Legge regionale 14 giugno 2023, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 14 giugno 2023, n. 8

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

(B.U. del 27 giugno 2023, n. 29)

Art. 1

(Oggetto e finalitą)

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), č ratificata l'Intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 2

(Efficacia dell'Intesa)

1. L'Intesa di cui all'articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3

(Partecipazione al CINSEDO)

1. La Regione conferma il proprio contributo annuale, a titolo di quota associativa, a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2878 del 28 maggio 1982.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in annui euro 132.508,80 a decorrere dall'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nelle risorse gią iscritte per il medesimo scopo nel bilancio di previsione della Regione nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti).

3. A partire dagli esercizi successivi al 2025 la spesa č rideterminabile con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni contabili.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.