Legge regionale 21 aprile 2023, n. 2 - Testo vigente
Legge regionale 21 aprile 2023, n. 2
Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all'attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
(B.U. del 27 aprile 2023, n. 20)
(Proroga di termini per la rimozione di strutture amovibili)
1. Ai fini della rimozione delle strutture realizzate ai sensi dell'articolo 78, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), limitatamente alle sole strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, trovano applicazione i termini e la disciplina di semplificazione previsti dall'articolo 1, comma 22quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e dalle altre eventuali successive norme statali in materia.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.