Legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 14 novembre 2023, n. 22

Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

(B.U. del 21 novembre 2023, n. 52)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117, comma quarto, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge reca nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta e di conferimento dei relativi incarichi.

2. La presente legge definisce, in particolare:

a) i requisiti per l'accesso all'Albo regionale dei segretari di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), di seguito denominato Albo, gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia;

b) le competenze del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, di seguito denominato consiglio di amministrazione;

c) i criteri per la determinazione del numero dei posti da segretario da ricoprire tramite procedura di reclutamento;

d) le modalità di espletamento della procedura di reclutamento;

e) la durata e le modalità di utilizzo della graduatoria;

f) le modalità di iscrizione all'Albo e di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale.

Art. 2

(Requisiti per l'accesso all'Albo)

1. All'Albo si accede mediante un concorso-corso, comprendente una prova selettiva comparativa per esami, un corso di formazione e un periodo di tirocinio, cui possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e lauree equiparate ed equipollenti ai sensi della normativa vigente, nonché i soggetti in possesso di laurea magistrale che abbiano maturato una esperienza di almeno cinque anni negli ultimi dieci come segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

Art. 3

(Avvio del concorso-corso)

1. Il consiglio di amministrazione individua periodicamente i posti di segretario da mettere a concorso, fino ad un numero massimo di posti pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il bando del concorso-corso, contenente l'indicazione del numero dei posti da ricoprire, è approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 4

(Concorso-corso)

1. Le modalità di svolgimento del concorso-corso sono definite dal bando, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. Il concorso-corso è preceduto dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6).

3. Gli esami del concorso-corso consistono in tre prove scritte e una prova orale, vertenti sulle materie indicate nel bando. La terza prova scritta, i cui contenuti sono indicati nel bando, è volta ad accertare capacità, attitudini e motivazioni individuali.

4. La commissione di concorso, composta con le modalità di cui all'articolo 36 del r.r. 1/2013, è nominata, per l'intero concorso-corso, dal consiglio di amministrazione, successivamente alla scadenza del bando. Per lo svolgimento della terza prova scritta del concorso, la commissione è integrata da un esperto in psicologia del lavoro.

5. La valutazione delle prove del concorso è espressa in decimi. L'ammissione a ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di sette decimi. Il punteggio utile alla formazione della graduatoria del concorso è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.

6. I candidati che al termine delle prove di concorso risultano collocati nella graduatoria sono ammessi a partecipare al corso di formazione.

7. Il corso di formazione, vertente sulle materie indicate nel bando di concorso, ha durata di quattro mesi con una frequenza minima obbligatoria non inferiore all'80 per cento delle ore di lezione previste o al 60 per cento per i soggetti che hanno completato l'ultimo corso di formazione per segretari effettuato ai sensi della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

8. Al termine del corso di formazione, i candidati che hanno rispettato la durata minima di frequenza obbligatoria sono ammessi a un successivo periodo di tirocinio pratico di due mesi presso uno o più enti locali della Regione, con le modalità stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione. I candidati che hanno già svolto le funzioni di segretario di ente locale per almeno un anno nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando sono esentati dal tirocinio.

9. La partecipazione al tirocinio di personale esterno agli enti del comparto unico regionale è subordinata alla sospensione, per la durata dello stesso, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali o di lavoro autonomo. La partecipazione al tirocinio dei dipendenti a tempo indeterminato di uno degli enti del comparto unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata del periodo di tirocinio.

10. Per il periodo di tirocinio, è corrisposto dall'Agenzia un assegno di frequenza di natura non retributiva, erogato mensilmente, in misura pari al 50 per cento dello stipendio tabellare del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale del comparto unico regionale. L'assegno è restituito, nella misura del 50 per cento di quanto percepito, nel caso in cui il candidato non completi il percorso formativo, non accetti il primo incarico o si dimetta nei primi cinque anni di servizio.

11. Al termine del corso di formazione e del tirocinio i candidati, compresi coloro che sono esentati dal tirocinio ai sensi del comma 8, sono tenuti a sostenere una prova teorico-pratica, consistente nella stesura di uno o più elaborati, provvedimenti, relazioni o progetti, volta ad accertare le conoscenze e le competenze tecniche specifiche nelle materie previste dal bando, oltre che le capacità organizzative, gestionali, manageriali e l'attitudine a risolvere problemi e a elaborare soluzioni. La prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di sette decimi.

12. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento, nei casi stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione, per un periodo che non consenta di raggiungere la durata minima obbligatoria del corso di formazione o per un periodo superiore al 20 per cento della durata complessiva del tirocinio, i candidati che hanno superato il concorso sono ammessi a partecipare al corso di formazione o al tirocinio riferiti al successivo concorso-corso.

Art. 5

(Graduatoria finale e suo utilizzo)

1. La graduatoria finale del concorso-corso è formata dalla media espressa in decimi dei punteggi ottenuti nel concorso e nella prova teorico-pratica successiva al corso di formazione e al tirocinio.

2. La graduatoria finale del concorso-corso è approvata dal consiglio di amministrazione e ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione.

Art. 6

(Iscrizione all'Albo dei vincitori e degli idonei al concorso-corso. Conferimento degli incarichi di segretario di ente locale)

1. I vincitori del concorso-corso, a far data dall'approvazione della graduatoria finale, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, senza diritto al trattamento economico. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

2. Sono altresì iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, durante il periodo di validità triennale della graduatoria, gli idonei al concorso-corso, ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto resosi nel frattempo vacante, mediante scorrimento della relativa graduatoria.

3. Gli idonei al concorso-corso, a far data dall'approvazione della graduatoria finale, sono anche iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998.

4. Il conferimento degli incarichi di segretario di ente locale continua a essere disciplinato dall'articolo 8 della l.r. 14/2019; ai soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 8, è altresì conferibile l'incarico di supplenza sui posti di segretari assenti dal servizio per un periodo di durata superiore a sessanta giorni e sino al termine dell'assenza.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), alla l.r. 46/1998, al r.r. 1/2013 e al r.r. 4/1999.

2. Il conferimento degli incarichi di segretario di ente locale conseguenti all'iscrizione all'Albo dei vincitori e degli idonei al concorso-corso di cui all'articolo 6 decorre a partire dalle prossime elezioni generali comunali.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 46/1998;

b) al comma 3 dell'articolo 12 del r.r. 4/1999, le parole: ", con le modalità di cui all'articolo 16," e gli articoli 14 e 16 del medesimo r.r. 4/1999;

c) la l.r. 14/2019, a eccezione dell'articolo 8;

d) il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/2020;

e) la legge regionale 29 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali);

f) l'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

g) l'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali).

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.