Legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 - Testo vigente

Legge regionale 24 agosto 1982, n. 56

Provvedimenti per la difesa e l'incremento della apicoltura nella Valle d'Aosta.

(B.U. 11 ottobre 1982, n. 14).

Art. 1

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, tramite l'Assessorato dell'Agricoltura, forestazione e risorse naturali (1), attua, promuove e incoraggia ogni azione utile e valida per la difesa, la protezione e l'incremento dell'apicoltura locale, nonché per la commercializzazione e la collocazione dei prodotti dell'alveare.

L'apicoltura è considerata, anche, utile ed indispensabile elemento per l'impollinazione incrociata e per i vantaggi che, di conseguenza, arreca all'economia agricola in generale ed a quella frutticola in particolare.

Art. 2

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 in data 9 marzo 1955, provvede alla disciplina ed all'organizzazione degli apicoltori della Regione, nonché alla protezione e salvaguardia degli alveari e dei loro prodotti in conformità alle norme previste dalla presente legge e dagli appositi statuti e regolamenti.

Art. 2 bis

(1a)

Ai fini della presente legge:

a) Viene considerato apicoltore chiunque allevi le api sia come attività principale che secondaria o complementare;

b) per alveare s'intende l'arnia contenente i favi con covata ricoperti di api;

c) per apiario s'intende l'insieme di uno o più alveari collocati in una postazione e costituenti un insieme unitario;

d) per nomadismo s'intende la conduzione dell'allevamento apistico basato sulla utilizzazione di zone nettarifere diverse mediante uno o più spostamenti annuali degli alveari;

e) è considerato esperto apistico chi, in possesso di diploma di scuola media superiore, dopo aver seguito un corso specifico presso l'Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, o equivalente corso di specializzazione indetto dalle facoltà di agraria delle università degli studi od organizzato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ne abbia ottenuto il relativo certificato di idoneità.

Dovrà, inoltre, dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza pratica in campo apistico.

Per miele s'intende:

f) in conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, concernente il recepimento della direttiva della Comunità Economica Europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele, il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalle secrezioni di parti vive delle piante o che si trovano sulle stesse che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche.

Art. 3

(2).

Il Consorzio Apistico dovrà provvedere al censimento degli alveari e lo stesso dovrà essere tenuto annualmente aggiornato (2a).

A tal fine gli apicoltori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali (a favo mobile) o villici (a favo fisso), la località ove sono posti e le zone in cui verranno trasportati durante il periodo estivo (3).

(3a).

(3b).

Art. 4 (4)

.

Art. 5

Chiunque acquisti alveari, sia razionali che villici, deve farne denuncia al Consorzio nel periodo di 10 giorni, indicando il numero degli alveari acquistati, il nominativo ed il luogo di residenza del venditore.

Anche i casi di donazione e successione sono soggetti alle disposizioni di cui sopra.

Qualora gli alveari acquistati o comunque ricevuti in donazione o successione provenissero da località situate fuori dal territorio regionale alla denuncia dovrà essere allegato un certificato di sanità rilasciato dalle competenti autorità veterinarie o apistiche del luogo di provenienza (5).

Gli alveari provenienti da territori posti al di fuori della Regione devono essere sottoposti a visita sanitaria da parte degli organi consorziali.

Parimenti per gli alveari ceduti a terzi residenti fuori dal territorio della Regione dovrà essere presentata regolare denuncia entro il periodo di giorni 10.

Chiunque cessi, per qualsiasi ragione, di svolgere l'attività apistica, deve farne denuncia, entro il termine di 10 giorni dalla data della cessazione, al Consorzio Apistico (6).

Art. 5 bis

(7)

A ogni apicoltore residente nel territorio della Regione Valle d'Aosta, o che vi eserciti la pratica del nomadismo, sarà assegnato un numero di riconoscimento, rilasciato dal Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, che dovrà essere convalidato entro il 31 marzo di ogni anno. Tale numero dovrà essere riportato ed evidenziato su ogni apiario posseduto.

