciplina per la consegna di materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche e private.

L'U.S.L. può autorizzare il rilascio di buoni di prelevamento presso i propri ospedali o presidi ambulatoriali soltanto di materiale sanitario non ammesso alla prescrizione ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o di accordi applicativi alla convenzione stipulati fra l'Amministrazione regionale e l'Associazione titolari di farmacie della Valle d'Aosta, in favore di assistiti che ne facciano documentata richiesta convalidata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale, purché affetti da malattie a lungo decorso o da lesioni comportanti invalidità per qualunque causa.

In ogni altro caso è fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi della Unità sanitaria locale di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario.

ARTICOLO 52. Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'U.S.L..

La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatto al dirigente della farmacia ospedaliera, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della sanità.

La richiesta è inviata alle ditte dalla unità operativa di cui al precedente articolo 41.

La terza sezione del buono acquisto di cui all'articolo 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile dell'unità operativa suddetta, che provvede a comunicare trimestralmente all'assessorato della sanità ed assistenza sociale la qualità e quantità dei relativi acquisti.

TITOLO IV

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

ARTICOLO 53. Finalità.

Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle attività del servizio socio-sanitario regionale, oltrechè in attuazione dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito ed opera nell'ambito dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, l'osservatorio epidemiologico regionale.

ARTICOLO 54. Compiti.

L'osservatorio epidemiologico costituisce, in particolare, supporto tecnico-scientifico al fine di:

- valutare lo stato di salute della popolazione in relazione al tempo, allo spazio ed alle caratteristiche individuali dei gruppi;

- individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

- valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili;

- valutare l'efficacia degli interventi e i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

- valutare il modello organizzativo del servizio socio-sanitario regionale;

- predisporre una relazione annuale sullo stato sanitario della Regione;

- predisporre la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- favorire e promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale;

- favorire, fra tutti gli operatori del servizio socio-sanitario regionale, con particolare riguardo a quelli operanti nei distretti sanitari di base, la diffusione della conoscenza dei principi fondamentali dell'approccio epidemiologico.

ARTICOLO 55. Organizzazione.

L'osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti mediante i servizi e gli uffici dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale e si avvale della collaborazione dei servizi e delle strutture dell'U.S.L..

L'osservatorio epidemiologico può altresì avvalersi delle strutture dell'università, nel quadro delle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, mediante apposite convenzioni.

Le istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale, sono tenute a fornire all'osservatorio epidemiologico le informazioni di carattere sanitario e sociale, dallo stesso richieste per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

La individuazione, la raccolta, la classificazione, la memorizzazione, la diffusione delle informazioni statistiche attinenti ai compiti dell'osservatorio epidemiologico sono svolte nel quadro dei programmi e delle attività del sistema informativo socio-sanitario di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21.

TITOLO V

NORME FINALI E FINANZIARIE

ARTICOLO 56. Norme abrogate.

Le norme della presente legge abrogano, qualora contrastante, ogni disposizione contenuta in precedenti normative regionali.

Art. 57

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 46, determinato in complessivi annui euro 3.100 a decorrere dall'anno 2023, fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere di cui al comma 1 è rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). (7)

Art. 58

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico regionale e dagli uffici di igiene comunali e consortili, sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso l'unità sanitaria locale, indicata con l'abbreviazione U.S.L., a norma della presente legge ed in armonia con i principi e le previsioni delle leggi regionali 22 gennaio 1980, n. 2 e 21 aprile 1981, n. 21, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.".

(1a) Lettera abrogata dall'art. 78 della L.R. 13 marzo 2008, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma quarto, dell'articolo 3 recitava:

"c) stabilimenti termali, pubblici e privati, e di produzione di acque minerali naturali e artificiali;".

(1b) Articoli abrogati dall'art. 41 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

Nella formulazione originaria, gli articoli da 4 a 14 recitavano:

"Art. 4

Competenze dell'U.S.L..

