Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 - Testo vigente

Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69

Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(B.U. 29 novembre 1982, n. 15).

Art. 1

(1)

Art. 2

(2)

Art. 3

(3)

Art. 4

(4)

Art. 5

(5)

Art. 6

(6)

Artt. 7,8,9 (7)

Art. 9 bis

(8)

Art. 10

(9)

Art. 10bis

(10)

Il Presidente del Consiglio, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, è autorizzato a stipulare accordi con le società autostradali allo scopo di dotare ciascun Consigliere di documenti di libero transito sulle autostrade.

Art. 11

L'onere annuo, a decorrere dal 1983, derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 300.000.000 per l'esercizio 1983 e in Lire 302.000.000 per l'esercizio 1984, graverà sui capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti ai capitoli 20000, 20250 e 20300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata dal normale incremento delle quote di ripartizione del gettito di tributi erariali.

A decorrere dall'esercizio 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge approvativa dei relativi bilanci.

Art. 12

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982/1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento

Titolo I

Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.

Categoria seconda - Compartecipazione di tributi erariali.

anno 1983 L. 300.000.000

anno 1984 L. 302.000.000

Totale in aumento L. 602.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento

1.1. - Organi della Regione

1.1.1. - Consiglio regionale

anno 1983 L. 297.000.000

anno 1984 L. 298.000.000

Totale L. 595.000.000

1.1.2. - Giunta regionale e suo Presidente anno 1983 L. 3.000.000

anno 1984 L. 4.000.000

Totale L. 7.000.000

Totale in aumento L. 602.000.000

___________

NOTE

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

Nella formulazione originaria, l'articolo 1 così recitava:

"A decorrere dal 1° gennaio 1983 le norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, nonché le norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali sono disciplinate dalla presente legge.

Con decorrenza 1° gennaio 1983 è abrogata la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 56.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

L'art. 2 era stato sostituito dai seguenti dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 1985, n. 6, poi abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera b), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33:

"Art. 2

L'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

" Articolo 2

L'indennità spettante ai consiglieri regionali è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti i Capi Gruppo, entro il limite massimo del 47,5 percento della corrispondente indennità spettante ai membri del Parlamento. A decorrere dal primo gennaio 1986 il predetto limite è elevato al 55 percento.

Al Consigliere che cessi dal mandato per qualsiasi causa o che non sia rieletto, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda dell'indennità di cui al precedente comma per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, di mandato, fino ad un massimo di anni dieci anche non continuativi.

Art. 2 bis

Al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale è attribuita una indennità di carica corrispondente al complessivo trattamento economico percepito dai Sottosegretari di Stato.

Agli Assessori regionali è attribuita una indennità di carica pari al 70 percento di quella di cui al primo comma.

Ai Vice Presidenti del Consiglio è attribuita una indennità di carica pari al 30 percento di quella di cui al primo comma.

Ai Consiglieri segretari ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti è attribuita un'indennità di carica pari al 15 percento di quella di cui al primo comma.

Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili."".

Dopo il comma due dell'articolo 2 bis, l'art. 1, comma 1, della L.R. 16 dicembre 1992, n. 71, poi abrogata dall'art. 30, comma 1, lettera c), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33, aggiungeva il seguente nuovo comma:

"Agli Assessori regionali in carica, che non facciano parte del Consiglio, sono altresì attribuite l'indennità mensile e la diaria mensile in misura pari al 75 per cento di quelle spettanti ai consiglieri regionali. Agli assessori di cui al presente comma si applicano le altre disposizioni contenute nella presente legge ad eccezione di quelle di cui agli artt. 5 e 6 relative all'iscrizione alla Cassa di previdenza per i consiglieri regionali ".