Art. 6

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta svolge i seguenti compiti:

a) promuove e coordina tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura locale in relazione anche ai notevoli vantaggi che produce a favore dell'agricoltura e della frutticoltura;

b) cura la rigida applicazione delle disposizioni legislative atte a salvaguardare gli interessi morali e materiali degli apicoltori locali;

c) svolge azione pratica, a mezzo di esperti, contro le malattie contagiose delle api, procurando che nessuno dei soci venga meno alla necessaria disciplina di fronte agli interessi comuni;

d) protegge gli interessi degli apicoltori nel commercio del prodotto degli apiari, vigilando per la prevenzione e la soppressione delle frodi;

e) valorizza e fa apprezzare sui mercati la produzione apistica regionale con i mezzi consentiti;

f) (8);

g) diffonde i metodi razionali di coltura delle api;

h) promuove l'istituzione di corsi pratici di apicoltura nelle varie zone della Regione.

Artt. 7. - 13. (9).

Art. 14

(10)

Gli apiari devono essere posti, per motivi di sicurezza diretti ad evitare inconvenienti alla circolazione o alle persone, ad almeno venti metri lineari in direzione anteriore di volo e cinque metri lineari in direzione laterale e posteriore:

a) dal bordo delle strade comunali, regionali e statali, delle mulattiere e dei sentieri;

b) dalle case di civile abitazione o da altri fabbricati in cui vi sia costante o saltuaria presenza di persone.

Per quanto concerne i confini dei terreni, la distanza è fissata obbligatoriamente in metri lineari cinque.

L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui ai commi 1 e 2 se interpone degli ostacoli, quali muri, palizzate, siepi vive o morte, reti o altri ripari senza soluzione di continuità.

Gli ostacoli di cui al comma 3 devono avere un'altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre le estremità dello apiario in ambo i sensi.

Art. 14 bis

(11)

Al fine di svolgere l'attività di nomadismo, gli apicoltori possono localizzare le proprie postazioni nei luoghi prescelti, previo accordo col proprietario del terreno, nel rispetto delle norme dell'art. 14.

Le postazioni possono essere mobili o fisse.

Le postazioni mobili e quindi trasferibili non sono soggette alle normative vigenti in materia urbanistica.

Art. 14 ter

(11)

Le distanze, che devono obbligatoriamente intercorrere fra gli impianti a favo mobile di stanza fissa, nella Regione sono fissate per le singole zone, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali.

Art. 15

Non è consentito trasportare fuori della Regione o reintrodurre nella Regione sciami, nuclei, arnie, villici senza l'autorizzazione scritta del Presidente del Consorzio, sentita la Commissione consorziale.

L'apicoltore che volesse variare la località del nomadismo prevista nella propria denuncia annuale dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta che, sentita la commissione consorziale, potrà rilasciarne l'autorizzazione (12).

(13).

(13).

Art. 16 (14).

Art. 17

Il possessore sotto qualsiasi forma di alveari di qualsiasi sistema o tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di malattie infettive nel proprio apiario, deve farne immediata denuncia al Sindaco ed al Consorzio Apistico Regionale. La denuncia può essere fatta anche da terzi che abbiano avuto sentore della malattia.

L'esistenza della infezione sarà dichiarata dall'esperto apistico o in relazione alle segnalazioni di cui sopra o in seguito alle normali visite di controllo.

Della accertata avvenuta infezione sarà data notizia al Sindaco del Comune in cui trovasi l'apiario ed al Veterinario regionale.

Art. 18

L'esperto apistico, in collaborazione con il servizio di igiene ed assistenza veterinaria della Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, prescrive i mezzi per eliminare le infezioni e fissa un termine, trascorso il quale, gli alveari, qualora siano ancora infetti, dovranno essere soppressi.

Quando si debba procedere alla distruzione di tutto o in parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione (15).

I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 centimetri.

Se vi sia o si tema resistenza da parte dell'apicoltore i di cui alveari o favi od altro si distrugge, il caso verrà segnalato all'ufficio del Veterinario regionale il quale provvederà ai sensi di legge.

Art. 19

Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione mediante fiamma.

Il miele e la cera infetti non potranno essere messi in commercio se non dopo avere subito apposita sterilizzazione in autoclave od in altri mezzi idonei (16).