Le funzioni di competenza della U.S.L. riguardano in particolare:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive e relativi accertamenti e certificazioni;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

4) il controllo di bevande ed alimenti per l'alimentazione umana, compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come:

a) controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, compreso il parere di idoneità ai fini della autorizzazione sanitaria ex articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

b) controllo diretto degli alimenti e delle bevande, compresi gli imballaggi;

5) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici;

6) la prevenzione nelle collettività ed il controllo della salubrità degli ambienti di vita;

7) i controlli e le iniziative per la salubrità dell'acque, aria, suolo e abitato, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per l'esercizio delle funzioni e competenze residuali statali;

8) la formulazione di pareri e proposte: per progetti di bonifica, quali impianti di depurazione, reflui di qualsiasi origine; su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative, relativamente ai reflui biologici, chimici e fisici;

9) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

10) i compiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 19;

11) la predisposizione di mappe di rischio, anche in collaborazione con gli altri servizi competenti; 12) il controllo e la sorveglianza sui gas tossici, sulle radiazioni ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, secondo disposizioni legislative;

13) la vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliari e delle arti ausiliarie, compresa la pubblicità sanitaria;

14) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti, della compatibilità con le esigenze igienico-sanitarie dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici;

15) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

16) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali ed artificiali;

17) l'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi, secondo le vigenti disposizioni di legge;

18) gli accertamenti di polizia mortuaria.

Il piano socio-sanitario regionale prevede le modalità di svolgimento delle attività di guardia igienica permanente e di pronta reperibilità al fine di garantire la vigilanza igienica continua sull'ambiente e la pronta risposta a chiamate di utenti per segnalazioni di inconvenienti igienici e per interventi di profilassi.

Art. 5

Attribuzioni del Sindaco.

Il sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei servizi della U.S.L. ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 - i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi, prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati all'Ufficiale sanitario, e che non rientrino nella competenza della Regione o dell'U.S.L..

Ai sensi del precedente comma, spetta al Sindaco, in particolare:

1) l'emissione di provvedimenti ingiunzionali di cui all'articolo 151 del testo unico leggi comunali e provinciali;

2) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'articolo 153 del testo unico leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

3) l'emissione di ordinanze di ricovero degli affetti da malattie infettive, ai sensi dell'articolo 280 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

5) il rilascio di concessioni alle opere di edilizia, previo esame igienistico dei relativi progetti di costruzione e ristrutturazione;

6) il rilascio ed adozione di ogni altro provvedimento in materia di edilizia, previo accertamento dei requisiti per l'abitabilità ed usabilità degli edifici e/o dell'idoneità igienica degli alloggi;

7) il rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

8) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 44, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

9) il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo, nei limiti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

10) l'emissione di provvedimenti di propria competenza ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

11) l'emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza e della vigente legislazione.

12) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;

13) il rilascio di autorizzazioni per trasporto di salme da comune a comune;

14) l'adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

15) la vidimazione dei registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui agli articoli 60 e 64 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Il sindaco trasmette i provvedimenti adottati al responsabile del competente servizio dell'U.S.L. ai fini dell'esecuzione degli stessi.

Art. 6

Organizzazione delle attività.

Le funzioni indicate al precedente articolo 4 vengono esercitate dall'U.S.L. attraverso il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsto dall'articolo 3, punto 1) della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al servizio di igiene

ed assistenza veterinaria.

Tale servizio opera in coincidenza con l'ambito territoriale dell'U.S.L. ed a livello di ciascun distretto sanitario di base, con eventualità organizzative interdistrettuali determinate dal piano sanitario regionale, ed è composto da medici possibilmente igienisti, operanti preferibilmente a tempo pieno, laureati non medici, operatori con funzioni di vigilanza ed ispezione ed altro personale inquadrato nei ruoli nominativi dell'U.S.L., che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alle proprie specifiche attribuzioni.

Il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolge compiti di indirizzo unitario, coordinamento e gestione di tutte le attività a salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro. Esso agisce direttamente sia a supporto ed integrazione del personale operante nei distretti sanitari di base, sia su previsioni attuative di specifici programmi di intervento.

