Legge regionale 2 agosto 2023, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 14

Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

(B.U. del 16 agosto 2023, n. 38)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In occasione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia, la Regione autonoma Valle d'Aosta realizza, promuove e sostiene, per gli anni dal 2023 al 2028, progetti ed iniziative finalizzati a:

a) Commemorare gli eventi e i protagonisti della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia valdostana e tramandarne la memoria;

b) Valorizzare il patrimonio storico, politico, sociale e culturale della Resistenza e dell'antifascismo in Valle d'Aosta;

c) Approfondire la riflessione sull'evoluzione dell'ordinamento autonomistico valdostano dal dopoguerra ad oggi, nell'ambito delle prospettive attuali del regionalismo e del federalismo in Italia e in Europa.

Art. 2

(Comitato per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta)

1. Il Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo) assume, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2028, la denominazione e le funzioni di "Comitato per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta". A tal fine, è integrato dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di istituzioni e autonomia e di educazione e cultura.

2. Il Comitato esamina le proposte di progetto e di iniziativa per verificarne la rispondenza alle finalità della presente legge, al fine della concessione del patrocinio morale o di specifico contributo per la realizzazione delle medesime.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i sindaci dei Comuni interessati, degli esperti, nonché i promotori e i responsabili delle iniziative proposte.

4. Ai partecipanti ai lavori del Comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

5. Le funzioni di segreteria esecutiva e di supporto del Comitato sono svolte dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

Art. 3

(Contributi finanziari per progetti e iniziative)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, può concedere ad enti pubblici o privati operanti sul territorio regionale contributi per sostenere la realizzazione di specifiche iniziative presentate secondo modalità e procedure stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi previa illustrazione al Comitato di cui all'art. 2.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, stabilisce altresì l'entità dei contributi, i criteri per la valutazione delle spese ammissibili nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo all'attuazione della presente legge.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 50.000 per l'anno 2023 e in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2024 e fino al 2028.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025, nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma 01 (Organi istituzionali) - titolo 1 (Spese correnti), per euro 50.000 nell'anno 2023, per euro 100.000 nell'anno 2024 e per euro 100.000 nell'anno 2025.

3. Per gli anni dal 2026 al 2028, la spesa potrà essere rideterminata con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a valere sulla missione, sul 0a e sul titolo di cui sopra dei futuri bilanci della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.