Art. 20

E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed i materiali infetti.

E' inoltre, assolutamente vietato lo spostamento di alveari infetti o presunti tali da malattie contagiose.

Art. 21

Per il parziale indennizzo dei danni provenienti dalla distruzione degli alveari infetti potrà essere istituito, a cura del Consorzio Apistico, un fondo mutualistico fra i soci.

Art. 21 bis

(17)

L'esperto apistico, alle dipendenze del servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ha i seguenti compiti:

a) collabora con il servizio veterinario della U.S.L. per l'identificazione e la cura delle patologie dell'alveare;

b) introduce e diffonde le nuove tecniche di allevamento, consigliando direttamente l'apicoltore in azienda;

c) verifica l'effettiva consistenza degli apiari;

d) collabora con il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta e la cooperativa "Miel du Val d'Aoste" per promuovere e coordinare tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura locale. L'esperto apistico, per l'adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere, in presenza del proprietario, in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze, nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.

Potrà, inoltre, prelevare campioni di qualsiasi genere.

Art. 22

(18)

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), durante il periodo della fioritura delle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, dall'apertura dei fiori alla caduta dei petali, è vietato, in tutto il territorio regionale, l'impiego di qualsiasi prodotto fitosanitario tossico per le api.

2. Nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente e sanità, sentite l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), la Fondazione Institut agricole régional e le associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale, individua le linee guida e le istruzioni operative per limitare i danni al patrimonio apistico, sia in termini di moria delle colonie di api sia in relazione agli eventuali residui riscontrabili nei prodotti dell'alveare, connessi all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari ivi compresi, al di fuori del periodo di cui al comma 1, quelli tossici.

Art. 22 bis

(19)

Il servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, provvede a:

a) valorizzare il miele valdostano;

b) effettuare analisi fisico-chimiche e melissopalinologiche;

c) procedere alla sperimentazione e alla ricerca;

d) impartire le direttive per la caratterizzazione del miele valdostano.

Art. 22 ter

(19)

Al fine di stimolare il servizio di impollinazione dei fruttiferi ed in base al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30, concernente interventi regionali in materia di agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a valere sui finanziamenti già previsti per l'applicazione della L.R. sopra indicata, una somma di L. 30.000 per alveare, aggiornabile con successive deliberazioni del Consiglio regionale, ad ogni associazione di frutticoltori che si serve del servizio stesso richiedendolo ai diversi apicoltori iscritti al Consorzio Apistico.

Il numero degli alveari impiegabili ad ettaro, per l'effettuazione del servizio citato, è fissato, in base al tipo di coltura, dal servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo.

Art. 22 quater

(19)

In caso di gravi epizoozie accertate e dichiarate, la Giunta regionale concede, per l'acquisto dei presidi sanitari, contributi pari all'80% del relativo costo alle associazioni apistiche riconosciute.

Tali contributi sono concessi anche per i presidi finanziati ai sensi della L.R. 3 marzo 1983, n. 6.

Art. 22 quinquies

(19)

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, nell'effettuare rimboschimenti, ricostituzioni vegetali, riordini fondiari ed interventi in difesa del suolo, dà la preferenza per l'impianto di specie vegetali di interesse apicolo compatibili con le condizioni ambientali ed il fine primario dei suddetti lavori.

Art. 22 sexies

(19)

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghe provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie.

Art. 23

Il Consorzio Apistico della Valle di Aosta adotterà un proprio Statuto ed un Regolamento interno nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo Statuto ed il Regolamento interno di cui al comma precedente diventeranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

Art. 24

Lo Statuto ed il Regolamento di cui sopra dovranno stabilire, fra l'altro, la denominazione e la sede del Consorzio, le modalità per la elezione degli organi previsti, la composizione degli organi stessi, i loro poteri e competenze, la struttura organizzativa, le norme per l'approvazione e la formazione dei bilanci, i termini per la convocazione delle Assemblee e della Commissione, l'ordinamento dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale, le norme per la denuncia ed il censimento degli alveari, le norme per il nomadismo ed il controllo sanitario degli apiari ed ogni altra indicazione per assicurare il buon funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio.

