Legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 11 10 1982 n. 14

Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità della legge)

La presente legge disciplina le modalità ed i limiti degli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni le componenti naturali dello ambiente considerate come beni di interesse collettivo.

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

Art. 2

(Ambito di applicazione delle disposizioni)

Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti ed a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 3

(Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi)

Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si intende:

a) per " insediamento o complesso produttivo " uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di permanenza o stagionalità, attività di produzione di beni;

b) per " insediamento civile " uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione ed allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizio ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le norme contenute nel presente titolo non trovano applicazione in ordine agli scarichi di insediamento destinati all’alpeggio.

Art. 4

(Conformità degli scarichi ai limiti)

Tutti gli scarichi dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni salvo le deroghe previste dalla presente legge.

Il rispetto dei limiti di accettabilità non potrà comunque essere conseguito mediante diluizione degli affluenti con acque impiegate esclusivamente allo scopo.

Art. 5

(Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi)

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corsi d’acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall’attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all’allegata tabella A;

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall’attivazione alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti gestori dell’impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell’impianto fognario;

3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene.

Art. 6

(Scarichi dei nuovi insediamenti civili)

Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, non possono esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto dal punto 3) dell’articolo 5 e salvo quanto disposto al punto 3) del presente articolo;

2) possono avere recapito in corsi d’acqua superficiali purché i livelli di trattamento non siano inferiori a quelli conseguibili attraverso i trattamenti previsti nelle allegate tabelle D - E - F - G - H;

3) nell’ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore ai 2000 metri cubi, è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo degli scarichi provenienti dai soli servizi inerenti alla vita di famiglia o comunità, purché previamente trattati con processi biologici tali da garantire all’uscita il rispetto dei limiti di accettabilità di cui all’allegata tabella A, e semprechè ciò non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

Art. 7

(Scarichi degli insediamenti civili esistenti)

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall’autorità comunale.

Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi da valutarsi in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, ed ove peraltro gli scarichi predetti possono comportare danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, essi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute nei punti 2) e 3) del precedente articolo 6.

Art. 8

(Scarichi di fognature)

Le acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni, comprensori o consorzi, devono essere recapitate in corso d’acqua superficiale previa depurazione in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle D - E - F G - H salvo casi particolari di piccole frazioni in cui lo scarico in corso d’acqua superficiale sia tecnicamente impossibile.

Gli impianti di depurazione attualmente esistenti dovranno rientrare nei limiti delle tabelle di cui al comma precedente.

Art. 9

(Autorizzazione allo scarico)

Tutti i nuovi scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata dal comune competente, il quale dovrà raccogliere dette autorizzazioni in apposito registro per i controlli di competenza.

La domanda di autorizzazione dovrà contenere la puntuale descrizione delle caratteristiche quali - quantitative degli effluenti dello scarico, l’esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d’acqua da prelevare nell’arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell’insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari.

L’autorizzazione si ha per concessa qualora non intervenga pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando il potere dell’autorità competente di annularla ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia, o di confermare l’autorizzazione con espresso provvedimento dettando le eventuali prescrizioni del caso.

I titolari degli scarichi civili esistenti, ancorché già autorizzati, che non hanno recapito in pubblica fognatura ed i titolari degli scarichi produttivi esistenti, ancorché già autorizzati, devono presentare domanda di autorizzazione al comune competente entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, con le modalità di cui al secondo comma.

Art. 10

(Sanzioni amministrative)

Chiunque contravviene:

1) alle disposizioni di cui all’articolo 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000;

2) alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a Lire 3.000.000;

3) all’obbligo di richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 9, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 mila a Lire 2.000.000;

4) alle altre prescrizioni di cui alla presente Legge, soggiace alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 50.000 a Lire 500.000.

L’ammontare delle sanzioni sopra previste è determinato in relazione alla gravità della violazione, valutata con particolare riguardo al pericolo o al danno all’ambiente; essa è raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 11

(Vigilanza)

La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al personale sanitario e di vigilanza tecnica del servizio n. 1 di Igiene Pubblica dell’USL.

Art. 12

(Aggiornamento delle tabelle)

La Giunta regionale potrà apportare modifiche alle tabelle allegate alla presente legge in funzione del progresso tecnologico di depurazione ovvero in relazione allo stato di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

Art. 13

(Rinvio)

Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia, sempreché compatibili con le presenti disposizioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Tabella A

Limiti di accettabilità degli scarichi delle acque.

(Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione, medio, prelevato in un intervallo minimo di 3 ore. Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi " Metodi analitici per le acque " pubblicati dall’Istituto di Ricerca sulle Acque( CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.)

ATTO ALLEGATO

1, PH, concentrazione 5,5- 9,5:

Il valore del PH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.

