Legge regionale 14 novembre 2023, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 14 novembre 2023, n. 21

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 12.

(B.U. del 21 novembre 2023, n. 52)

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, elencati nell'allegato B, per un importo complessivo di euro 2.645.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 3.286,54.

3. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2023/2025, nell'anno 2023, per euro 2.645 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e per euro 3.286,54 nei pertinenti capitoli di bilancio come dettagliatamente indicato negli allegati A e B.

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 12)

1. Alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 66, dopo le parole: "procedura di liquidazione", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", al solo fine di sostenere le spese legali per la difesa nei contenziosi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e il conseguente recupero crediti";

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 80, le parole: "euro 12.449.196,55" sono sostituite dalle seguenti: "euro 12.630.310,04";

c) all'allegato Q:

1) le parole: "VARIAZIONI 2022" sono sostituite dalle seguenti: "VARIAZIONI 2023";

2) le parole: "VARIAZIONI 2023" sono sostituite dalle seguenti: "VARIAZIONI 2024";

3) le parole: "VARIAZIONI 2024" sono sostituite dalle seguenti: "VARIAZIONI 2025".

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.