Il terzo comma dell'art. 2 bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 16 dicembre 1992, n. 71, era sostituito nel modo seguente dall'art. 6, comma 1, della L.R. 27 agosto 1994, n. 65, poi abrogata dall'art. 30, comma 1, lettera d), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33:

"Agli assessori regionali in carica che non facciano parte del Consiglio sono altresì attribuite l'indennità mensile e la diaria mensile, i cui importi sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore a quelle spettanti ai consiglieri regionali. Agli assessori di cui al presente comma si applicano le altre disposizioni contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli art. 5 e 6 relative all'iscrizione alla Cassa di previdenza per i consiglieri regionali.".

Nella formulazione originaria, l'art. 2 così recitava:

"L'indennità spettante ai membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Consiglieri è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio in misura non superiore alle seguenti percentuali della corrispondente indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261:

a) 100% per il Presidente della Giunta;

b) 90% per il Presidente del Consiglio;

c) 80%per gli Assessori regionali;

d) 50% per i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti;

e) 40% per i Consiglieri regionali.

Le indennità di cui al comma precedente non sono cumulabili tra loro e spettano una sola volta.

Al Consigliere che cessi dal mandato per qualsiasi causa, o che non sia rieletto, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda di carica di cui al punto e) del primo comma per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di legislatura, con un massimo di anni dieci anche non continuativi.".

(3) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

Nella formulazione originaria, l'art. 3 così recitava:

"L'ammontare della diaria mensile spettante ai Consiglieri regionali, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura non superiore a quella spettante ai membri del Parlamento Nazionale.".

(4) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

Il primo comma dell'articolo 4 era stato sostituito nel modo seguente dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 1985, n. 6, poi abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera b), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33:

"Art. 3

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

" Ai Consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti è applicata una trattenuta del 2 percento sull'indennità e sulla diaria, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, o a ragione di salute comprovate da certificato medico "".

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 così recitava:

"Ai Consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio sarà applicata una trattenuta del 2,00% sull'indennità mensile lorda di cui al punto e) e dell'articolo 2 e sulla diaria di cui all'articolo 3, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione per conto della Regione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta o a ricovero in ospedale.

L'importo delle ritenute di cui al presente articolo sarà versato al Fondo Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali, istituito con l'articolo 120 del vigente regolamento interno per il funzionamento del Consiglio."

(5) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

L'articolo 5 era stato così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 febbraio 1985, n. 6, poi abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera b), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33:

"Art. 4

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito almeno annualmente il Comitato amministrativo della Cassa di Previdenza, determina altresì:

a) l'ammontare delle quote mensili, poste a carico dei singoli Consiglieri regionali, per alimentare il fondo della Cassa di previdenza dei Consiglieri regionali, in misura non inferiore al 25 percento dell'indennità e della diaria spettanti ai Consiglieri regionali;

b) l'ammontare dei contributi a carico della Regione, previsti dall'articolo 120 del Regolamento interno del Consiglio, in misura non superiore alla metà dell'indennità e della diaria percepite dai Consiglieri in carica."".

Dopo il primo comma dell'art. 5, l'art. 7, comma 1, della L.R. 27 agosto 1994, n. 54, poi abrogata dall'art. 30, comma 1, lettera d), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33, aggiungeva il comma seguente:

"Le quote mensili versate dai singoli consiglieri regionali ai sensi del comma primo, lett. a), sono rimborsate, con onere a carico del fondo della Cassa di previdenza, a favore dei consiglieri cessati dal mandato senza aver compiuto il periodo minimo di contribuzione per aver diritto a conseguire l'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 6.".

Nella formulazione originaria, l'art. 5 così recitava:

"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito almeno annualmente il Comitato amministrativo della Cassa di Previdenza, determina altresì:

a) l'ammontare delle quote mensili, poste a carico dei singoli Consiglieri regionali, per alimentare il fondo della Cassa di Previdenza dei Consiglieri regionali, in misura non inferiore al 25 per cento dell'indennità di carica di cui al punto e) dell'articolo 2 e della diaria di cui all'articolo 3;

b) l'ammontare dei contributi a carico della Regione, previsti dall'articolo 120 del Regolamento interno, solo entro il limite dell'ammontare delle somme versate dai Consiglieri in carica.".