Art. 25

Per la protezione e per la salvaguardia del miele prodotto nella Regione Valle d'Aosta da alveari collocati nella Valle e regolarmente censiti e agli effetti dell'accertamento della sua genuinità, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta potrà disporre per l'applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita sia all'ingrosso che al minuto di apposite fascette di garanzia del prodotto, previo controllo della qualità e della zona di origine dello stesso (20).

Le norme e le regole per la stampa delle fascette, per la loro applicazione e per l'accertamento delle caratteristiche previste per la garanzia del miele locale dovranno essere contenute in un apposito disciplinare regolarmente approvato dall'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse naturali.

Art. 26

(21)

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge l'U.S.L. della Valle d'Aosta, il Consorzio Apistico, il servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e risorse Naturali, il corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.

Gli incarichi di cui al comma 1 possono accedere, in qualsiasi momento, agli apiari ed alle colture per gli opportuni controlli.

Art. 27

(22)

Ferme restando le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, chiunque non rispetti gli adempimenti previsti dalla presente legge è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia gli alveari o, comunque, altera le notizie in merito al censimento di cui agli articoli 3 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni arnia non denunciata e per ogni arnia la cui denuncia non corrisponda alla situazione reale.

Chiunque, essendovi obbligato, non esponga il numero di riconoscimento su ogni apiario di proprietà, di cui all'art. 5 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia la cessazione di attività, di cui al comma 6 dell'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per arnia denunciata nell'anno precedente.

I contravventori alle norme di cui all'art. 15 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per arnia posseduta.

I contravventori alle norme di cui all'art. 22 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.

Art. 28

(23)

Chiunque impedisca agli incaricati di cui all'art. 26 di ispezionare gli apiari ed i locali ove è conservato il materiale relativo o si rifiuta di fornire informazioni o indicazioni richieste dagli incaricati stessi nell'esercizio delle loro funzioni o le fornisce inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni derivati dalla sua trascuratezza o colpa.

Art. 29

Per l'accertamento delle infrazioni o l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

Art. 30

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.

Art. 31

I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitate al capitolo 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 32

Contro i provvedimenti del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

Art. 33

Alle spese per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta provvede con le seguenti entrate:

a) proventi delle quote sociali annue;

b) contributo ordinario annuale dell'Amministrazione regionale;

c) eventuali proventi di gestione dei servizi e dell'attività del Consorzio;

d) eventuali contributi straordinari comunitari, statali e regionali.

Art. 34

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1978, n. 58 è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 il cui onere graverà sul Cap. 32700 della Parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Al finanziamento della maggiore spesa annua di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1982 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50.000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - settore II " Sviluppo economico ") della Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle disponibilità del settore 2.2.2. " Sviluppo economico " programma 2.2.2.03 " Interventi per l'incremento delle colture " del bilancio pluriennale 1982/ 1984.

Art. 35

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) "

L. 15.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 32700 " Contributo al Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento della apicoltura "

L. 15.000.000

- LR 29 novembre 1978, n. 58

- LR 24 agosto 1982, n. 56

¦

(1) Denominazione così sostituita dalla L.R. 25 luglio 1991, n. 25.

Nella formulazione originaria, la denominazione recitava:

"Assessorato dell'Agricoltura e Foreste".

(1a) Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

(2) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo del comma primo dell'articolo 3 recitava:

"Possono far parte del Consorzio, quali soci, tutti gli apicoltori residenti nella Regione, possessori, a qualsiasi titolo, di alveari di ogni tipo e specie aventi stanza fissa nel territorio della Valle per l'intero periodo annuale.".

(2a) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo del comma secondo dell'articolo 3 recitava:

"Gli apicoltori i cui alveari abbiano stanza fissa nel territorio della Regione per un periodo inferiore all'anno sono considerati nomadisti e non possono pertanto far parte, quali soci, del Consorzio, anche se hanno la loro residenza nella Regione.".

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo del comma terzo dell'articolo 3 recitava:

"Il Consorzio Apistico dovrà provvedere al censimento degli alveari e lo stesso dovrà essere tenuto annualmente al corrente.".