2, Temperatura gradi C, non ha concentrazione:

Per i corsi d’acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3 gradi C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 grado C.

Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 gradi C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 gradi C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35 gradi C. La condizione suddetta è subordinata all’approvazione dell’autorità preposta alla gestione del canale.

Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35 gradi C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 gradi C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

3, Colore, non ha concentrazione:

Non percettibile dopo diluizione 1: 20 su uno spessore di 10 centimetri.

4, Odore, non ha concentrazione:

Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.

5, Materiali grossolani, Assenti:

La voce " materiali grossolani " si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.

6, Materiali sedimentabili ml/l, concentrazione 0,5:

I materiali sedimentabili sono misurati in conto Imhoff dopo 2 ore.

7, Materiali in sospensione totali mg/l concentrazione 80:

Per " materiali in sospensione " totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggioattraverso membrana filtrante di porosità 0,45 micron.

8, BOD5 mg/l, concentrazione 40:

Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.

9, COD mg/l, concentrazione 160:

Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

10, Metalli e non metalli tossici totali( AsCdCr (VI) CuHgNiPbSeZn), concentrazione 3:

C1/ L1 + C2/ L2 + C3/ L3... + Cn/ Ln Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.

11, Alluminio mg/l come Al, concentrazione 1:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

12, Arsenico mg/l come As, concentrazione 0,5: Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

13, Bario mg/l come Ba, concentrazione 20:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

14, Boro mg/l come B, concentrazione 2:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

15, Cadmio mg/l come Cd, concentrazione 0,02:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

16, Cromo III mg/l come Cr, concentrazione 2:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

17, Cromo VI mg/l come Cr, concentrazione 0,2:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

18, Ferro mg/l come Fe, concentrazione 2:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

19, Manganese mg/l come Mn, concentrazione 2:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso,ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

20, Mercurio mg/l come Hg, concentrazione 0,005:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

21, Nichel mg/l come Ni, concentrazione 2:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

22, Piombo mg/l come Pb, concentrazione 0,2:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

23, Rame mg/l come Cu, concentrazione 0,1:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

24, Selenio mg/l come Se, concentrazione 0,03:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

25, Stagno mg/l come Sn, concentrazione 10:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

26, Zinco mg/l come Zn, concentrazione 0,5:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

27, Cianuri mg/l come CN-, concentrazione 0,5.

28, Cloro attivo mg/l come Cl2, concentrazione 0,2.

29, Solfuri mg/l come H2S, concentrazione 1.

30, Solfiti mg/l come SO3=, concentrazione 1.

31, Solfati mg/l come SO4=, concentrazione 1.000:

Non si applica agli scarichi in mare.

32, Cloruri mg/l come Cl-, concentrazione 1.200:

Non si applica agli scarichi in mare.

33, Fluoruri mg/l come F-, concentrazione 6.

34, Fosforo totale mg/l come P, concentrazione 10:

Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o compresse entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.

35, Ammoniaca totale mg/l come NHsecondo, concentrazione 15:

Per gli scarichi in laghi, diretti e indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, d’azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso +nitrico) non deve superare i 10 mgNl.

36, Azoto nitroso mg/l come N, concentrazione 0,6:

Per gli scarichi in laghi, diretti e indiretti compresi entro una fascia di 10 km dallalinea di costa, d’azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mgNl.

37, Azoto nitrico mg/l come N, concentrazione 20:

Per gli scarichi in laghi, diretti e indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, d’azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mgNl.

38, Grassi e oli animali e vegetali mg/l, concentrazione 20.

39, Oli minerali mg/l, concentrazione 5.

40, Fenoli totali mg/l come HCHO, concentrazione 0,5.

41, Aldeidi mg/l come C6H5OH, concentrazione 1.

42, Solventi organici aromatici mg/l, concentrazione 0,2.

43, Solventi organici azotati mg/l, concentrazione 0,1.

44, Solventi clorurati mg/l concentrazione 1.

45, Tensioattivi mg/l, concentrazione 2.

46, Pesticidi clorurati mg/l, concentrazione 0,05.

47, Pesticidi fosforati mg/l, concentrazione 0,1.

48, Saggio di tossicità, non ha concentrazione:

Il campione diluito 1: 1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50 percento degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15 gradi C. La specie impiegata per il saggio deve essere Salmo gaidnerii Rich.

49, Coliformi totali MPN / 100 ml, concentrazione 20.000:

Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

50, Coliformi fecali MPN / 100 ml, concentrazione 12.000:

Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

51, Streptococchi fecali MPN / 100 ml, concentrazione 2.000:

Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

Tabella C

Limiti di accettabilità dello scarico delle acque (le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore. Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi " Metodi analitici per le acque " pubblicati dall’Istituto di Ricerca sulle Acque( CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.)