In particolare, a livello di distretto sanitario di base, il servizio cura - tramite l'organizzazione distrettuale - lo svolgimento delle attività di primo livello e di pronto intervento e, comunque, almeno i seguenti interventi:

a) la vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati alla ospitalità;

b) i rilievi microclimatici negli ambienti di vita;

c) i sopralluoghi igienici nelle abitazioni e nei locali privati destinati all'esercizio di attività di diagnosi e terapia;

d) i sopralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, in ambiente libero;

e) la vigilanza sugli esercizi di generi alimentari, i prelievi di campioni, le prime analisi elementari, il controllo dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi stessi;

f) i compiti di cui ai punti 2) e 6) dell'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 19;

g) gli accertamenti necroscopici;

h) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;

i) le prime attività di prevenzione della patologia umana, con particolare riguardo alle comunità;

l) gli accertamenti e le certificazioni correnti, ivi comprese le attività medico-legali espletabili dal medico e dal pediatra di base;

m) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali del distretto.

La determinazione delle unità operative in cui si articola il servizio e dei relativi compiti, nonché la consistenza numerica del personale dello stesso sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 7

Laboratorio di sanità pubblica.

Il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve disporre delle strumentazioni fisse e mobili per l'esecuzione di accertamenti strumentali di primo livello e per la raccolta di campioni.

Per l'esecuzione di indagini di laboratorio nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, il servizio si avvale del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L. costituito mediante il riordino del laboratorio regionale di igiene e profilassi nelle seguenti sezioni di lavoro:

- fisico-ambientale;

- chimico-ambientale;

- microbiologica-virologica e sierologica;

- impiantistico-antinfortunistica.

Il laboratorio di sanità pubblica costituisce struttura di supporto tecnico-specialistico dei servizi dell'U.S.L. nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno. Le sezioni hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti loro assegnati.

La direzione delle sezioni è attribuita ai responsabili delle unità operative in cui si articola il servizio di cui al primo comma, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, numero 761 e sulla base dei compiti attribuiti a ciascuna unità operativa, nonché dei requisiti di professionalità necessari per il loro esercizio.

Il responsabile del servizio di cui al primo comma sovraintende alle attività del laboratorio di sanità pubblica e disciplina, d'intesa con i responsabili delle sezioni, l'impiego del personale e della struttura secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale e le direttive impartite dal comitato di gestione.

I compiti di funzionamento e la dotazione organica del personale di cui deve avvalersi il laboratorio di sanità pubblica sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 8

Analisi cliniche.

La sezione microbiologica-virologica e sierologica di cui al precedente articolo svolge indagini su materiale proveniente dal corpo umano e non, dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.

Tale sezione si articola in due nuclei di lavoro ubicati nell'ambito del laboratorio di sanità pubblica di cui al precedente articolo e nell'ambito del laboratorio di analisi del presidio ospedaliero.

Tale sezione opera in modo integrato con l'unità operativa di laboratorio di analisi del presidio ospedaliero - della quale costituisce supporto specifico per lo svolgimento di indagini nel settore della microbiologia-sierologia e virologia - e collabora con le unità operative trasfusionale-immunoematologica e di anatomia-istologia patologica del suddetto presidio.

Le unità operative di cui al precedente comma, ivi compreso il nucleo di cui al secondo comma operante nel presidio ospedaliero, costituiscono la struttura di laboratorio di analisi cliniche dell'U.S.L. per l'espletamento, ai fini diagnostici, preventivi ed epidemiologici, di prelievi ed eventuali somministrazioni funzionali, nonché di indagini su materiali provenienti dal corpo umano dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.

Tali unità operative hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti loro assegnati ed i rispettivi responsabili, pur in posizione apicale, rispondono della propria attività al responsabile del servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra-ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base.

I compiti, l'organizzazione e la dotazione organica della struttura di cui al presente articolo, sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale, tenuto conto delle norme e delle indicazioni dello schema di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 25, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei responsabili di unità operativa in cui si articola il servizio stesso, che sia medico ed abbia maggior anzianità di servizio. Il responsabile del servizio può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale, dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

La funzione ispettiva e di controllo è organizzata a livello di U.S.L..

Nell'ambito delle attività predette, spetta all'ufficio di direzione fissare idonee modalità di coordinamento con gli altri servizi dell'U.S.L., i quali, comunque, sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di vigilanza igienico-sanitaria.