(3a) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo del comma quarto dell'articolo 3 recitava:

"A tal fine gli apicoltori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali (a favo mobile) o villici (a favo fisso), la località ove sono posti e le zone in cui [eventualmente] verranno trasportati durante il periodo estivo.".

(3b) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo del comma quinto dell'articolo 3 recitava:

"Perderà la qualifica di socio quell'apicoltore che dichiari per iscritto o dimostri di non possedere più alveari.".

(4) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"I possessori degli alveari sono tenuti a corrispondere una quota consorziale da determinarsi in base al numero degli alveari e da stabilire annualmente a cura del Consorzio Apistico.

Le quote suddette dovranno essere versate in occasione della denuncia annuale degli alveari.".

(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo del comma terzo dell'articolo 5 recitava:

"Qualora gli alveari acquistati o comunque ricevuti in donazione o successione provenissero da località situate fuori dal territorio regionale alla denuncia dovrà essere allegato un certificato di sanità rilasciato dalle competenti autorità veterinarie o apistiche del luogo di provenienza e per gli stessi dovranno essere versate le quote previste dal precedente articolo 4.".

(6) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

(7) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

(8) Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma primo, dell'articolo 6 recitava:

"f) assicura la buona collocazione dei prodotti degli alveari difendendo gli apicoltori da eventuali speculazioni commerciali;".

(9) Articoli abrogati dall'art. 7 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli da 7 a 13 recitava:

"Art. 7

Sono organi del consorzio:

a) l'Assemblea degli apicoltori;

b) le Assemblee di zona per la nomina dei membri della Commissione Consorziale;

c) la Commissione direttiva consorziale;

d) il Presidente;

e) il Vicepresidente;

f) il Collegio dei Sindaci, composto da n. 3 membri che possono essere anche soci del Consorzio;

g) Il Comitato dei Probiviri, composto da n. 3 membri preferibilmente scelti fra i non soci.

Art. 8

Per la rinnovazione delle cariche sociali si procederà ogni quattro anni, mediante elezioni a scrutinio segreto e secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio.

Art. 9

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno. Può essere anche convocata in altra epoca su deliberazione della Commissione Consorziale o per domanda scritta di un terzo dei Soci.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

a) la approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;

b) la nomina dei Sindaci e dei Probiviri;

c) la approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza di voti che sono validi in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10

Alla Commissione Direttiva Consorziale sono conferiti i poteri più ampi entro i limiti dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quanto è espressamente riservato all'Assemblea Generale.

La Commissione Direttiva Consorziale è composta di n. 14 membri ed è formata da un rappresentante per ognuna delle seguenti zone geografiche in cui, a tale scopo, viene suddiviso il territorio della Regione.

1) Pont-Saint- Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité;

2) Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Champorcher;

3) Arnad, Verrès, Issogne, Champdepraz e Montjovet;

4) Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Brusson e Ayas;

5) Saint-Vincent, Emarèse, Châtillon, Antey-Saint-André, Torgnon, Chamois, La Magdeleine e Valtournenche;

6) Pontey, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, Nus, Fenis e Saint-Marcel;

7) Quart, Brissogne, Saint-Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan e Jovençan;

8) Gignod, Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhemy, Roisan, Valpelline, Doues, Ollomont, Oyace e Bionaz;

9) Sarre, Aymavilles e Cogne;

10) Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Villeneuve, Introd, Valsavarenche, Rhêmes Notre Dame e Rhêmes-Saint-Georges;

11) Arvier, Avise e Valgrisenche;

12) Morgex e La Salle;

13) La Thuile, Pré-Saint-Didier e Courmayeur;

14) Aosta.

I membri della Commissione Direttiva Consorziale sono nominati direttamente dai Soci di ogni zona geografica. Ogni zona nomina il proprio rappresentante. Per favorire tali elezioni saranno organizzate, allo scadere dei mandati quadriennali, a cura del consorzio, diverse Assemblee di più zone geografiche.

A tale scopo sono istituiti i seguenti raggruppamenti di zone geografiche costituenti le " Assemblee di zona ".