1, PH concentrazione 5,5- 9,5:

Il valore del PH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.

2, Temperatura gradi C, non ha concentrazione:

Per i corsi d’acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e avalle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3 gradi C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 grado C.

Per i laghi la temperatura dello scarico

non deve superare i 30 gradi C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 gradi C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35 gradi C. La condizione suddetta è subordinata all’approvazione dell’autorità preposta alla gestione del canale.

Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35 gradi C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 gradi C oltre i 100 metri di distanza dal punto di immissione.

3, Colore, non ha concentrazione:

Non percettibile dopo diluizione 1: 40 su uno spessore di 10 centimetri.

4, Odore, non ha concentrazione:

Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.

5, Materiali grossolani, Assenti:

La voce " materiali grossolani " si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.

6, Materiali sedimentabili ml/l, concentrazione 2:

I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.

7, Materiali in sospensione totali mg/l, concentrazione Non più del 40 percento del valore a monte dell'impianto di depurazione (limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 200:

Per i " materiali in sospensione " totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 micron.

8, BOD5 mg/l, concentrazione Non più del 70 percento del valore a monte dell’impianto di depurazione (limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 250.

9, COD mg/l, concentrazione Non più del 70 percento del valore a monte dell’impianto di depurazione (limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 500)

Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

10, Metalli e non metalli tossici totali (AsCdCrVICuHgNiPbSeZn) concentrazione 3:

C1/ L1 + C2/ L2 + C3/ L3... + Cn/ Ln

11, Alluminio mg/l come Al, concentrazione 2:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso,ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

12, Arsenico mg/l come As, concentrazione 0,5:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

13, Boro mg/l come B, concentrazione 4:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

14, Cadmio mg/l come Cd, concentrazione 0,02:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

15, Cromo III mg/l come Cr, concentrazione 4:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

16, Cromo VI mg/l come Cr, concentrazione 0,2:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

17, Ferro mg/l come Fe, concentrazione 4:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

18, Manganese mg/l come Mn, concentrazione 4: Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

19, Mercurio mg/l come Hg, concentrazione 0,005: Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

20, Nichel mg/l come Ni, concentrazione 4:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

21, Piombo mg/l come Pb, concentrazione 0,3:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

22, Rame mg/l come Cu, concentrazione 0,4:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

23, Selenio mg/l come Se, concentrazione 0,03:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

24, Zinco mg/l come Zn, concentrazione 1:

Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

25, Cianuri totali mg/ come CN- concentrazione 1.

26, Cloro attivo mgl come Cl2, concentrazione 0,3.

27, Solfuri mgl come H2S, concentrazione 2.

28, Solfiti mgl come SO3=, concentrazione 2.

29, Solfati mgl come SO4=, concentrazione 1.000:

Non si applica agli scarichi in mare.

30, Cloruri mgl come Cl, concentrazione 1.200:

Non si applica agli scarichi in mare.

31, Fluoruri mgl come F-, concentrazione 12.

32, Fosforo totale mgl come P concentrazione 10:

Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o compresa entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.

33, ammoniaca totale mgl come NHsecondo, concentrazione 30:

Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l’azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mgN1.

34, Azoto nitroso mgl come N, concentrazione 0,6:

Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l’azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mgN1.

35, Azoto nitrico mgl come N, concentrazione 30:

Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l’azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mgN1.

36, Grassi e oli animali e vegetali mgl, concentrazione 40.

37, Oli minerali mgl, concentrazione 10.

38, Fenoli totali mgl come C4H5OH, concentrazione 1.

39, Aldeidi mg/ come HCHO, concentrazione 2.

40, Solventi organici aromatici mgl, concentrazione 0,4.

41, Solventi organici azotati mgl, concentrazione 0,2.

42, Solventi clorurati mgl, concentrazione 2.

43, Tensioattivi mgl, concentrazione 4.

44, Pesticidi clorurati mgl, concentrazione 0,05.

45, Pesticidi fosforati mgl, concentrazione 0,1.

46, Saggio di tossicità, non ha concentrazione:

Il campione diluito 1: 1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione la sopravvivenza di almeno il 50 percento degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20 gradi C. La specie impiegata per il saggio deve essere Carassius auratus.

47, Coliformi totali MPN / 100 ml, concentrazione 20.000:

Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

48, Coliformi fecali MPN / 100 ml, concentrazione 12.000:

Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

49, Streptococchi fecali MPN / 100 ml, concentrazione 2.000:

Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

Tabella D

Impianti di semplice decantazione

(con digestione anaerobica dei fanghi)

Si applicano nel caso di centri con popolazione residente non superiore a 1.000 abitanti e con punte stagionali di popolazione servita non superiore a 3.000 abitanti (dovendo le due condizioni essere contemporaneamente rispettate), purché sia assicurata dal ricettore una diluizione di almeno 40 volte, riducibile a 30 volte nelle punte stagionali di popolazione servita.