Nell'ambito dell'attività istruttoria nelle materie di cui al precedente articolo 4, le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del servizio di cui al primo comma al quale spetta altresì l'adozione dei provvedimenti già di competenza del medico regionale e dell'ufficiale sanitario.

Di tali provvedimenti deve essere fatta immediata comunicazione al Presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. ed all'ufficio di direzione.

Le persone che esercitano attività ispettiva e di controllo, individuate periodicamente con decreto del Presidente della Giunta regionale - su indicazione dell'U.S.L. - nel rispetto delle attribuzioni previste ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, svolgono funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria e godono dell'autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza alle attività di vigilanza.

A tal fine detti operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal Presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. Tali operatori, fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio, non possono rilasciare dichiarazioni o informazioni di alcun tipo e con qualsiasi mezzo, relative all'attività svolta, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di direzione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Tale divieto è altresì esteso a tutto il personale dei servizi dell'U.S.L. che, in rapporto alle specifiche attribuzioni, operi su dati od elementi conoscitivi raccolti nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.

Il personale di cui al presente articolo che opera anche a livello di distretto di base e che abbia la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria adotta i primi provvedimenti urgenti in materia igienico-sanitaria, compreso il sequestro di sostanze destinate all'alimentazione ed al consumo che risultano pregiudiziali alla salute umana. Di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione al responsabile del servizio di cui al primo comma ed all'ufficio di direzione.

Art. 10

Regolamento di igiene dell'U.S.L..

L'assemblea generale dell'U.S.L. approva, su proposta del comitato di gestione dell'U.S.L., il regolamento di igiene per il territorio di propria competenza e le eventuali modifiche ed aggiornamenti in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

La deliberazione di approvazione è soggetta all'omologazione della Giunta regionale.

Copia del regolamento approvato deve essere trasmesso a tutti i comuni compresi nell'U.S.L..

Art. 11

Attività nell'interesse dei privati.

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai servizi dell'U.S.L. a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione, tenendo conto della legislazione vigente e degli accordi nazionali di lavoro.

Le tariffe sono soggette a revisione periodica.

Art. 12

Soppressione servizi ed uffici medico regionale ed uffici sanitari.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e gli uffici del medico regionale e degli ufficiali sanitari comunali o consortili sono soppressi; il relativo personale è trasferito al servizio sanitario regionale e iscritto nei ruoli nominativi regionali, in applicazione delle norme di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 59 ed in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Al medico regionale ed all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, altro medico del predetto servizio, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al primo comma si riferiscono anche ai servizi delle ostetriche condotte.

Il personale sanitario condotto che non intende essere trasferito ed iscritto nei ruoli nominativi suddetti, deve comunicarlo mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed al comune o consorzio di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica Italiana, concernente l'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tale comunicazione, decorsi 180 giorni dalla data di trasmissione, costituisce atto di dimissione dal servizio.

I diritti e gli obblighi inerenti gli immobili sede dei servizi ed uffici di cui al presente articolo, nonché i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alla U.S.L. fatta eccezione per i locali e gli arredamenti dell'Ufficio del medico regionale, che continueranno ad essere destinati alle esigenze funzionali dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Le disposizioni di cui al comma precedente si riferiscono anche ai servizi ed uffici veterinari.

Art. 13

Funzioni già di competenza del consorzio antitubercolare.

Le funzioni già espletate dal consorzio antitubercolare sono svolte dai servizi dell'U.S.L., secondo l'organizzazione prevista dalla legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 e le indicazioni e previsioni del piano sanitario regionale.

Il relativo personale è trasferito al servizio sanitario nazionale ed iscritto nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 14

Funzioni sanzionatorie.

Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono esercitate dalla U.S.L..".

(1c) Capo aggiunto dal comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

(1d) Articolo sostituito dal comma 2 dell'articolo 21 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

L'articolo 15 era già stato sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 settembre 2001, n. 18, nel modo seguente:

"ARTICOLO 15 Disciplina per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B (1d)

1. Al rilascio dei nulla osta previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene pubblica, con proprio provvedimento, previo parere della Commissione tecnica regionale costituita presso la stessa struttura.