1) Pont-Saint-Martin per le zone n. 1 e 2;

2) Verrès per le zone n. 3 e 4;

3) Châtillon per le zone n. 5 e 6;

4) Aosta per le zone n. 7, 8, 9 e 14;

5) Villeneuve per le zone n. 10, 11, 12 e 13.

I membri della Commissione Direttiva avranno la funzione di delegati consorziali di zona. Le deliberazioni della Commissione Direttiva sono assunte a maggioranza di voti, salvo quanto disposto al successivo articolo 11.

Art. 11

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dai membri della Commissione Consorziale a scrutinio segreto fra i membri della Commissione stessa. Per la nomina è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti la Commissione Consorziale.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in ogni suo atto, anche giudiziario, presiede le Assemblee, le adunanze della Commissione Consorziale, provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni e sottoscrive gli atti ed i bilanci. Ha duplice voto in caso di parità di votazioni. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vicepresidente.

Art. 12

Il Consorzio Apistico avrà alle sue dipendenze almeno un Segretario contabile tesoriere ed un esperto apistico.

Il Segretario contabile tesoriere redige i verbali delle Assemblee e della Commissione Consorziale, è responsabile di tutti gli atti e documenti e dei libri contabili amministrativi, firma i mandati unitamente al Presidente e provvede al buon funzionamento del Consorzio secondo le direttive della Commissione Consorziale.

L'esperto apistico del Consorzio attua il controllo e la vigilanza su tutti gli alveari situati nella Regione e deve accertare e verificare negli alveari stessi il sorgere di malattie contagiose con particolare riguardo alla peste americana ed europea. L'esperto per l'adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere, in presenza del proprietario, in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze e nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.

Art. 13

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio è effettuato dal Collegio dei Sindaci previsto dal precedente articolo 7.

Il Comitato dei Probiviri decide su tutte le controversie relative alla interpretazione dello statuto e del regolamento del Consorzio, delle deliberazioni e su tutto quanto sia fatta richiesta dalle parti interessate.".

(10) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 14 recitava:

"Le distanze che debbono obbligatoriamente intercorrere fra impianti a favo mobile di stanza fissa nella Regione saranno fissate per le singole zone della Valle, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con Decreto dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.

Parimenti con lo stesso Decreto e su richiesta e proposta del Consorzio Apistico e per ogni singola zona potrà essere determinata, tenuto conto della particolare posizione geografica, della flora, del clima e dell'apicoltura locali, la possibilità o meno di esercitare il nomadismo estivo ed, in caso positivo, il raggio entro cui, nei confronti degli impianti esistenti, chi eserciti l'apicoltura nomade non può trasportare i propri alveari, quale sia il numero complessivo dei medesimi.".

(11) Articoli inseriti dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

(12) Comma inserito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

(13) Commi abrogati dall'art. 10, comma 1, della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo dei commi secondo e terzo (terzo e quarto dopo l'inserimento di un nuovo comma dopo il primo comma: v. nota (12)) dell'articolo 15 recitava:

"Per gli spostamenti all'interno della Regione l'autorizzazione può essere richiesta ai membri della Commissione Consorziale.

I soci iscritti al Consorzio non possono esercitare il nomadismo fuori Valle. Nel caso lo esercitassero perdono la qualifica di socio e devono assogettarsi alle norme previste per i nomadisti.".

(14) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 16 recitava:

"Gli apicoltori non residenti in Valle nomadisti e gli apicoltori tali classificati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 15, per trasportare i loro alveari in Valle per esercitarvi l'apicoltura nomade devono inoltrare domanda al Presidente del Consorzio Apistico regionale corredata dal certificato di sanità dell'apiario e dal nulla osta della Regione di provenienza.

L'autorizzazione per il trasporto in Valle e per il nomadismo sarà concessa dal Consorzio Apistico previo accertamento sulla possibilità di capienza della zona prescelta ed in relazione alle condizioni stabilite ai sensi del precedente articolo 14 e delle apposite eventuali norme regolamentari.

I nomadisti di cui sopra dovranno corrispondere al Consorzio una quota fissa per ogni alveare per spese di controllo e di visita sanitaria nell'importo che per ogni anno verrà fissata dal Consorzio stesso.".