(6) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

L'articolo 6 era stato così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 febbraio 1985, n. 6, poi abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera b) della L.R. 21 agosto 1995, n. 33:

"Art. 5

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"L'ammontare degli assegni vitalizi corrisposti dalla Cassa di Previdenza per i consiglieri regionali è determinato, ai sensi del Regolamento della Cassa stessa, in proporzione agli anni di contribuzione, in misura percentuale del trattamento base corrispondente all'indennità prevista dall'articolo 2, fino ad un massimo del 60 percento."".

Nella formulazione originaria, l'art. 6 così recitava:

"L'ammontare degli assegni vitalizi corrisposti dalla Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali è determinato, ai sensi del Regolamento della Cassa stessa, in proporzione agli anni di contribuzione, in misura percentuale del trattamento base corrispondente all'indennità mensile di carica prevista al punto e) dell'articolo 2 della presente legge, fino ad un massimo del 60 per cento.".

(7) Articoli abrogati dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

Nella formulazione originaria, gli articolo 7,8 e 9 così recitavano:

"Art. 7

"Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino fuori sede sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. È inoltre corrisposta una indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.

In sostituzione dell'indennità di missione di cui al comma precedente può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con una eventuale maggiorazione del 10% del loro ammontare per spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al 20% per le missioni effettuate all'estero.

Le liquidazioni delle indennità e dei rimborsi di cui al presente articolo sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.

Art. 8

Ai Consiglieri residenti ad una distanza superiore ai 5 chilometri da Aosta spetta un rimborso forfettario di spese di viaggio commisurato alle seguenti presenze mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:

a) membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta e Presidenti Commissioni consiliari permanenti: 15 presenze;

b) Consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: 10 presenze;

c) altri Consiglieri: 5 presenze;

Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al precedente comma sarà proporzionalmente ridotto di un quindicesimo, di un decimo o di un quinto.

Art. 9

La corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese di cui alla presente legge decorre, per i Consiglieri regionali, dalla data della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti o dalla data di convalida delle elezioni nel caso di seggio rimasto vacante a norma dell'articolo 25 dello Statuto speciale.

Per i Presidenti della Giunta e del Consiglio, per i membri della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti la corresponsione dell'indennità decorre dalla data di elezione o nomina.

La corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese cessa alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale. Per i componenti la Giunta regionale cessa al termine della permanenza nelle rispettive cariche. Nel caso di cessazione dalle cariche nel corso della legislatura le indennità ed i rimborsi spese sono corrisposti fino al giorno antecedente quello della cessazione.".

(8) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera d), della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

Nella formulazione inserita dall'art. 8 della L.R. 27 agosto 1994, n. 65, l'art. 9 bis così recitava:

"1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, civile o penale, per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave.

2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, è deliberato dalla Giunta regionale.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 graveranno sul capitolo n. 20432, che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione, con la seguente denominazione: "Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli amministratori regionali". Per la copertura dei suddetti oneri è autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo le modalità di cui all'art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta)."

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, possono deliberare la stipula di contratti di assicurazione a copertura delle eventuali responsabilità degli amministratori regionali nei confronti dell'ente e di terzi per atti non dolosi compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, i cui oneri graveranno su appositi capitoli dei rispettivi bilanci da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1995.".

(9) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 21 agosto, n. 33.

Nella formulazione originaria, l'art. 10 così recitava:

"Ai Consiglieri regionali non competono altre indennità o altri compensi oltre a quelli previsti dalla presente legge.".

(10) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 24 gennaio 1989, n. 12.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 6, comma 1, della L.R. 25 febbraio 1985, n. 6, l'articolo 10 bis così recitava:

"Il Presidente del Consiglio, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, è autorizzato a stipulare accordi con le società autostradali allo scopo di dotare ciascun Consigliere di documenti di libero transito sulle autostrade [della Regione.]".