- Solidi grossolani assenti

- Solidi sedimentabili 0,5 mll

- BOD 5 200 mgl

- Solidi sospesi 160 mgl

Tabella E

Impianti con trattamento biologico dell’intera portata (piccoli impianti)

Si applicano nei centri con popolazione residente superiore ai 1.000 abitanti quando non possa essere assicurato dal ricettore il rapporto di diluizione di almeno 40 volte richiesto per la semplice decantazione) ubicati a quota inferiore ai 700 m slm.

Valgono i limiti della tabella A della Legge 319/ 1976 (con successive modificazioni), con la eccezione dei parametri seguenti:

- Azoto ammoniacale 40 mg NH4l

- Azoto nitrico 30 mq Nl

- Fosforo 15 mg Pl

- BOD 5 80 mgl

- COD 250 mgl

- Solidi sospesi 120 mgl

È obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentire in futuro l’adeguamento per conseguire i limiti di tabella A anche per i parametri sopra ricordati.

Tabella F

Impianti con trattamento biologico dell’intera portata (medi e grandi impianti)

Si applicano nei centri con popolazione residente superiore ai 2.000 abitanti ubicati a quota inferiore ai 700 m slm.

Valgono i limiti della tabella A della legge 319/ 1976 (con successive modificazioni), con la eccezione dei parametri seguenti.

- Azoto ammoniacale 40 mg NH4l

- Azoto nitrico 30 mg Nl

- Fosforo 15 mg Pl

È obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentire in futuro l’adeguamento per conseguire i limiti di tabella A anche per i tre parametri sopra ricordati.

Tabella G

Impianti con trattamento biologico parziale (piccoli impianti)

Si applicano nei centri con punte stagionali di popolazione servita superiore ai 3.000 abitanti ed inferiore a 4.000 abitanti (od inferiore a 3.000 abitanti quando non possa essere assicurato dal ricettore il rapporto di diluizione di almeno 30 volte richiesto per la semplice decantazione) ubicati a quota superiore ai 700 m slm.

- Nei periodi in cui la popolazione servita non supera di quattro volte quella residente servita si applicano le norme di cui alla Tabella E;

- Negli altri periodi dell’anno, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Tabella E per la portata sottoposta al trattamento biologico, è ammesso un trattamento parziale della portata eccedente.

- Quando il rapporto tra la portata del ricettore e la portata eccedente supera le 30 volte, il trattamento parziale potrà limitarsi alla semplice decantazione; la portata eccedente è allora soggetta ai limiti di cui alla Tabella D. In caso contrario è richiesto il trattamento chimico - fisico delle punte, con il rispetto dei limiti seguenti (sempre relativi alla sola portata eccedente quella trattata per via biologica):

- Solidi grossolani assenti

- Solidi sedimentabili 0,5 mll

- Solidi sospesi 80 mll

- BOD 5 150 mgl

- COD 300 mgl

- Azoto Ammoniacale 40 mg NH4l

- Azoto Nitrico 30 mg Nl

- Fosforo 10 mg Pl

È obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentire in futuro il trattamento biologico dell’intera portata.

Tabella H

Impianti con trattamento biologico parziale (medi e grandi impianti)

Si applicano in centri con punte stagionali di popolazione servita superiore ai 4.000 abitanti, ubicati a quota superiore ai 700 m slm.

- Nei periodi in cui la popolazione servita non supera di quattro volte quella residente servita, si applicano le norme di cui alla Tabella F.

- Negli altri periodi dell’anno, fermo restadno il rispetto delle norme di cui alla Tabella F per la portata sottoposta al trattamento biologico, è ammesso un trattamento parziale della portata eccedente.

- Quando il rapporto tra la portata del ricettore e la portata eccedente supera le 30 VOLTE, il trattamento parziale potrà limitarsi alla semplice decantazione; la portata eccedente è allora soggetta ai limiti di cui alla Tabella D. In caso contrario è richiesto il trattamento chimico - fisico delle punte, con il rispetto dei limiti seguenti (sempre relativi alla sola portata eccedente quella trattata per via biologica):

- Solidi grossolani assenti

- Solidi sedimentabili 0,5 mll

- Solidi sospesi 80 mgl

- BOD 5 150 mgl

- COD 300 mgl

- Azoto ammoniacale 40 mg NH4l

- Azoto nitrico 30 mg Nl

- Fosforo 10 mg Pl

È obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentire in futuro il trattamento biologico dell’intera portata.