2. La Commissione tecnica regionale di cui al comma 1, che esprime parere anche sulle richieste di nulla osta di competenza prefettizia previsti dall'articolo 29 del d.lgs. 230/1995, è composta dai sottoelencati soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene pubblica, con funzioni di presidente;

b) un ingegnere della struttura regionale competente in materia di assetto e tutela del territorio;

c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

d) un medico specializzato in radiologia, designato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;

e) il responsabile della Sezione radiazioni e rumore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

f) un funzionario designato dalla Direzione regionale del lavoro;

g) il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995, le modalità di presentazione delle richieste dei nulla osta, le modalità ed i tempi per l'istruttoria ed il rilascio, nonché le modalità di presentazione delle richieste per l'eventuale riesame delle richieste respinte e le modalità ed i tempi per il riesame.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

"Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti.

Ai compiti previsti dall'articolo 90 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, provvede la commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti costituita presso l'assessorato regionale della Sanità ed assistenza sociale.

La commissione predetta è organo consultivo della Regione e dell'U.S.L. in materia di rischi da radiazioni ionizzanti.

La stessa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima ed è composta:

a) dall'Assessore alla sanità ed assistenza sociale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;

c) da un medico dipendente dell'U.S.L. specialista in radiologia;

d) di un esperto qualificato iscritto nell'elenco di cui al n. 3 dell'articolo 90 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

e) da un medico specialista in medicina legale o del lavoro, esperto in sorveglianza medica per la protezione sanitaria della popolazione.

La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1993, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 17 recitava:

"Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, ha sede presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Il Presidente della Giunta può delegare di volta in volta l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale a presiedere il Comitato.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima con le seguenti variazioni:

a) il medico regionale e l'ufficiale sanitario del Comune di Aosta sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, della alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;

b) i direttori del laboratorio di igiene e profilassi sono rispettivamente sostituiti dai responsabili della sezione microbiologica-virologica e sierologica e della sezione chimico-ambientale del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L. di cui al precedente articolo 7;

c) il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in medicina legale, dipendente dall'U.S.L.;

d) il direttore della sezione della associazione nazionale controllo combustione (A.N.C.C.) è sostituito, a decorrere dal 1' luglio 1982, dal responsabile della sezione impiantistico-infortunistica del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L., di cui al precedente articolo 7.

La segreteria del comitato è affidata ad un dipendente dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.".

(2a) Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 18 recitava:

"Commissione regionale tecnica per i gas tossici.

Ai compiti previsti dall'articolo 24 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall'articolo 39 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, provvede la commissione tecnica permanente per i gas tossici, costituita presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è comporto da:

a) l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;

c) l'ingegnere capo del genio civile, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

d) il responsabile della sezione chimico-ambientale del laboratorio di sanità pubblica di cui al precedente articolo 7;

Fanno parte, altresì, quali membri di diritto, il questore di Aosta od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato.

La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente dell'assessorato regionale della Sanità ed assistenza sociale.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2012, n. 29.

L'articolo 20 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° dicembre 1997, n. 39:

"(Commissione sanitaria regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi)

1. La commissione regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 (Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), come modificato dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e 31 marzo 1976, n. 124, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:

a) dal dirigente del Servizio veterinario regionale, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente del Servizio della sanità animale del Dipartimento di prevenzione dell'USL;

c) dal dirigente della Sezione zooprofilattica regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di regolamenti comunitari e di sviluppo zootecnico;

e) da un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura;

f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi camerali e di contingentamento;

g) da tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori.

2. La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente di ruolo dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, di livello non inferiore al settimo.

3. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione di programmi di risanamento e di profilassi, nei limiti fissati dai regolamenti concernenti i piani nazionali per la eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

b) verifica dei risultati relativi al programma annuale;

c) predisposizione di provvedimenti urgenti ed eccezionali per particolari condizioni sanitarie di allevamenti che richiedano interventi atti a ripristinare e/o favorire la normale attività zootecnica;

d) ogni altro parere o proposta richiesti dalla Giunta regionale."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 20 recitava:

"Commissione sanitaria regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi.