(15) Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo del comma secondo dell'articolo 18 recitava:

"Quando si debba procedere alla distruzione di tutto o in parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione. Ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle immediate vicinanze.".

(16) Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo del comma secondo dell'articolo 19 recitava:

"Il miele e la cera infetti non potranno essere messi in commercio se non dopo avere subito apposita sterilizzazione in autoclave od in altri mezzi idonei. L'esperto apistico assisterà a dette operazioni, sorvegliandone l'esecuzione.".

(17) Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

(18) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

L'articolo 22 era già stato sostituito dall'art. 15 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78, nel modo seguente:

"Art. 22

Durante il periodo della fioritura dei fruttiferi, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, è fatto divieto di eseguire trattamenti antiparassitari sugli stessi.

L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoltori e il Consorzio Apistico, può autorizzare, all'instaurarsi di particolari situazioni tecniche o patologiche, trattamenti antiparassitari durante il periodo della fioritura dei fruttiferi.

Con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali da emanarsi di anno in anno possono essere prescritte le tecniche volte ad ovviare e prevenire i danni causati alle api dai trattamenti antiparassitari anche fuori dal periodo di fioritura dei fruttiferi e delle altre colture agrarie.

L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali può, altresì, vietare o regolare, sentite le organizzazioni agricole interessate, l'uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 22 recitava:

"L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta degli organi tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoli nonché il Consorzio Apistico, può vietare durante il periodo della fioritura (dalla apertura del fiore alla caduta dei petali) la irrorazione delle piante da frutto con prodotti velenosi per le api (arseniati, esteri fosforici, DDT ecc.).

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste può, altresì, vietare o regolare, sentiti gli organi tecnici e le organizzazioni agricole interessate, l'uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.

Nel caso di tassativo divieto e qualora per motivi vari predetti trattamenti non potessero essere dilazionati e si rendessero assolutamente necessari durante la fioritura, gli stessi potranno essere eseguiti previa autorizzazione rilasciata caso per caso dall'Assessore all'Agricoltura il quale provvederà a rendere avvertiti almeno 48 ore prima gli apicoltori proprietari di alveari siti nel raggio di tre chilometri attorno alla zona da irrorare.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste è, infine autorizzato a promuovere iniziative valide per la lotta contro il maggiolino da effettuarsi con mezzi tecnici non chimici nell'intento di salvaguardare la vegetazione in genere e la fioritura frutticola in particolare.".

(19) Articoli inseriti dall'art. 16 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

(20) Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo del comma primo dell'articolo 25 recitava:

"Per la protezione e per la salvaguardia del miele prodotto nella Regione Valle d'Aosta da alveari permanentemente collocati nella Valle e regolarmente censiti e agli effetti dell'accertamento della sua genuinità, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta potrà disporre per l'applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita sia all'ingrosso che al minuto di apposite fascette di garanzia del prodotto, previo controllo della qualità e della zona di origine dello stesso.".

(21) Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 26 recitava:

"Sono incaricati della sorveglianza e della applicazione della presente legge il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, l'esperto apistico regionale, gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, gli organi di pubblica sicurezza.".

(22) Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 27 recitava:

"Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti di denunciare alveari o, comunque, alteri le notizie in merito al censimento degli alveari di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni arnia.

I contravventori alle norme di cui all'articolo 15 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa di L. 30.000 per arnia.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge sono soggetti ad una sanzione amministrativa da Lire 30.000 sino a L. 100.000.

I contravventori ai divieti ed alle norme di cui all'articolo 22 - comma 1 e 2 - della presente legge, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da L. 200.000 sino ad un massimo di L. 1.000.000.".

(23) Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 28 recitava:

"Chiunque impedisca all'esperto del Consorzio o agli agenti preposti di ispezionare gli apiari ed i locali ove sia conservato il materiale relativo o si rifiuti di dare informazioni od indicazioni richieste nell'esercizio delle loro funzioni o le dia inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 25.000, salvo che il fatto costituisca reato. Inoltre sarà tenuto alla rifusione dei danni eventuali derivati dalla sua trascuratezza o colpa.".