Legge regionale 21 aprile 2023, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 21 aprile 2023, n. 2

Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all'attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

(B.U. del 27 aprile 2023, n. 20)

Art. 1

(Proroga di termini per la rimozione di strutture amovibili)

1. Ai fini della rimozione delle strutture realizzate ai sensi dell'articolo 78, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), limitatamente alle sole strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, trovano applicazione i termini e la disciplina di semplificazione previsti dall'articolo 1, comma 22quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e dalle altre eventuali successive norme statali in materia.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.