La commissione regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi di cui all'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, opera nell'ambito dell'U.S.L. ed ha sede in Aosta.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'U.S.L., in funzione di presidente;

b) da un veterinario, esperto zootecnico, appartenente al predetto servizio;

c) dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste;

d) da un funzionario dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;

e) dal dirigente dell'assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti;

f) da tre rappresentanti designati dalle Associazioni regionali allevatori.

La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designato dal comitato di gestione.".

(3a) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

(3b) Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 22 recitava:

"ARTICOLO 22. Commissione sanitaria per l'ampliamento dei cimiteri.

La commissione di cui all'articolo 53 del D.P.R. 21 ottobre 1977, n. 803, opera nell'ambito dell'U.S.L. ed ha sede in Aosta. Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e la sua composizione è così modificata:

a) il medico igienista dei ruoli regionali è sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio;

b) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto servizio, designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L..".

(3c) Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma quarto dell'articolo 23 recitava:

"Ai componenti le commissioni sanitarie di cui al presente capo, vengono corrisposti compensi secondo quanto previsto al successivo articolo 40.".

(4) Articoli abrogati dall'art. 8 della L.R. 7 luglio 1995, n. 22.

Nella formulazione originaria, gli articoli da 29 a 37 recitavano:

"Art. 29

Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile.

Ai compiti previsti dall'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, provvede, nell'ambito dell'U.S.L., la commissione sanitaria costituita in Aosta presso la U.S.L..

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in medicina del lavoro o disciplina affine, scelto fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designato dal Comitato di gestione.

Art. 30

Commissione di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive.

Ai compiti previsti dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, provvede, nell'ambito della U.S.L., la commissione sanitaria costituita in Aosta presso la U.S.L..

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in oculistica, scelto fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designato dal Comitato di gestione.

Art. 31

Commissione di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo.

Ai compiti previsti dall'articolo 3 della legge 27 maggio 1970, n. 382 provvede, nell'ambito della U.S.L., la commissione sanitaria costituita in Aosta presso l'U.S.L..

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in otorinolaringoiatria, iscritto nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dal comitato di gestione dell'U.S.L..

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L., designato dal Comitato di gestione.

Art. 32

Funzionamento delle commissioni di prima istanza.

Le domande di accertamento degli stati di invalidità di cui ai precedenti articoli 29, 30, 31, devono essere presentate, su apposito modulo, dagli interessati alla competente commissione di prima istanza dell'U.S.L., corredate da un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante, nonché dai prescritti certificati anagrafici.

Le commissioni devono pronunciarsi sulle domande presentate entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

Le commissioni, previa verifica che la causa invalidante - di origine fisica, psichica o sensoriale - rientra nella propria sfera di competenza, accerta l'esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado di minorazione, facendo riferimento alle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica.

Le commissioni svolgono altresì attività di consulenza e di orientamento ai competenti servizi dell'U.S.L. e all'interessato al fine di tutelare la salute ed il recupero funzionale e sociale.

In relazione al flusso delle domande ed al fine di facilitare l'accesso della utenza, la Giunta regionale - su richiesta del Comitato di gestione dell'U.S.L. - può nominare più commissioni, stabilendone altresì l'ambito di competenza territoriale coincidente con uno o più distretti di base, ovvero autorizzare la commissione stessa ad effettuare sedute in individuate sedi decentrate.

Entro quindici giorni dalla data della decisione, il segretario della commissione deve comunicare all'interessato l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e, qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla vigente legislazione, all'assessorato alla sanità ed assistenza sociale, per i conseguenti adempimenti amministrativi.

La richiesta di nuovo accertamento è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione sanitaria.

I compiti amministrativi connessi agli accertamenti medico-legali espletati dalle commissioni saranno trasferiti all'U.S.L. con provvedimento del presidente della Giunta regionale - su conforme deliberazione della medesima - da adottarsi entro il 31 dicembre 1983.

Nelle more del trasferimento i suddetti compiti saranno esercitati dall'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale presso il quale, in relazione alle domande presentate ed agli accertamenti da espletare, sarà comandato, ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L..

Art. 33

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile.

Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della commissione sanitaria dell'U.S.L. di cui al precedente articolo 28 ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile costituita presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:

a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene;

c) da altro medico specialista in neurologia e/o in psichiatria o in discipline equipollenti.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Art. 34

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni visive.

Contro il giudizio della commissione sanitaria dell'U.S.L. di cui al precedente articolo 29 ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni visive, costituita presso l'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composta:

a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o da altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in oculistica, di livello apicale;

c) da un medico specialista in oculistica.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza sociale.

Art. 35

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo.

Contro il giudizio della commissione sanitaria dell'U.S.L. di cui al precedente articolo 30 ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo, costituita presso l'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale - su conforme deliberazione della medesima - ed è composta:

a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o da altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene;

c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia o in disciplina affine.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 36

Funzionamento delle commissioni sanitarie regionali.

I componenti delle commissioni sanitarie regionali di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34, non possono essere componenti di commissioni di prima istanza.

La commissione si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi; la decisione è atto definitivo.

Entro quindici giorni dalla data di decisione, il segretario deve comunicare all'interessato ed alla competente commissione di prima istanza l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi in cui l'invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale provvede ai conseguenti compiti amministrativi.

Per l'esercizio della propria attività, le commissioni possono avvalersi dei verbali e di ogni altra documentazione acquisita dalle commissioni di prima istanza. A tale scopo la Giunta regionale può stabilire che le commissioni operino in coincidenza con la sede delle commissioni di prima istanza.

Art. 37

Norme comuni per le commissioni sanitarie regionali e dell'U.S.L..

Per ciascun membro effettivo delle commissioni di cui al presente titolo, nonché per i segretari, deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente che partecipi alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della normativa nazionale vigente.

Le dimissioni di un componente devono essere indirizzate alla Giunta regionale, che provvederà a sostituirlo con le stesse modalità seguite per la nomina.

Le commissioni durano in carica per un triennio.

In caso di vacanza della carica nel corso del triennio, per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.

Fino alla nomina delle nuove commissioni, che deve comunque essere deliberata entro centoventi giorni dalla data di scadenza, restano in carica le precedenti commissioni.

Ciascuna decisione delle commissioni è espressa a maggioranza di voti, con la presenza di tutti i componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le commissioni, ove lo ritengano necessario, a causa della gravità della minorazione, possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato, delegando all'uopo due componenti. La relativa decisione è comunque adottata in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

Le commissioni, al fine di un migliore apprezzamento diagnostico, di una più esatta valutazione della minorazione e di un corretto recupero funzionale e sociale dell'interessato, possono avvalersi dei competenti servizi dell'U.S.L..

Le commissioni di prima istanza sono tenute a trasmettere all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale i dati sulla attività svolta e sul numero delle domande in attesa di esame.".

(4a) Lettera abrogata dall'art.5 della L.R. 28 febbraio 2008, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma primo, dell'articolo 43 recitava.

"f) erogazioni dell'indennità di disagiato servizio ai farmacisti rurali, dell'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato della gestione del dispensario farmaceutico e del contributo spettante al comune gestore della farmacia rurale;".

(5) Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

La commissione giudicatrice di cui al comma secondo dell'articolo 45 è stata integrata dall'art. Unico della L.R. 15 luglio 1985, n. 44 con "un docente di lingua francese in servizio di ruolo nelle scuole della Regione.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma secondo dell'articolo 45 recitava:

"La commissione giudicatrice è presieduta dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o suo delegato, ed è composta:

- da un professore di ruolo, ordinario o associato, titolare di insegnamento in disciplina farmaceutica;

- da due farmacisti esercenti in farmacie, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti esercenti, proposte dall'ordine dei farmacisti;

- da un farmacista dei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dalla Giunta regionale.".

(6) Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma terzo dell'articolo 45 recitava:

"Esercita le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.".

(7) Articolo sostituito dal comma 3 dell'articolo 21 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

Nella formulazione originaria, l'articolo 57 recitava:

"ARTICOLO 57. Norme finanziarie.

La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte in attuazione della presente legge con la quota annua del fondo sanitario nazionale assegnata ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con eventuali fondi integrativi annualmente messi a disposizione della Regione con la procedura di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.".